Common use of Diritti e obblighi delle parti contraenti Clause in Contracts

Diritti e obblighi delle parti contraenti. 2 Il contratto del fondo § 3 La direzione del fondo 1. La direzione del fondo amministra il fondo im- mobiliare per conto degli investitori in modo in- dipendente e a proprio nome. In particolare, de- cide in merito all’emissione di quote, agli investi- menti e alla relativa valutazione. Calcola il valore di inventario netto e stabilisce i prezzi di emis- sione e di riscatto nonché le distribuzioni degli utili. Rivendica tutti i diritti associati al fondo im- mobiliare. 2. La direzione del fondo e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo indipendente e salvaguardano esclusivamente gli interessi degli investitori. Adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione ineccepibile. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi amministrati e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate di- rettamente o indirettamente agli investitori non- ché in merito alle indennità affluite a terzi, in particolare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 3. La direzione del fondo può trasferire decisioni d’investimento e compiti parziali a terzi, nella mi- sura in cui ciò sia funzionale a un’adeguata am- ministrazione. Essa incarica esclusivamente sog- getti che dispongono delle capacità, delle cono- scenze e delle esperienze necessarie per tale atti- vità e delle necessarie autorizzazioni. Istruisce e monitora con diligenza i terzi coinvolti. La dire- zione del fondo resta responsabile dell’adempi- mento degli obblighi rilevanti ai fini del diritto in materia di sorveglianza e nell’ambito del trasferi- mento dei compiti salvaguarda gli interessi degli investitori. Per la condotta dei soggetti ai quali ha trasferito i compiti, la direzione del fondo ri- sponde allo stesso modo in cui risponde della propria condotta. Le decisioni d’investimento possono essere trasferite solo a gestori patrimo- niali che dispongono delle autorizzazioni neces- sarie. Qualora il diritto estero esiga un accordo concer- nente la collaborazione e lo scambio di informa- zioni con le autorità di vigilanza estere, la dire- zione del fondo può delegare le decisioni d’inve- stimento solo a un gestore patrimoniale all’estero se è in essere un tale accordo tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti per le decisioni d’investimento in questione. 4. Con il consenso della banca depositaria, la dire- zione del fondo può presentare una modifica del presente contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione (vedi § 27). 5. La direzione del fondo può fondere il fondo im- mobiliare con altri fondi immobiliari in confor- mità alle previsioni del § 24, convertirlo in un’al- tra forma giuridica di un investimento collettivi di capitale in conformità alle previsioni del § 25 o scioglierlo in conformità alle previsioni del § 26. 6. La direzione del fondo ha diritto alle indennità previste nei §§ 18 e 19 del contratto del fondo, alla liberazione dagli impegni dalla stessa assunti nel corretto adempimento dei propri compiti, e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di tali impegni. 7. La direzione del fondo risponde nei confronti dell’investitore in relazione al rispetto, da parte delle società immobiliari aderenti al fondo immo- biliare, delle prescrizioni della LICol e del con- tratto del fondo. 8. La direzione del fondo nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può concedere deroghe al divieto di concludere ne- gozi con persone vicine, se la deroga è nell’inte- resse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo im- mobiliare, un perito incaricato delle stime, indi- pendente da questi ultimi o dai loro datori di la- voro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. Conclusa l’operazione, la direzione del fondo re- dige un rapporto contenente le indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore in corrispondenza del giorno di riferi- mento dell’assunzione o della cessione, il rap- porto di stima dei periti permanenti incaricati delle stime nonché il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto o di vendita re- datto dal perito indipendente incaricato delle stime ai sensi dell’art. 32a cpv. 1 lett. c OICol. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il ri- spetto dell’obbligo di fedeltà particolare per gli investimenti immobiliari. Nel Rapporto annuale del fondo immobiliare, la direzione del fondo menziona le operazioni autorizzate con le per- sone vicine. 1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, in particolare le cartelle ipotecarie non vincolate nonché le azioni delle società immobi- liari. Provvede all’emissione e al riscatto delle quote del fondo nonché al traffico dei paga- menti per il fondo immobiliare. Per l’amministra- zione corrente di valori immobiliari, può delegare la tenuta di conti a terzi. 2. La banca depositaria garantisce che per le opera- zioni riferite al patrimonio del fondo immobi- liare, il controvalore venga trasferito entro i con- sueti termini. Essa informa la direzione del fondo, qualora il controvalore non venga rimbor- sato entro il consueto termine, e chiede alla con- troparte il rimborso per il valore patrimoniale in questione, ove ciò sia possibile. 3. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari, in modo tale che possa distin- guere in ogni momento tra loro gli oggetti patri- moniali custoditi dei singoli fondi d’investimento. Per gli oggetti patrimoniali che non possono es- sere presi in custodia, la banca depositaria veri- fica la proprietà della direzione del fondo e tiene le rispettive registrazioni. 4. La banca depositaria e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo di fedeltà, diligenza e infor- mazione. Agiscono in modo indipendente e sal- vaguardano esclusivamente gli interessi degli in- vestitori. Adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione ineccepibile. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi custoditi e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate diret- tamente o indirettamente agli investitori nonché in merito alle indennità affluite a terzi, in partico- lare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 5. La banca depositaria può incaricare custodi terzi e centrali in Svizzera o all’estero della custodia del patrimonio del fondo, nella misura in cui ciò sia funzionale a un’adeguata custodia. Essa veri- fica e monitora se il custode terzo o centrale da essa incaricato: a) dispone di un’adeguata organizzazione aziendale, di garanzie finanziarie e delle qualifiche specialistiche necessarie per il tipo e la complessità degli oggetti patrimo- niali che gli sono stati affidati; b) è sottoposto a una regolare revisione esterna e con ciò viene garantito che gli strumenti finanziari si trovino in suo pos- sesso; c) custodisce gli oggetti patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che essi possano essere identificati inequivoca- bilmente in ogni momento dalla banca de- positaria, tramite regolari allineamenti, come appartenenti al patrimonio del fondo; d) rispetta le prescrizioni vigenti per la banca depositaria con riferimento all’assunzione dei compiti da essa delegati e al fine di evi- tare conflitti d’interesse. La banca depositaria risponde per i danni causati dall’incaricato, nella misura in cui non possa do- cumentare di aver applicato, nella selezione, nell’istruzione e nel monitoraggio, la diligenza dovuta a fronte delle circostanze. Il prospetto contiene informazioni in merito ai ri- schi associati al trasferimento della custodia a custodi terzi e centrali. Per gli strumenti finanziari, in conformità al ca- poverso precedente il trasferimento può avvenire solo a favore di custodi terzi o centrali sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la custodia obbliga- toria presso un luogo in cui il trasferimento a fa- vore di custodi terzi e centrali sottoposti a sorve- glianza non è possibile come, in particolare, a fronte di norme giuridiche cogenti o delle moda- lità del prodotto d’investimento. Gli investitori devono essere informati nel prospetto in merito alla custodia ad opera di custodi terzi o centrali non sottoposti a sorveglianza. 6. La banca depositaria provvede affinché la dire- zione del fondo osservi la legge e il contratto del fondo. Essa verifica se il calcolo del valore di in- ventario netto e dei prezzi di emissione e di ri- scatto delle quote nonché le decisioni d’investi- mento sono conformi alla legge e al contratto del fondo, e se il risultato viene utilizzato se- condo quanto stabilito dal contratto del fondo. La banca depositaria non è responsabile della se- lezione degli investimenti che la direzione del fondo effettua nell’ambito delle prescrizioni d’in- vestimento. 7. La banca depositaria ha diritto alle indennità previste nei §§ 18 e 19, alla liberazione dagli im- pegni dalla stessa assunti nel corretto adempi- mento dei propri compiti, e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di tali impegni. 8. La banca depositaria nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In sin- goli casi motivati, l’autorità di vigilanza può con- cedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine, se la deroga è nell’interesse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti per- manenti incaricati delle stime del fondo immobi- liare, un perito incaricato delle stime, indipen- dente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il rispetto dell’obbligo di fedeltà parti- colare per gli investimenti immobiliari. 1. Il gruppo di investitori non è limitato. 2. Con la stipula del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono un credito nei confronti della direzione del fondo alla parte- cipazione al patrimonio e al reddito del fondo immobiliare. Il credito degli investitori è basato su quote. 3. Gli investitori sono tenuti solo al versamento della quota da essi sottoscritta nel fondo immo- biliare. È esclusa la loro responsabilità personale per impegni del fondo immobiliare. 4. Gli investitori ricevono in ogni momento dalla di- rezione del fondo informazioni in merito alle basi per il calcolo del valore d’inventario al netto per quota. Qualora gli investitori rivendichino un in- teresse a informazioni più dettagliate in merito a singole operazioni della direzione del fondo come l’esercizio dei diritti di partecipazione e in qualità di creditori o in merito alla gestione del rischio, la direzione del fondo fornisce loro in ogni momento anche le informazioni al riguardo. Gli investitori possono chiedere al tribunale presso la sede della direzione del fondo che la Società di controllo o un altro soggetto competente esamini la fattispecie che necessita di chiarimento e trasmetta loro un rapporto in materia. 5. Gli investitori possono disdire il contratto del fondo alla fine di un esercizio contabile nel ri- spetto di un termine di disdetta di 12 mesi e chiedere il versamento in contanti della loro quota del fondo immobiliare. A determinate condizioni, la direzione del fondo può rimborsare anticipatamente le quote di- sdette durante un esercizio contabile dopo la conclusione dello stesso (cfr. § 17 punto 2). Il rimborso ordinario, al pari di quello anticipato, avvengono entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio contabile. 6. Su richiesta, gli investitori sono obbligati a dimo- strare alla direzione del fondo, alla banca deposi- taria e ai suoi incaricati di soddisfare rispettiva- mente di continuare a soddisfare i requisiti di legge o del contratto del fondo per la partecipa- zione al fondo immobiliare. Sono altresì obbligati a informare senza indugio la direzione del fondo, la banca depositaria e i suoi incaricati, non ap- pena essi non soddisfano più questi requisiti. 7. Le quote di un investitore possono essere obbli- gatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al ri- spettivo prezzo di riscatto, se: a) ciò è necessario per la salvaguardia della re- putazione della piazza finanziaria, in parti- colare per la lotta contro il riciclaggio di de- naro; b) l’investitore non soddisfa più i requisiti le- gali o contrattuali per la partecipazione a questo fondo immobiliare. 8. Inoltre, le quote di un investitore possono essere obbligatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo prezzo di riscatto, se: a) la partecipazione dell’investitore al fondo im- mobiliare è idonea a pregiudicare in modo determinante gli interessi economici dei re- stanti investitori, in particolare se la parteci- pazione può produrre svantaggi fiscali per il fondo immobiliare in Svizzera o all’estero; b) gli investitori hanno acquistato o detengono le loro quote in violazione delle disposizioni di una legge svizzera o estera a loro applicabile, del contratto di questo fondo o del pro- spetto. 1. La direzione del fondo può, previa approvazione della banca depositaria e autorizzazione dell'au- torità di vigilanza, creare, sospendere o fondere in ogni momento diverse classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio indiviso del fondo, che per parte sua non è segmentato. Tale partecipazione può av- venire in varie forme sulla base di addebiti di spese specifici per le classi o distribuzioni o sulla base di redditi specifici per le classi; le diverse classi di quote possono pertanto presentare un valore netto d’inventario per quota differente. Per addebiti di spese specifici per le classi ri- sponde il patrimonio del fondo immobiliare nel suo complesso. 2. Della creazione, della sospensione o della fu- sione di classi di quote viene data comunicazione nell’organo di pubblicazione. Solo la fusione è considerata modifica del contratto del fondo in conformità al § 27. 3. Le diverse classi di quote possono infatti diffe- renziarsi con riferimento alla struttura delle spese, alla valuta di riferimento, alla copertura valutaria, alla distribuzione o all’accumulo dei redditi, all’investimento minimo nonché alla cer- chia di investitori. Le indennità e le spese vengono addebitate solo alla classe di quote a favore della quale affluisce una determinata prestazione. Le indennità e le spese che non possono essere assegnate univo- camente a una classe di quote vengono addebi- tate alle singole classi di quote in rapporto al pa- trimonio del fondo. 4. Il fondo immobiliare non è suddiviso in classi di quote. 5. Le quote non vengono cartolarizzate, bensì dete- nute in forma scritturale. L’investitore non ha di- ritto di chiedere la consegna di un certificato di partecipazione.

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Samples: Fondo Immobiliare, Fondo Immobiliare

Diritti e obblighi delle parti contraenti. 2 Il contratto del fondo § 3 La direzione del fondo 1. I rapporti giuridici tra gli investitori3 da una parte, la direzione e la banca depositaria dall’altra, sono regolati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. 1. La direzione del fondo amministra il fondo im- mobiliare i comparti per conto degli investitori in modo in- dipendente autonomamente e a proprio nome. In particolare, de- cide Essa decide in merito particolare riguardo all’emissione di quote, agli investi- menti investimenti e alla relativa loro valutazione. Calcola Alla direzione competono il calcolo del valore di inventario netto e stabilisce i d’inventario dei comparti, la determinazione dei prezzi di emis- sione d’emissione e di riscatto nonché le distribuzioni della distribuzione degli utili. Rivendica utili così come l’esercizio di tutti i diritti associati inerenti al fondo im- mobiliarea ombrello e ai rispettivi comparti. 2. La direzione del fondo e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono , operano in modo indipendente autonomo e salvaguardano tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori. Adottano , adottando le misure organizzative ne- cessarie necessarie e indispensabili per una direzione ineccepibileuno svolgimento ineccepibile delle attività. Rendono conto in merito agli Essi devono riferire sugli investimenti collettivi di ca- pitale da essi amministrati capitale che gestiscono, detengono e informano in merito a rappresentano e fornire informazioni su tutte le commissioni e le spese addebitate di- rettamente i costi addebitati direttamente o indirettamente agli investitori non- ché in merito alle indennità affluite a e sui compensi ricevuti da terzi, in particolare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimonialipecuniari. 3. La direzione del fondo può trasferire a terzi le decisioni d’investimento e in materia di investimento nonché altri compiti parziali a terzi, nella mi- sura in cui ciò sia funzionale a un’adeguata am- ministrazioneallo scopo di assicurare una gestione oculata. Essa incarica esclusivamente sog- getti soltanto persone qualificate che dispongono delle capacitàcompetenze, delle cono- scenze e delle conoscenze ed esperienze necessarie nonché delle licenze richieste per tale atti- vità lo svolgimento di questa attività. La direzione impartisce direttive e delle necessarie autorizzazioni. Istruisce e monitora con diligenza i vigila attentamente sui terzi coinvolti. La dire- zione del fondo resta responsabile dell’adempi- mento degli obblighi rilevanti ai fini del diritto in materia di sorveglianza e nell’ambito del trasferi- mento dei compiti salvaguarda gli interessi degli investitori. Per la condotta dei soggetti ai quali ha trasferito i compiti, la direzione del fondo ri- sponde allo stesso modo in cui risponde della propria condotta. Le decisioni d’investimento possono essere trasferite solo a gestori patrimo- niali patrimoniali che dispongono delle autorizzazioni neces- sariedella licenza richiesta. Qualora il diritto estero esiga un accordo concer- nente la collaborazione e lo scambio di informa- zioni Le decisioni d’investimento non possono essere trasferite né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi potrebbero essere in conflitto con le autorità quelli della direzione del fondo o degli investitori. La direzione del fondo rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi di vigilanza esteree, la dire- zione del fondo può delegare le decisioni d’inve- stimento solo in caso di trasferimento dei compiti, tutela gli interessi degli investitori. Essa risponde in prima persona delle azioni delle persone a un gestore patrimoniale all’estero se è in essere un tale accordo tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti per le decisioni d’investimento in questionecui ha trasferito compiti. 4. Con il Previo consenso della banca depositaria, la dire- zione del fondo direzione può presentare una modifica del sottoporre modifiche al presente contratto del fondo presso l’autorità all’approvazione dell’autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione (vedi cfr. § 27)25) nonché, previo consenso di quest’ultima, disporre l’apertura di ulteriori comparti. 5. La direzione del fondo può fondere il fondo im- mobiliare raggruppare singoli comparti con altri comparti e/o con altri fondi immobiliari in confor- mità alle previsioni di investimento secondo le disposizioni del § 23 oppure sciogliere i singoli comparti ai sensi delle disposizioni del § 24, convertirlo in un’al- tra forma giuridica di un investimento collettivi di capitale in conformità alle previsioni del § 25 o scioglierlo in conformità alle previsioni del § 26. 6. La direzione del fondo ha diritto alle indennità remunerazioni previste nei ai §§ 18 17 e 19 del contratto del fondo18, alla liberazione dagli impegni dalla stessa assunti nel corretto adempimento dei propri compiti, nell’esecuzione regolare delle proprie mansioni e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di tali impegni. 7. La direzione del fondo risponde nei confronti dell’investitore in relazione al rispetto, da parte delle società immobiliari aderenti al fondo immo- biliare, delle prescrizioni della LICol e del con- tratto del fondo. 8. La direzione del fondo nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può concedere deroghe al divieto di concludere ne- gozi con persone vicine, se la deroga è nell’inte- resse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo im- mobiliare, un perito incaricato delle stime, indi- pendente da questi ultimi o dai loro datori di la- voro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. Conclusa l’operazione, la direzione del fondo re- dige un rapporto contenente le indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore in corrispondenza del giorno di riferi- mento dell’assunzione o della cessione, il rap- porto di stima dei periti permanenti incaricati delle stime nonché il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto o di vendita re- datto dal perito indipendente incaricato delle stime ai sensi dell’art. 32a cpv. 1 lett. c OICol. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il ri- spetto dell’obbligo di fedeltà particolare per gli investimenti immobiliari. Nel Rapporto annuale del fondo immobiliare, la direzione del fondo menziona le operazioni autorizzate con le per- sone vicineadempiervi. 1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondodei comparti, in particolare le cartelle ipotecarie non vincolate nonché le azioni delle società immobi- liari. Provvede provvede all’emissione e al riscatto delle 3 Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia ad una distinzione tra investitori e investitrici. I relativi concetti valgono in linea di principio per entrambi i sessi. quote del fondo nonché al e gestisce il traffico pagamenti per conto dei paga- menti per il fondo immobiliare. Per l’amministra- zione corrente di valori immobiliari, può delegare la tenuta di conti a terzicomparti. 2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione, operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori, adottando le misure organizzative necessarie e indispensabili per uno svolgimento ineccepibile delle attività. Essi devono riferire sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, detengono e rappresentano e fornire informazioni su tutte le commissioni e i costi addebitati direttamente o indirettamente agli investitori e sui compensi ricevuti da terzi, in particolare provvigioni, sconti o altri vantaggi pecuniari. 3. La banca depositaria è responsabile della gestione dei conti e depositi dei comparti, ma non può disporre autonomamente del loro patrimonio. 4. Durante le operazioni che riguardano averi patrimoniali dei comparti, la banca depositaria garantisce che per le opera- zioni riferite al patrimonio del fondo immobi- liare, il controvalore venga sia trasferito entro i con- sueti termini consueti. Qualora il controvalore non sia reso disponibile entro tali termini. Essa , la banca depositaria informa la direzione del fondoed esige dalla controparte, qualora il controvalore non venga rimbor- sato entro il consueto termineove possibile, e chiede alla con- troparte il rimborso per il del valore patrimoniale in questione, ove ciò sia possibile. 35. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari, in modo tale che possa distin- guere in ogni momento necessari allo scopo di mantenere sempre distinti tra loro gli oggetti patri- moniali custoditi attivi dei singoli comparti e fondi d’investimento. Per gli oggetti In presenza di valori patrimoniali che non possono es- sere essere presi in custodia, la banca depositaria veri- fica verifica la proprietà della direzione del fondo e tiene le rispettive registrazionied effettua la relativa registrazione. 46. La banca depositaria e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo di fedeltà, diligenza e infor- mazione. Agiscono in modo indipendente e sal- vaguardano esclusivamente gli interessi degli in- vestitori. Adottano le misure organizzative ne- cessarie per una Con il consenso della direzione ineccepibile. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi custoditi e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate diret- tamente o indirettamente agli investitori nonché in merito alle indennità affluite a terzi, in partico- lare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 5. La del fondo la banca depositaria può incaricare custodi affidare la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e depositari centrali in Svizzera o all’estero della se ciò è opportuno ai fini di una custodia del patrimonio del fondo, nella misura in cui ciò sia funzionale a un’adeguata custodiaappropriata. Essa veri- fica e monitora se il custode vigila sul depositario terzo o depositario centrale da essa incaricatoincaricato e verifica che questi: a) dispone disponga di un’adeguata organizzazione aziendaleun’organizzazione aziendale adeguata, di delle garanzie finanziarie e delle qualifiche specialistiche tecniche necessarie per il tipo a gestire la tipologia e la complessità degli oggetti patrimo- niali attivi che gli sono stati affidati; b) è sia sottoposto a una regolare revisione esterna e con ciò viene garantito un controllo esterno periodico al fine di accertare che gli strumenti finanziari si trovino siano effettivamente in suo pos- sessopossesso; c) custodisce gli oggetti custodisca i valori patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che essi possano essere identificati inequivoca- bilmente quest’ultima possa identificarli in ogni qualsiasi momento dalla banca de- positaria, tramite regolari allineamenti, come appartenenti al patrimonio del fondofondo nel corso di controlli periodici delle consistenze; d) rispetta le prescrizioni vigenti ottemperi alle disposizioni applicabili alla banca depositaria in relazione all’esecuzione delle sue mansioni delegate e alla prevenzione di conflitti d’interesse. Con l’approvazione della direzione del fondo e della banca depositaria, Raiffeisen Svizzera società cooperativa è stata nominata depositario terzo per la banca depositaria con riferimento all’assunzione dei compiti da essa delegati e al fine custodia dell’oro fisico in Svizzera. Raiffeisen Svizzera società cooperativa ha la facoltà di evi- tare conflitti d’interessestipulare ulteriori contratti di deposito presso terzi. La banca depositaria risponde per i dei danni causati dall’incaricatoarrecati dal soggetto incaricato qualora non sia in grado di dimostrare di avere impiegato la debita diligenza nella scelta, nella misura in cui non possa do- cumentare di aver applicato, nella selezione, nell’istruzione istruzione e nel monitoraggio, la diligenza dovuta a fronte delle circostanzesorveglianza del terzo. Il prospetto contiene informazioni in merito ai ri- schi associati al trasferimento sui rischi inerenti alla cessione della custodia a custodi depositari terzi e depositari centrali. Per gli Nel caso di strumenti finanziari, in conformità la cessione di cui al ca- poverso precedente il trasferimento paragrafo può avvenire solo esclusivamente a favore di custodi depositari terzi o depositari centrali sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la delega necessaria della custodia obbliga- toria presso in un luogo in cui il trasferimento dove non è permessa la cessione a fa- vore di custodi depositari terzi e o depositari centrali sottoposti a sorve- glianza non è possibile comesorveglianza, segnatamente in particolare, forza di disposizioni legali vincolanti o a fronte di norme giuridiche cogenti o causa delle moda- lità modalità del prodotto d’investimento. Gli Il prospetto deve informare gli investitori devono essere informati nel prospetto in merito alla custodia ad opera da parte di custodi depositari terzi o depositari centrali non sottoposti soggetti a sorveglianza. 67. La banca depositaria provvede affinché la dire- zione al rispetto della legge e del contratto del fondo osservi la legge e il contratto del fondoda parte della direzione. Essa verifica se controlla che il calcolo del valore di in- ventario netto d’inventario e dei prezzi del prezzo di emissione e di ri- scatto riscatto delle quote quote, nonché le decisioni d’investi- mento sono inerenti agli investimenti, siano conformi alla legge e al contratto del fondo, fondo e se che il risultato viene venga utilizzato se- condo quanto stabilito dal contratto del fondoconformemente a quest’ultimo. La banca depositaria non è responsabile della se- lezione scelta degli investimenti che la direzione del fondo effettua nell’ambito delle prescrizioni d’in- vestimento. 7. La banca depositaria ha diritto alle indennità previste nei §§ 18 e 19, alla liberazione dagli im- pegni dalla stessa assunti nel corretto adempi- mento dei propri compiti, e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di tali impegni. 8. La banca depositaria nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In sin- goli casi motivati, l’autorità di vigilanza può con- cedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine, se la deroga è nell’interesse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti per- manenti incaricati delle stime del fondo immobi- liare, un perito incaricato delle stime, indipen- dente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e effettuati dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il rispetto dell’obbligo di fedeltà parti- colare per gli investimenti immobiliari. 1. Il gruppo di investitori non è limitato. 2. Con la stipula del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono un credito nei confronti della direzione del fondo alla parte- cipazione al patrimonio e al reddito del fondo immobiliare. Il credito degli investitori è basato su quote. 3. Gli investitori sono tenuti solo al versamento della quota da essi sottoscritta nel fondo immo- biliare. È esclusa la loro responsabilità personale per impegni del fondo immobiliare. 4. Gli investitori ricevono in ogni momento dalla di- rezione del fondo informazioni in merito alle basi per il calcolo del valore d’inventario al netto per quota. Qualora gli investitori rivendichino un in- teresse a informazioni più dettagliate in merito a singole operazioni della direzione del fondo come l’esercizio dei diritti di partecipazione e in qualità di creditori o in merito alla gestione del rischio, la direzione del fondo fornisce loro in ogni momento anche le informazioni al riguardo. Gli investitori possono chiedere al tribunale presso la sede della direzione del fondo che la Società di controllo o un altro soggetto competente esamini la fattispecie che necessita di chiarimento e trasmetta loro un rapporto in materia. 5. Gli investitori possono disdire il contratto del fondo alla fine di un esercizio contabile nel ri- spetto di un termine di disdetta di 12 mesi e chiedere il versamento in contanti della loro quota del fondo immobiliare. A determinate condizioni, la direzione del fondo può rimborsare anticipatamente le quote di- sdette durante un esercizio contabile dopo la conclusione dello stesso (cfr. § 17 punto 2). Il rimborso ordinario, al pari di quello anticipato, avvengono entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio contabile. 6. Su richiesta, gli investitori sono obbligati a dimo- strare alla direzione del fondo, alla banca deposi- taria e ai suoi incaricati di soddisfare rispettiva- mente di continuare a soddisfare i requisiti di legge o del contratto del fondo per la partecipa- zione al fondo immobiliare. Sono altresì obbligati a informare senza indugio la direzione del fondo, la banca depositaria e i suoi incaricati, non ap- pena essi non soddisfano più questi requisiti. 7. Le quote di un investitore possono essere obbli- gatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al ri- spettivo prezzo di riscatto, se: a) ciò è necessario per la salvaguardia della re- putazione della piazza finanziaria, in parti- colare per la lotta contro il riciclaggio di de- naro; b) l’investitore non soddisfa più i requisiti le- gali o contrattuali per la partecipazione a questo fondo immobiliare. 8. Inoltre, le quote di un investitore possono essere obbligatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo prezzo di riscatto, se: a) la partecipazione dell’investitore al fondo im- mobiliare è idonea a pregiudicare in modo determinante gli interessi economici dei re- stanti investitori, in particolare se la parteci- pazione può produrre svantaggi fiscali per il fondo immobiliare in Svizzera o all’estero; b) gli investitori hanno acquistato o detengono le loro quote in violazione quadro delle disposizioni di una legge svizzera o estera a loro applicabile, del contratto di questo fondo o del pro- spettod’investimento. 1. La direzione del fondo può, previa approvazione della banca depositaria e autorizzazione dell'au- torità di vigilanza, creare, sospendere o fondere in ogni momento diverse classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio indiviso del fondo, che per parte sua non è segmentato. Tale partecipazione può av- venire in varie forme sulla base di addebiti di spese specifici per le classi o distribuzioni o sulla base di redditi specifici per le classi; le diverse classi di quote possono pertanto presentare un valore netto d’inventario per quota differente. Per addebiti di spese specifici per le classi ri- sponde il patrimonio del fondo immobiliare nel suo complesso. 2. Della creazione, della sospensione o della fu- sione di classi di quote viene data comunicazione nell’organo di pubblicazione. Solo la fusione è considerata modifica del contratto del fondo in conformità al § 27. 3. Le diverse classi di quote possono infatti diffe- renziarsi con riferimento alla struttura delle spese, alla valuta di riferimento, alla copertura valutaria, alla distribuzione o all’accumulo dei redditi, all’investimento minimo nonché alla cer- chia di investitori. Le indennità e le spese vengono addebitate solo alla classe di quote a favore della quale affluisce una determinata prestazione. Le indennità e le spese che non possono essere assegnate univo- camente a una classe di quote vengono addebi- tate alle singole classi di quote in rapporto al pa- trimonio del fondo. 4. Il fondo immobiliare non è suddiviso in classi di quote. 5. Le quote non vengono cartolarizzate, bensì dete- nute in forma scritturale. L’investitore non ha di- ritto di chiedere la consegna di un certificato di partecipazione.

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Samples: Fondo Di Investimento, Fondo Di Investimento

Diritti e obblighi delle parti contraenti. 2 Il contratto Contratto del fondo § 3 La direzione Direzione del fondo 1. La direzione del fondo amministra il fondo im- mobiliare gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori investitori. Essa decide in modo in- dipendente e a proprio nome. In particolare, de- cide in merito particolare riguardo all’emissione di quote, agli investi- menti investimenti e alla relativa loro valutazione. Calcola Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore di inventario netto e stabilisce i d’inventario, la fissazione dei prezzi di emis- sione emissione e di riscatto nonché non- ché le distribuzioni degli utili. Rivendica Essa fa valere tutti i diritti associati al fondo im- mobiliarespettanti ai comparti. 2. La direzione del fondo e i relativi incaricati sono soggetti suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo indipendente e salvaguardano esclusivamente autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori. Adottano investitori e adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione indis- pensabili a un’attività ineccepibile. Rendono conto in merito agli Essi rispondono degli investimenti collettivi di ca- pitale capitale da essi amministrati loro gestiti e informano infor- mano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate di- rettamente gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli investitori non- ché in merito alle indennità affluite a indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioniprovvigio- ni, sconti ribassi o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 3. La direzione del fondo può trasferire delegare a terzi le decisioni d’investimento e in materia di investimento nonché altri compiti parziali a terziper tutti o singoli comparti, nella mi- sura in cui sempreché ciò sia funzionale a un’adeguata am- ministrazionenell’interesse di una gestione adeguata. Essa incarica esclusivamente sog- getti unicamente persone che dispongono delle capacitàcompetenze, delle cono- scenze e delle conoscenze ed esperienze necessarie per tale atti- vità questa attività nonché delle autorizzazioni richieste. Essa istruisce e delle necessarie autorizzazioni. Istruisce e monitora sorveglia con diligenza dili- genza i terzi coinvolti. La dire- zione del fondo resta responsabile dell’adempi- mento degli obblighi rilevanti ai fini del diritto in materia di sorveglianza e nell’ambito del trasferi- mento dei compiti salvaguarda gli interessi degli investitori. Per la condotta dei soggetti ai quali ha trasferito i compiti, la direzione del fondo ri- sponde allo stesso modo in cui risponde della propria condotta. Le decisioni d’investimento possono essere trasferite solo trasfe- rite soltanto a gestori patrimo- niali patrimoniali che dispongono delle autorizzazioni neces- sariedell’autorizzazione richiesta. Qualora il diritto estero esiga un accordo concer- nente la collaborazione e lo scambio di informa- zioni con le autorità La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza estere, la dire- zione del fondo può delegare le decisioni d’inve- stimento solo e tutela gli interessi degli investitori nel trasferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a un gestore patrimoniale all’estero se è in essere un tale accordo tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti cui ha trasferito compiti come per le decisioni d’investimento in questionei propri atti. 4. Con il Previo consenso della banca depositaria, la dire- zione direzione del fondo può presentare una modifica del sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione (vedi cfr. § 2726). 5. La direzione del fondo può fondere il fondo im- mobiliare raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi immobiliari d’investimento in confor- mità alle previsioni conformità con le disposizioni del § 24, convertirlo in un’al- tra forma giuridica di un investimento collettivi di capitale in conformità alle previsioni del 24 oppure scioglierli conformemente al § 25 o scioglierlo in conformità alle previsioni del § 2625. 6. La direzione del fondo ha diritto alle indennità previste nei remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19 del contratto del fondo19, alla liberazione dagli impegni dalla stessa assunti nel corretto adempimento nell’esecuzione regolare dei propri compiti, compiti e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di adempiere tali impegni. 7. La direzione del fondo risponde nei confronti dell’investitore in relazione al rispetto, da parte delle società immobiliari aderenti al fondo immo- biliare, delle prescrizioni della LICol e del con- tratto del fondo. 8. La direzione del fondo nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può concedere deroghe al divieto di concludere ne- gozi con persone vicine, se la deroga è nell’inte- resse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo im- mobiliare, un perito incaricato delle stime, indi- pendente da questi ultimi o dai loro datori di la- voro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. Conclusa l’operazione, la direzione del fondo re- dige un rapporto contenente le indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore in corrispondenza del giorno di riferi- mento dell’assunzione o della cessione, il rap- porto di stima dei periti permanenti incaricati delle stime nonché il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto o di vendita re- datto dal perito indipendente incaricato delle stime ai sensi dell’art. 32a cpv. 1 lett. c OICol. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il ri- spetto dell’obbligo di fedeltà particolare per gli investimenti immobiliari. Nel Rapporto annuale del fondo immobiliare, la direzione del fondo menziona le operazioni autorizzate con le per- sone vicine. 1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, in particolare le cartelle ipotecarie non vincolate nonché le azioni delle società immobi- liaridei com- parti. Provvede all’emissione e al riscatto delle quote del fondo nonché al e gestisce il traffico dei paga- menti pagamenti per il fondo immobiliare. Per l’amministra- zione corrente di valori immobiliari, può delegare la tenuta di conti a terzii comparti. 