Diritti derivanti da invenzione industriale. 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’amministrazione, la contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6 lett. v), può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali premi correlati alla performance nell’ambito delle risorse di cui all’art.77 del presente contratto.
Diritti derivanti da invenzione industriale. 1. Qualora il dipendente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell’art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’azienda, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell’ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Diritti derivanti da invenzione industriale. 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’amministrazione, la contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali premi correlati alla performance nell’ambito delle risorse di cui all’art. 74 (Fondo unico della Presidenza: utilizzo) del presente contratto.
3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 90 CCNL del 17/5/2004.
Diritti derivanti da invenzione industriale. 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si ap- plicano le disposizioni dell’art. 2590 cod. civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito del- l’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’Amministrazione, la con- trattazione integrativa decentrata di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A” o, per la Regione siciliana, la contratta- zione integrativa di cui all’art. 3, comma 3, può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali com- pensi per la produttività nell’ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Diritti derivanti da invenzione industriale. Art. 24 Mensa
Diritti derivanti da invenzione industriale. Modalità di applicazione di particolari istituti economici Art. 71 Personale in particolari posizioni di stato
Diritti derivanti da invenzione industriale. 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
Diritti derivanti da invenzione industriale. 1. Dopo l’art. 98 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, come introdotto dall’art. 58 di questo accordo, è aggiunto il seguente:
1. Qualora il dipendente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell’art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’Azienda, la contrattazione decentrata può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell’ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.”
Diritti derivanti da invenzione industriale. 51 Art. 99: Trattamento di trasferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52 Art. 100: Trattamento di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53 CAPO VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53
Diritti derivanti da invenzione industriale. (Art. 18 ccnl integrativo 1998/01)