Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committenti, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per l'Affidamento Degli Interventi Di Manutenzione, Accordo Quadro
Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenticontraenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non nè dia riscontro ovvero le presenti giustificazioni presentate che non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti contraenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni Committenti contraenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni la Stazione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni la Stazione Appaltante e i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni dalla Stazione Appaltante e dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori del servizio da parte dell’Appaltatore.
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Samples: Servizio Di Raccolta E Trasporto Dei Rifiuti Urbani, Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza Domiciliare
Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni Committenti la Stazione Appaltante si riservano riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committentio di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatoreil Fornitore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore il Fornitore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti dalla Stazione Appaltante ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori del servizio da parte dell’Appaltatoredel Fornitore.
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Samples: Affidamento Direzione Dei Lavori E Coordinamento Sicurezza
Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni la Stazione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato contratto qualora l’Appaltatore il Concessionario si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatoreil Concessionario, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni la Stazione Appaltante e i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore il Concessionario può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni dalla Stazione Appaltante e dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore al Concessionario in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori del servizio da parte dell’Appaltatoredel concessionario.
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Samples: Accordo Quadro Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica
Diffida ad adempiere. Fermo restando Il Concessionario dovrà garantire che l’esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto dall’articolo 1453 nel presente capitolato, con il progetto tecnico presentato in sede di offerta e con gli indirizzi generali fissati dal Concedente. Nel caso in cui, dovesse risultare che il Concessionario disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la programmazione di attività non rispondenti agli indirizzi fissati o che danneggino l’immagine dei servizi e del codice civileConcedente, le Amministrazioni Committenti si riservano ampia il danneggiamento o incuria nell’utilizzo di arredi o apparati tecnologici, la non rispondenza tra i curricula del personale impiegato e i livelli di qualificazione professionale offerti in sede di gara, sarà facoltà di del Concedente risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente contratto restando a carico del Concessionario il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Concedente a questo riguardo. Pertanto, quando, nel xxxxx xxx xxxxxxxx, xx accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal Capitolato e non sono svolte a regola d'arte, uno dei Responsabili individuati nell’art. 9 comma 9 inoltrerà mediante PEC al Concessionario apposita diffida ad adempiere, mettendo formalmente in mora il Concessionario e assegnando allo stesso un termine per adempiere agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi contrattuali non minore di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committenti, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di giorni 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, né maggiore di giorni 60 (sessanta). Tale termine decorre dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori diffida da parte dell’Appaltatoredell’aggiudicatario.
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Samples: Concessione Della Gestione Dei Servizi E Delle Attività Cimiteriali
Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni la Stazione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni la Stazione Appaltante e i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato sopra indicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni dalla Stazione Appaltante e dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori del servizio da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale
Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civileCodice Civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti Contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stessostes- so. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali contrat- tuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni CommittentiContraenti, cia- scuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando asse- gnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento ri- cevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non né dia riscontro ovvero le presenti giustificazioni presentate che non possano essere accolteaccol- te, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti Contraenti hanno facoltà facol- tà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni Committenti Contraenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzioneri- soluzione. Le Amministrazioni Committenti Contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivatoContratto Derivato, entro en- tro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
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Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni Committenti l’ Amministrazione Committente si riservano riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’Appaltatore l’operatore economico si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committentil’ Amministrazione Committente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatorel’operatore economico, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore l’operatore economico può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti danno L’ Amministrazione Committente da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante all’operatore economico dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore all’ operatore economico in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori servizi da parte dell’Appaltatoredell’operatore economico.
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Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civiledisposto dal precedente articolo 32, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, l’Amministrazione aggiudicatrice, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Aggiudicatrice le Amministrazioni Committenti si riservano ampia facoltà proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi cui trattasi nel termine ultimo di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committenti, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, sette giorni dal ricevimento della contestazionecomunicazione dell’Amministrazione aggiudicatrice, per adempiere secondo le modalità contrattualiquest’ultima potrà procedere all’immediato incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine L’invio di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti due diffide ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento sensi del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo presente articolo nel corso dell’esecuzione del servizio costituirà titolo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatorerisoluzione di diritto del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto