Trattamento di trasferimento Clausole campione

Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: a) indennità di trasferta per sé ed i familiari; b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; c) rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; e) indennità di prima sistemazione. 2. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilancio dell’Amministrazione per tale specifica finalità. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone conviventi che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 167, comma 10 e previi opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso. 2. Al dipendente compete anche un’indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse di cui al comma 4. 3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità. 5. Il presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto della scuola.
Trattamento di trasferimento. 1. Il datore di lavoro, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, con un preavviso scritto di un mese in caso di trasferimento entro 75 chilometri, di due mesi entro 250, di quattro mesi oltre 250. Nel disporre i trasferimenti terrà conto, altresì, dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia dei dipendenti. 2. Previo consenso del lavoratore interessato il datore di lavoro può disporre, altresì, il trasferimento all’estero in caso di apertura di sedi secondarie o di rappresentanza. In tal caso i termini di preavviso, il rimborso delle spese di viaggio e la misura dell’indennità, nonché la determinazione della somma di cui al successivo comma 7, sono concordati con il lavoratore interessato. 3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano il rispetto dei termini di cui al comma 1, il dipendente viene considerato in trasferta fino alla scadenza dei termini medesimi. 4. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate del viaggio per sé e per i familiari conviventi, nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con il datore di lavoro. 5. Al dipendente competono anche: a) l’indennità di trasferta di cui all’art. 64, comma 2, per i primi trenta giorni; b) una indennità di trasferimento, variabile in funzione del carico di famiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, da stabilire in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, calcolate con riferimento alla retribuzione individuale mensile, con esclusione dell’elemento distinto della retribuzione. 6. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 7. Al dipendente che, a seguito del trasferimento, abbia trasferito la residenza è riconosciuta, per un anno, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato. 8. Il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna indennità o rimbor...
Trattamento di trasferimento. Art. 34 Trattamento di fine rapporto
Trattamento di trasferimento. 1. Al segretario, nel caso che l’assunzione della titolarità di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3°grado ed affini entro il 2° grado), il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati nell’art. 47 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente presso il quale deve assumere l’incarico, nonché l’indennità di trasferta di cui all’art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio. 2. Il segretario ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, gli enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
Trattamento di trasferimento. 1 Il personale trasferito in via definitiva, nel caso in cui la distanza delle sedi interessate sia superiore a 50 km e le stesse non siano riconducibili a sedi interessate da provvedimenti di variazione di assegnazione, ha diritto ai trattamenti di seguito indicati. 2 Per trasferimenti disposti per motivi di servizio, al dipendente compete: 3 Per trasferimenti disposti su ricerca aziendale, al dipendente compete: 4 Per trasferimenti a domanda, al dipendente compete il rimborso delle spese documentate di trasloco secondo criteri e limiti stabiliti di volta in volta dalla 5 Per trasferimenti temporanei disposti per motivi di servizio, al dipendente è attribuita un’indennità di trasferimento pari a 2.000,00 euro lordi mensili; i periodi eccedenti il computo mensile sono valutati in trentesimi.
Trattamento di trasferimento. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 63, comma 12 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
Trattamento di trasferimento. 1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto al dirigente trasferito ad altra sede dell’Am- ministrazione per motivi organizzativi, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve es- sere corrisposto il seguente trattamento economico: a) rimborso delle spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; b) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà; c) indennità di prima sistemazione. 2. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha altresì titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato. 3. Per le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi statali vigenti in materia.
Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa Agenzia per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: 1. indennità di trasferta per il giorno di viaggio 2. rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie 3. rimborso delle spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc. sulla base di preventivi o effettuate da ditta scelta dall’Agenzia 4. indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari. 2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato. I rimborsi vengono dimezzati in caso di trasferimento su richiesta del lavoratore.
Trattamento di trasferimento. Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola