DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE Clausole campione

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. 18.1 Qualunque diritto di brevetto, disegno industriale registrato o non registrato, diritto d’autore, diritti di progettazione, Know how, marchio e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, in qualsiasi forma e ovunque tutelabili, utilizzato in relazione al Servizio e/o Dispositivi per il Servizio, rimarrà sempre e comunque di proprietà del Fornitore.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. 12.1. Il Contratto non attribuisce al Cliente alcun diritto proprietario sui diritti
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. In riferimento ai prodotti fabbricati su progetto, disegno, istruzioni e/o specifiche tecniche fornite dall’Acquirente, CLM non assume alcuna responsabilità per l’eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di terzi e delle quali sarà unicamente responsabile l’Acquirente.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. I.1 Ciascuna parte sarà titolare di tutti i diritti su quanto da essa sviluppato nel corso del Contratto. In caso di sviluppo congiunto, tutti i diritti di proprietà e di sfruttamento spetteranno in misura paritetica e congiuntamente a XXXXXX e a LAN SERVICE.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. 15.1 Tutti i modelli, progetti, attrezzature od altri elementi coperti da proprietà intellettuale e/o industriale, che vengano trasmessi dall'Acquirente al Fornitore per eseguire l'Ordine, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Acquirente e dovranno essere restituiti all'Acquirente quando l'ordine sia eseguito o qualora l'Ordine sia risolto per qualsiasi motivo.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. Art. 21 – Reclami
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. In alcun modo il presente accordo costituisce titolo, anche parziale, su diritti, interessi, per l’uso e/o la brevettazione di qualsiasi parte delle informazioni riservate trasmesse a GBC-ITALIA o ai suoi Rappresentanti, anche se essa per qualsiasi motivo dovesse diventare di dominio pubblico. La Parte e GBC-ITALIA mantengono tutti i diritti, espliciti ed impliciti, sulle informazioni fornite in base al presente accordo. In ogni caso, la Parte conserva comunque l’esclusiva proprietà e libertà d’impiego del know- how che detengono alla data di stipula del presente accordo e che utilizzano per lo svolgimento delle Attività, e resta comunque libera di impiegare qualunque know-how che acquisiranno indipendentemente dallo svolgimento delle Attività.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. 6.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i risultati dell’attività prestata dalla Società nell’erogazione dei Servizi che formano e/o possano formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale ed industriale (di seguito il “ Materiale Realizzato”), sono e restano di esclusiva titolarità della Società. La Società concede al Cliente una licenza valevole worldwide, di carattere non esclusivo, gratuita, non trasferibile ad usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire, in qualsiasi modo e forma, il Materiale Realizzato, nelle misure permesse dalle presenti Condizioni.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. 10.1 Le specifiche, i disegni, i modelli, i campioni, la Documentazione Tecnica, le matrici resteranno di proprietà del Venditore e il Cliente si obbliga a tenerli riservati e ad utilizzarli esclusivamente per l’esecuzione del Contratto.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. 8.1 Con l’acquisto dei Prodotti, il Cliente non acquista alcun diritto sui marchi e/o sui brevetti utilizzati da Tomasetto per la realizzazione e la commercializzazione dei Prodotti stessi.