2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indi- spensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro custoditi e infor- mano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigio- ni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali. 3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio. 4. La banca depositaria garantisce che per le opera- zioni riferite negli affari inerenti al patrimonio del fondo immobi- liare, dei comparti il controvalore venga trasferito le sia trasfe- rito entro i con- sueti terminitermini usuali. Essa informa la direzione del fondo, fondo qualora il controvalore non venga rimbor- sato sia corrisposto entro il consueto terminetermine usuale e, e chiede alla con- troparte ove possibile, esige dalla controparte il rimborso per il risarcimento del valore patrimoniale in questione, ove ciò sia possibileinteressato. 35. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari, necessari in modo tale che possa distin- guere da poter distinguere in ogni qualsiasi momento tra loro gli oggetti patri- moniali i valori patrimoniali custoditi dei singoli fondi d’investimentocom- parti. Per gli oggetti i valori patrimoniali che non possono es- sere essere presi in custodia, la banca depositaria veri- fica verifica la proprietà della direzione del fondo e tiene le rispettive provvede alle adeguate registrazioni. 4. La banca depositaria e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo di fedeltà, diligenza e infor- mazione. Agiscono in modo indipendente e sal- vaguardano esclusivamente gli interessi degli in- vestitori. Adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione ineccepibile. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi custoditi e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate diret- tamente o indirettamente agli investitori nonché in merito alle indennità affluite a terzi, in partico- lare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 56. La banca depositaria può incaricare custodi trasferire la custodia del patri- monio dei comparti a depositari terzi e centrali in Svizzera Sviz- zera o all’estero della custodia del patrimonio del fondoall’estero, nella misura in cui sempreché ciò sia funzionale a un’adeguata custodianell’interesse di una custodia adeguata. Essa veri- fica verifica e monitora controlla se il custode terzo i deposita- ri terzi o centrale da essa incaricatocentrali cui ha affidato la custodia: a) dispone dispongono di un’adeguata organizzazione aziendale, di un’organizzazione aziendale adeguata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche specialistiche professionali necessarie per il tipo e la complessità degli oggetti patrimo- niali dei valori patrimoniali che gli sono stati vengono loro affidati; b) è sottoposto sono assoggettati a una regolare revisione esterna e con ciò viene garantito esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in suo pos- sessoloro possesso; c) custodisce gli oggetti sono in grado di custodire i valori patrimoniali ricevuti loro affidati dalla banca depositaria in modo tale che essi possano essere identificati inequivoca- bilmente essa pos- sa identificarne in ogni momento dalla banca de- positaria, tramite l’appartenenza al rispettivo comparto mediante regolari allineamenti, come appartenenti al patrimonio del fondoaggiornamenti delle posizioni; d) rispetta rispettano le vigenti prescrizioni vigenti per la della banca depositaria con riferimento all’assunzione deposita- ria in materia di corretta esecuzione dei compiti da essa loro delegati e al fine prevenzione di evi- tare conflitti d’interesse. La banca depositaria risponde per i danni causati dall’incaricato, nella misura dai mandatari se non è in cui non possa do- cumentare grado di comprovare di aver applicatoagi- to con la debita diligenza nella loro scelta, nella selezione, nell’istruzione istruzione e nel monitoraggio, la diligenza dovuta a fronte delle circostanzesorveglianza. Il prospetto contiene informazioni in merito ai ri- schi associati sui rischi connessi al trasferimento della custodia a custodi depositari terzi e centrali. 7. Per gli La custodia di strumenti finanziari, in conformità al ca- poverso finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente il trasferimento può avvenire solo a favore di custodi depositari terzi o centrali sottoposti che siano soggetti a sorveglianzavigilanza. Fa eccezione la custodia obbliga- toria presso imperativa in un luogo in cui il trasferimento a fa- vore di custodi terzi e centrali sottoposti un depositario terzo o centrale soggetto a sorve- glianza vigilanza non è possibile comepossibile, in particolare, segnatamente a fronte causa di norme giuridiche cogenti o di legge imperative oppure a seguito delle moda- lità caratteristiche del prodotto d’investimentopro- dotto di investimento in questione. Gli investitori devono essere vanno informati nel prospetto in merito alla circa i termini della custodia ad opera da parte di custodi depositari terzi o centrali non sottoposti soggetti a sorveglianzavigi- xxxxx. 68. La banca depositaria provvede affinché la dire- zione direzione del fondo osservi rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa verifica se controlla che il calcolo del valore di in- ventario netto d’inventario e dei prezzi del prezzo di emissione e di ri- scatto riscatto delle quote quote, nonché le decisioni d’investi- mento sono d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo, fondo e se che il risultato viene venga utilizzato se- condo quanto stabilito dal contratto del fondocon- formemente a tale contratto. La banca depositaria non è responsabile della se- lezione scelta degli investimenti che la investimenti, effettuata dalla direzione del fondo effettua nell’ambito delle prescrizioni d’in- vestimentoin materia d’investimenti. 79. La banca depositaria ha diritto alle indennità previste nei remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli im- pegni dalla stessa impegni assunti nel corretto adempi- mento nell’esecuzione regolare dei propri compiti, suoi compiti e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di adempiere tali impegni. 810. La banca depositaria nonché non è responsabile della custodia dei patrimoni dei fondi target in cui investono i relativi incaricati e comparti, a meno che questo compito non le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In sin- goli casi motivati, l’autorità di vigilanza può con- cedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine, se la deroga è nell’interesse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti per- manenti incaricati delle stime del fondo immobi- liare, un perito incaricato delle stime, indipen- dente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il rispetto dell’obbligo di fedeltà parti- colare per gli investimenti immobiliarivenga delegato. 