Trattamento di trasferimento Clausole campione

Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 63, comma 12 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
Trattamento di trasferimento. Art. 34 Trattamento di fine rapporto
Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affin i entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 35, comma 11 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente.
Trattamento di trasferimento. 1. Il datore di lavoro, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, con un preavviso scritto di un mese in caso di trasferimento entro 75 chilometri, di due mesi entro 250, di quattro mesi oltre 250. Nel disporre i trasferimenti terrà conto, altresì, dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia dei dipendenti.
Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:  Indennità di trasferta per sé ed i familiari;  Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;  Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;  Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;  Indennità di prima sistemazione.
Trattamento di trasferimento. 1 Il personale trasferito in via definitiva, nel caso in cui la distanza delle sedi interessate sia superiore a 50 km e le stesse non siano riconducibili a sedi interessate da provvedimenti di variazione di assegnazione, ha diritto ai trattamenti di seguito indicati.
Trattamento di trasferimento. 1. Al segretario, nel caso che l’assunzione della titolarità di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3°grado ed affini entro il 2° grado), il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati nell’art. 47 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente presso il quale deve assumere l’incarico, nonché l’indennità di trasferta di cui all’art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio.
Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente che è trasferito dall’azienda in altra sede per motivi organizzativi legati alla ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti la necessità dello spostamento della propria abitazione in altro comune, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: - indennità di trasferta per sé e per i familiari; - rimborso spese di viaggio per sé e per i familiari, nonché di trasporto di mobili e masserizie; - rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, ecc.; - indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; - indennità di prima sistemazione.
Trattamento di trasferimento. 1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto al dirigente trasferito ad altra sede dell’Amministrazione per motivi organizzativi, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: