Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate: a) per danni ai fabbricati di cui all'art. 13) punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati; a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato; a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato; b) per i danni ai beni di cui all'art.13) punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati: b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato; b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico; c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati: c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro; c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro; d) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che il Comune deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi; e) per i danni di cui all'art.14 lettera D) l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato d'Onere, Capitolato d'Onere
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per danni ai fabbricati di cui all'art. 131) punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
b) per i danni ai beni di cui all'art.13all'art.1) punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappetitappeti e quant’altro, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
d) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che il Comune la C.C.I.A.A. deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
e) per i danni di cui all'art.14 all'art.2 lettera D) l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità Le garanzie di seguito indicatecui alla sezione Incendio sono prestate nella forma Valore a nuovo e più precisamente:
1 per Fabbricati si stima:
a) la spesa necessaria per danni ai fabbricati l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) il deprezzamento subìto in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui all'art. 13alla stima b) punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione costruire a nuovo del fabbricato danneggiato;le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
b) 2 per i danni ai beni di cui all'art.13) punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo punto c)Maxxxxxxxxx, verificatisi in conseguenza degli eventi assicuratiattrezzature ed arredamento si stima:
b.1a) in caso il costo di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate assicurate con altre nuove uguali, oppure od equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3 per Mexxx xi stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti Merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
4 per supplemento di indennità si stima l’importo che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per Fabbricato, Macchinario, attrezzature ed arredamento, determina l’indennità complessiva calcolata in base al Valore a nuovo. Agli effetti dell’Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo Valore a nuovo è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata sola una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Fabbricato, macchina od impianto, un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
5 per Beni pregiati si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro.
6 per titoli di credito si stabilisce che:
a) Assimoco, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire ad Assimoco l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i danni quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. Per Valore a quadrinuovo s’intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute legittimazione al Risarcimento, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della Polizza. Ha ad oggetto quindi il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistrobene, garantendone il Risarcimento senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell’uso del bene stesso. Costo di ripristino del pavimento: € 5.000; Valore a stato d’uso del pavimento. € 3.500, supplemento dell’Indennizzo € 1.500;
c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
d) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che il Comune deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
e) per i danni di cui all'art.14 lettera D) l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Multirischi
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) a. per i danni ai fabbricati di cui all'art. 13) punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicuratiValori, esclusi i titoli, dal loro valore nominale;
a.1) b. per i Xxxxxx di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
c. per i danni ai Beni, in base alla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
d. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
b) per i danni ai beni di cui all'art.13) punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
c.1) in caso di danno parziale le : dalle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
c.2) e. in caso di danno totale il totale: dal valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;.
d) f. per le raccolte e collezioni, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
g. per i danni da RICORSO TERZIalle Opere d'arte:
a) in caso di danno parziale: dalle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
b) in caso di danno totale: dal valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro. Per le raccolte e collezioni, la somma che Società risarcirà soltanto il Comune deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
e) per i danni di cui all'art.14 lettera D) l'importo valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicatirispettive parti.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno risarcibileviene determinato dalla differenza fra il valore che il motoveicolo e le sue parti avevano al momento del sinistro determinato con riferimento alla quotazione media tra Eurotax Due Ruote “giallo” ed Eurotax Due Ruote “blu”, entro ed il limite valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle somme assicuratespese di ricovero, è dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; per i motoveicoli non riportati nella “Valutazione Usato” di “Eurotax Due Ruote, si farà riferimento alle pubblicazioni di mercato. Per motocicli, ciclomotori e motocarrozzette, l’ammontare del danno viene determinato in conformità alle modalità di seguito indicatenei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del motoveicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:
a) per danni ai fabbricati di cui all'art. 13) punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
a.1) a. in caso di danno parzialeperdita totale; entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, la spesa per riparare o ricostruire le parti oppure al valore di fabbricato danneggiatolistino Eurotax Due Ruote “giallo”;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
b) per i danni ai beni di cui all'art.13) punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
c.1) b. in caso di danno parziale le spese sostenute (fatta eccezione per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che pneumatici e batterie): entro un anno dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la somma di tali importi assicurata non può superare il risulti inferiore al valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
c.2) in , determinata dalla quotazione media tra Eurotax Due Ruote “giallo” ed Eurotax Due Ruote “blu”. In ogni caso di danno totale se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il valore commerciale dell'oggetto Motoveicolo aveva al momento del sinistro;
d) per i Sinistro, l'Impresa risponde dei danni da RICORSO TERZI, la somma che il Comune deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
e) per i danni di cui all'art.14 lettera D) l'importo e delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicatiin proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile), tale regola non verrà applicata nel caso in cui la garanzia sia prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per i danni ai fabbricati beni di cui all'art. 13) 1 punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;elencati alla lettera A dell'art. 2):
a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
b) per i danni ai beni di cui all'art.13) punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
b.2a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
b) per i danni ai beni indicati all'art. 1 punto 2) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'art. 2, il valore nominale di detti beni;
c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappeti, aventi valore artistico, ai beni indicati all'art. 1 punto 3) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:elencati alla lettera A dell'art. 2):
c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;.
c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;.
d) per i danni da RICORSO TERZIindicati all'art. 2 punto B), la somma che il Comune deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
e) per i danni di cui all'art.14 lettera D) l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
e) per i danni e l’indennità indicati all’art. 2) punto C) e D), l’importo dei danni subiti dalle cose assicurate e l’indennità prevista con i limiti indicati da ogni specifica garanzia. Inoltre, la Società si obbliga a risarcire il danno nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Per primo rischio assoluto si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare 1) La determinazione del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicateindennizzabile viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) per danni ai fabbricati di cui all'art. 13) punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
a.1) in caso di danno parziale, stimando la spesa necessaria al momento del sinistro, per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiatofabbricato, escludendo il solo valore dell’area;
b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per i danni ai beni ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate;
c) stimando il valore ricavabile dei residui; L'ammontare del danno viene determinato in base alla stima di cui all'art.13) al punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo b), diminuita del valore dei residui di cui al punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
b.1) in caso di danno parziale, la spesa con il massimo per riparare o ripristinare le parti ogni singolo fabbricato del bene danneggiato;
b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha assicurato del fabbricato stesso al momento del sinistro;
c.2) . L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo solo in caso di danno totale il riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale dell'oggetto del fabbricato al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ogni altra circostanza concomitante. La riparazione o ricostruzione debbono avvenire entro due anni, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro;.
d2) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che il Comune deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
e) per Per i danni di rottura delle lastre si stimano il costo del rimpiazzo ed il valore degli eventuali recuperi; l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il costo di rimpiazzo delle lastre ed il valore dei recuperi. Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi, va detratta la franchigia fissata in polizza. I costi di eventuali ricostruzioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico di Generali Italia sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definite e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. Per ogni singola cosa assicurata l'ammontare massimo dell'indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa non può mai eccedere la relativa somma assicurata.
3) Per i danni derivanti da perdita delle pigioni, l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiato. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui all'art.14 lettera D) l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicatiin quanto per esse non è operante la clausola relativa al successivo articolo 33.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Fabbricati Oggetto Di Finanziamento