DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL’ARTICOLO 111 DEL TUF Clausole campione

DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL’ARTICOLO 111 DEL TUF. Qualora a seguito dell’Offerta, l’Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta, una partecipazione superiore al 98% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria intenzione di non esercitare il diritto di acquistare le Azioni residue ai sensi dell’articolo 111 del TUF e, conseguentemente, di ripristinare, entro 120 (centoventi) giorni dal 1° ottobre 2005 un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, con le modalità descritte al precedente paragrafo A3.
DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL’ARTICOLO 111 DEL TUF. L’Offerente, che ad esito dell’Offerta Residuale (tenuto conto delle azioni possedute alla data del presente Documento di Offerta e delle azioni eventualmente acquistate successivamente a tale data ma al di fuori dell’Offerta Residuale e comunque entro il Periodo di Adesione) deterrà comunque una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, dichiara sin d’ora che intende avvalersi del diritto di acquisto, previsto dall’articolo 111 del TUF, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 novembre 2007, n. 229 (il “Diritto di Acquisto”), delle residue azioni ordinarie dell’Emittente. In particolare, si segnala che l’articolo 111 del TUF nella sua nuova formulazione prevede che l’offerente, titolare, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato da titoli, ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, se ha dichiarato nel documento di offerta l’intenzione di avvalersi di tale diritto. Considerato inoltre che, per la determinazione del corrispettivo del Diritto di Acquisto, l’articolo 111 del TUF rinvia all’articolo 108 del TUF e che Consob ha già determinato il corrispettivo dell’Offerta Residuale in Euro 25,76 per azione dell’Emittente, l’Offerente ritiene che il Diritto di Acquisto possa essere esercitato al suddetto prezzo di Euro 25,76. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del prezzo di acquisto, l’Offerente avrà diritto ad ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di prezzo di acquisto e non riscosse dagli aventi diritto, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del codice civile.

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