Scioglimento del contratto Clausole campione

Scioglimento del contratto. Il contratto di agenzia può sciogliersi per:
Scioglimento del contratto. L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente ciascun contratto attuativo in qualunque tempo ai sensi dell'art. 1671 c.c., previo il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti e del decimo dell’importo delle opere non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz’altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
Scioglimento del contratto. Il presente contratto si scioglie a seguito di: 1 recesso;
Scioglimento del contratto. Nel caso in cui la Contraente divenisse sprovvista in tutto o in parte dei requisiti o delle autorizzazioni amministrative e licenze necessarie all’esecuzione dei Servizi, il presente Contratto cesserà automaticamente. Qualora la Contraente, senza interruzione nella erogazione dei Servizi, sani, entro 90 (novanta) giorni, le non conformità di cui al precedente paragrafo, il contratto continuerà a produrre i suoi effetti fino alla naturale scadenza salvo il diritto di ETÌNERA al ristoro di ogni e qualsiasi danno intervenuto a suo carico. Nel momento in cui prenderà effetto una delle ipotesi di cui sopra, e tali circostanze non siano sanate secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente, nonché alla scadenza naturale del Contratto, sarà obbligo della Contraente restituire immediatamente ad ETÌNERA, secondo tempistiche e modalità da quest’ultima indicate e comunque non oltre 30 giorni dall’evento, i prodotti, il software da essa fornito ed ogni altro bene o materiale di proprietà ETÌNERA, nonché a consegnare la documentazione contabile, amministrativa e fiscale senza poter sollevare in merito eccezione alcuna.
Scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha: il diritto di risolvere in danno il contratto, ai sensi dell’art.108, DLgs. 50/2016 e di recesso ex art.109, D.Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di valersi delle azioni ex artt. 1453, 1463 e segg., 1467 e segg., c.c. . E’ causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
Scioglimento del contratto. La morte dell’Assicurato o l’accertamento della sua invalidità permanente totale ai sensi del precedente art. 3 comportano lo scioglimento del contratto.
Scioglimento del contratto. Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Scioglimento del contratto. Entrambe le parti hanno diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto. Il diritto di recesso deve essere esercitato e comunicato per iscritto. Qualora il lavoro del consulente dovesse interrompersi per qualsiasi motivo non imputabile a suo dolo o colpa grave, sarà in ogni caso dovuto allo stesso il compenso (con i relativi oneri previdenziali e la relativa I.V.A.), individuato nel precedente articolo 4, per la parte maturata fino a tale momento. Il compenso maturato verrà determinato con riferimento al tempo effettivamente impiegato dal consulente nell’esecuzione dell’incarico, in base allo stato di avanzamento del lavoro.
Scioglimento del contratto. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016
Scioglimento del contratto. Il soggetto concessionario incorre nello scioglimento d’ufficio del contratto nel caso: - di scioglimento, cessazione e fallimento del soggetto concessionario; - di perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla gara. E' comunque fatta salva l'azione civile per il risarcimento degli eventuali danni.