Dichiarazione dell’Offerente in merito alla volonta` di avvalersi del diritto di acquisto di cui all’articolo 111 del TUF Clausole campione

Dichiarazione dell’Offerente in merito alla volonta` di avvalersi del diritto di acquisto di cui all’articolo 111 del TUF. Qualora l’Offerente e gli altri soggetti indicati all’articolo 109 del TUF vengano a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e degli acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta entro il Periodo di Adesione, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo comma, lettera b) e 42, secondo comma, del Regolamento CONSOB, una partecipazione superiore al 98% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara l’intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le Azioni residue di FASTWEB, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 111 del TUF (di seguito, il ‘‘Diritto di Acquisto’’). Ai sensi dell’articolo 111 del TUF, il prezzo sara` fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, tenuto anche conto del corrispettivo dell’Offerta e del prezzo di mercato delle azioni di FASTWEB nell’ultimo semestre. Si precisa che, qualora in esito all’Offerta sia esercitato il Diritto di Acquisto, Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.5.1, sesto comma, del Regolamento dei Mercati, disporra` la revoca delle Azioni ordinarie di FASTWEB dalla quotazione sul Mercato MTAX, con effetto a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta. In tale ipotesi la revoca avra` luogo senza che abbia luogo l’Offerta Residuale.

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  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.