Dichiarazioni della Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni della Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il Contratto tuttavia non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dalla Contraente o dall'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
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Dichiarazioni della Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni della Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurateassicurative, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il Contratto tuttavia non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dalla Contraente o dall'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
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Dichiarazioni della Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni della Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Decorsi Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il Contratto tuttavia non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dalla Contraente o dall'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. In ogni caso, l’inesatta L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
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