Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, l’ Amministrazione Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali l’ Amministrazione Committente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’operatore economico, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’operatore economico può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. L’ Amministrazione Committente da immediata comunicazione all’operatore economico dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’ operatore economico in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell’operatore economico.
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Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo dall’art. 1453 del codice civile, l’ Amministrazione Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i gli altri casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali l’ Amministrazione Committentecontrattuali, come risultanti dal Disciplinare di Gara, che possano configurare gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, gravi errori nell’esercizio delle attività, carenze e insufficienze tali da compromettere in modo grave la funzionalità del servizio, il Committente del Contratto derivato, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmenteformalmente per iscritto a mezzo pec, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, giorni naturali e consecutivi, consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato inferiore qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine sia giustificato da ragioni di evitare ulteriori danniinteresse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni. Qualora l’operatore economicoil Concessionario, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno è facoltà del Committente di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’operatore economico può fornire giustificazioni all’inadempimento Il Comune che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Città Metropolitana l’intenzione di risolvere l’affidamento o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Committente previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. L’ Amministrazione Committente da immediata comunicazione all’operatore economico dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’ operatore economico in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell’operatore economicovalutazione delle conseguenze sull’Accordo Quadro.
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Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, l’ Amministrazione Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i gli altri casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali l’ Amministrazione Committentecontrattuali, come risultanti dal Disciplinare di Gara, che possano configurare gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, gravi errori nell’esercizio delle attività, carenze e insufficienze tali da compromettere in modo grave la funzionalità del servizio, il Committente del contratto derivato, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmenteformalmente per iscritto a mezzo pec, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, giorni naturali e consecutivi, consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato inferiore qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine sia giustificato da ragioni di evitare ulteriori danniinteresse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni. Qualora l’operatore economicoil Concessionario, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno è facoltà del Committente di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’operatore economico può fornire giustificazioni all’inadempimento Il Comune che saranno valutate dalle Amministrazioni intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Città Metropolitana e agli altri Committenti l’intenzione di risolvere l’affidamento o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Committente previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. L’ Amministrazione Committente da immediata comunicazione all’operatore economico dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’ operatore economico in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell’operatore economicovalutazione delle conseguenze sull’accordo quadro.
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Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, l’ Amministrazione Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i gli altri casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali l’ Amministrazione Committentecontrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d’oneri e dall’offerta presentata, che possano configurare gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, gravi errori nell’esercizio delle attività, carenze e insufficienze tali da compromettere in modo grave la funzionalità del servizio, il Committente del contratto derivato, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmenteformalmente per iscritto a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, giorni naturali e consecutivi, consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato inferiore qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine sia giustificato da ragioni di evitare ulteriori danniinteresse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni. Qualora l’operatore economicol’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno è facoltà del Committente di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’operatore economico può fornire giustificazioni all’inadempimento Il Comune che saranno valutate dalle Amministrazioni intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Città Metropolitana e agli altri Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà l’intenzione di risoluzione. L’ Amministrazione Committente da immediata comunicazione all’operatore economico dei casi in cuirisolvere l’affidamento o di recedere dal contratto, nonostante la contestazione mossa all’ operatore economico in merito all’inadempimento del contratto derivatoindicando le motivazioni di detta scelta, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell’operatore economicoal fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza.
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