PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO Clausole campione

PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. (Art. 50 del CCNL 01.03.02)
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. Il periodo trascorso dal personale delle Istituzioni in posizione di comando, distacco, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di Istituto. Il predetto personale ha comunque diritto ad ogni trattamento accessorio a carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, compenso individuale accessorio e retribuzione professionale docente).
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. 1. Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. 1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. 1. Ai dirigenti sindacali si applica il D.P.R.S. n. 3387 del 26 settembre 2003, relativo alle disposizioni in materia di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. Quest'articolo si premura di salvaguardare la posizione delle centinaia di distac- cati sindacali retribuiti dall'Amministrazione (all'Unicobas non ne viene concesso nean- che uno), di funzionari collocati in aspettativa retribuita dal sindacato (ulteriore diritto tolto, nel ‘98, all'Unicobas), dei mille comandati per progetti relativi ad associazioni professionali, affinché non solo venga ribadito che tali prestazioni valgono ad ogni fine contrattuale (compreso l'accesso ai concorsi per “superdocente seimilionista”), ma anche il diritto di questo personale ad accedere ai compensi accessori, così come regolamentato da contrattazione integrativa. non rientranti nel part-time di docenti o ATA con contratto a tempo indeterminato. La nomina su tale servizio deve essere disposta dal capo di istituto, tranne nel caso in cui in una stessa istituzione scolastica insistano più part-time per un numero equivalente a cattedre intere o a un posto ATA (poiché in tale occasione la competenza della nomina a tempo determinato è del Provveditore agli studi). Legge 104/92 (tutela dei lavoratori portatori di handicap). Docenti ed ATA, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato. Portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta superiore ai due terzi (dal 67% in su), certificati dalla competente ASL quali beneficiari della L 104/92, art. 21 - handicap grave, hanno diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per 3 gg. al mese, senza produrre alcuna giustificazione o certificazione al capo di istituto, fornendo unicamente preventiva comunicazione. Lo stesso personale non può essere in alcun caso dichiarato soprannumerario, poiché è escluso dalla graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione dei perdenti posto. Altresì ha la precedenza assoluta sui trasferimenti nel caso lo richieda (scripta manent). I lavoratori che assistano un parente o affine, sino al terzo grado, purché convivente, portatore di handicap al 100%, riconosciuto dalla competente ASL beneficiario della L. 104/92, art. 33 - handicap grave, hanno gli stessi diritti dei portatori di handicap.. Per il personale precario, docente ed ATA, se nominato dal capo di istituto, il diritto alla retribuzione è di 30 gg. pagati al 50%, dopodiché perde anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il personale precario assunto dal Provveditore per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto al 100% della retribuzione nel primo mese di assenza, ed al 50% ...
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. 1. Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell’Amministrazione‘provinciale, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. Il trattamento economico accessorio è regolato dalle norme generali previste per i singoli istituti.
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. 1. All’art. 13 del CCNL 11-4-2006 è aggiunto il seguente comma: “5. In ogni singola sede è possibile conferire un solo incarico ai sensi comma 4”.
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. 1. Il periodo trascorso dal docente in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico della Fondazione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, inclusa la maturazione dell’anzianità di servizio. Il trattamento economico accessorio è regolato dalle norme generali previste per i singoli istituti.