Cessione a terzi. E’ vietato all'aggiudicatario cedere a terzi la gestione gli impianti sportivi, in toto o in di uno o più dei plessi facenti parte dell’appalto. E' consentita la cessione terzi limitatamente alla gestione dell’eventuale punto di ristoro di cui all'articolo 10 lettera B). In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
Cessione a terzi. E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto di concessione del servizio, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente. E’ altresì vietato procedere al subappalto del servizio stesso salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.
Cessione a terzi. E' vietata la cessione della presente convenzione a terzi se non espressamente autorizzata dal Comune. La ditta lottizzante, anche in caso di trasferimento parziale delle aree lottizzate, resta comunque responsabile verso il Comune di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.
Cessione a terzi. Il Comodatario non potrà, in alcun caso, concedere il godimento ovvero l’uso delle Attrezzature a terzi, a qualunque titolo, senza il previo consenso scritto di Piaggio (il quale consenso potrà essere concesso o rifiutato a discrezione di Piaggio).
Cessione a terzi. E’ fatto divieto di cessione ad altri del diritto di superficie senza preventiva autorizzazione dell’Ente.
Cessione a terzi. In caso di alienazione delle aree oggetto di PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO, il Soggetto Attuatore, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti gli acquirenti di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente convenzione, che dovrà essere allegata in copia all'atto di trasferimento delle aree. Allo scopo andranno compiute, se del caso, le procedure formali per la eventuale voltura dei titoli abilitativi. Il Soggetto Attuatore si impegna a comunicare al COMUNE, all’atto di trasferimento, i nominativi degli acquirenti.
Cessione a terzi. Il Committente potrà cedere in tutto o in parte ed a qualunque titolo a società del Gruppo ……………. o a terzi l’accordo di cui alla presente e/o i diritti da esso derivanti, senza necessità di ulteriore accettazione da parte Xxxxxx, intendendosi essa quivi espressa e confermata. È fatto divieto all’Istituzione Culturale di cedere in tutto o in parte il presente accordo se non previa autorizzazione scritta del Committente.
Cessione a terzi. Il Committente potrà cedere in tutto o in parte ed a qualunque titolo a società del Gruppo …………..
Cessione a terzi. Se la produttrice cede questi diritti a terzi (secondo il punto 4.10) (scegliere una variante) Variante 1: l’autore/trice ha diritto a una partecipazione del ….% sui ricavi netti ottenuti con la vendita dei diritti.
Cessione a terzi. 7.1. Il C.I.M. non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto ne taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto di …(SOCIETA’…..) Xxxxx, approvato e sottoscritto Parma, Il Direttore del Centro Il Responsabile della Commessa Prof. ………………………………………… Prof. …………………………………………… Il Responsabile di …………………….. Dott. …………………………………. Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1341 del codice civile, approviamo specificatamente e separatamente il contenuto dei seguenti articoli: Articolo 1.2.3; Articolo 3.2; Articolo 3.3; Articolo 3.9; Articolo 3.10; Articolo 3.11; Articolo 3.13. Parma, Il Direttore del Centro Il Responsabile della Commessa Prof. ………………………………………… Prof. …………………………………………… Il Responsabile di ……………………..