1. Il gruppo di La cerchia degli investitori dei comparti non è limitatolimitata. Per singole classi di quote sono possibili limitazioni ai sensi del § 6 punto 4. La direzione del fondo e la banca depositaria si assicurano che l'investitore soddisfi i requi- siti riguardanti la cerchia degli investitori. 2. Con Tramite la stipula sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono un credito nei confronti della direzione del fondo il diritto alla parte- cipazione partecipazione al patrimonio patri- monio e al reddito di un comparto del fondo immobiliarea ombrello. Il credito diritto degli investitori è basato su rappresentato da quote. 3. Gli investitori sono tenuti solo hanno diritto unicamente al versamento della quota da essi sottoscritta nel fondo immo- biliarepatrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano. È esclusa la loro responsabilità personale per Per gli impegni del fondo immobiliareche ricadono in un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato. 4. Gli investitori ricevono in ogni momento dalla di- rezione sono tenuti unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrivo- no. Non rispondono personalmente per gli impegni del fondo a ombrello risp. del comparto. 5. Su richiesta degli investitori la direzione del fondo for- nisce in qualsiasi momento informazioni in merito alle basi per il di calcolo del valore netto d’inventario al netto per di ciascuna quota. Qualora La direzione del fondo, qualora gli investitori rivendichino un in- teresse siano interessati a informazioni più dettagliate in merito a singole sulle sin- gole operazioni della direzione del fondo da essa svolte come l’esercizio dei diritti societari e quelli di partecipazione e in qualità di creditori creditore o in merito alla la gestione del rischio, la direzione del fondo fornisce loro è tenuta a fornirle in ogni momento anche le informazioni al riguardomomento. Gli investitori possono pos- sono chiedere al tribunale presso la della sede della direzione del fondo che la Società società di controllo audit o un altro soggetto competente perito esamini la fattispecie che necessita di chiarimento i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e trasmetta presenti loro un rapporto in materiarendiconto. 56. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo alla fine di un esercizio contabile nel ri- spetto di un termine di disdetta di 12 mesi e chiedere richiedere al comparto il versamento in contanti paga- mento della loro quota del fondo immobiliarein contanti. 7. A determinate condizioniGli investitori devono poter provare, la su richiesta della direzione del fondo può rimborsare anticipatamente e/o della banca depositaria e dei loro mandatari, che adempiono risp. continuano ad adempiere in ogni momento le quote di- sdette durante un esercizio contabile dopo la conclusione dello stesso (cfr. § 17 punto 2). Il rimborso ordinario, al pari di quello anticipato, avvengono entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio contabile. 6. Su richiesta, gli investitori sono obbligati a dimo- strare alla direzione del fondo, alla banca deposi- taria e ai suoi incaricati di soddisfare rispettiva- mente di continuare a soddisfare i requisiti condizioni di legge o del contratto del fondo per riguardanti la partecipa- zione al fondo immobiliarepartecipazione a un comparto o a una classe di quote. Sono altresì obbligati a Inoltre, essi devono informare senza indugio immediatamente la direzione del fondobanca depositaria, la banca depositaria dire- zione del fondo e i suoi incaricati, loro mandatari qualora non ap- pena essi non soddisfano adempia- no più questi requisitiqueste condizioni. 78. Le quote di un investitore possono devono essere obbli- gatoriamente riscattate dalla oggetto di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione collabora- zione con la banca depositaria depositaria, al ri- spettivo rispettivo prezzo di riscatto, sequalora: a) ciò è necessario per fosse indispensabile tutelare la salvaguardia reputazione della re- putazione della piazza piaz- za finanziaria, segnatamente in parti- colare per la ambito di lotta contro il riciclaggio di de- narodenaro; b) l’investitore non soddisfa adempisse più i requisiti le- gali legali o contrattuali con- trattuali per la partecipazione partecipare a questo fondo immobiliareun comparto. 89. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore possono essere obbligatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo relativo prezzo di riscatto, riscatto se: a) la partecipazione dell’investitore al fondo im- mobiliare è idonea a pregiudicare un comparto sia suscettibile di ledere in modo determinante maniera importante gli interessi inte- ressi economici dei re- stanti degli altri investitori, in particolare se segnatamente quando la parteci- pazione partecipazione può produrre svantaggi portare a pregiudizi fiscali per il fondo immobiliare a ombrello risp. un comparto in Svizzera o all’estero; b) gli investitori hanno l’investitore abbia acquistato o detengono detenga quote violan- do le loro quote in violazione delle disposizioni di una vigente legge svizzera o estera a loro applicabileeste- ra, del presente contratto di questo del fondo o del pro- spettoprospetto; c) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente in caso di tentativi da parte di singoli investitori di realizzare vantaggi patrimoniali per mez- zo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti, sfruttando le differenze di tempo tra la deter- minazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing). 1. La direzione del fondo puòha in qualsiasi momento la facol- tà di creare, previa approvazione sopprimere o raggruppare classi di quote per ciascun comparto con il consenso della banca depositaria depo- sitaria e autorizzazione dell'au- torità l’approvazione dell’autorità di vigilanza, creare, sospendere o fondere in ogni momento diverse classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio patri- monio indiviso del fondocomparto corrispondente, che per parte il quale a sua volta non è segmentato. Tale Questa partecipazione può av- venire in varie forme sulla base differire a causa degli oneri, dei costi di addebiti di spese specifici per le classi o distribuzioni o sulla base di distribuzione e dei redditi specifici per le classi; le diverse delle rispettive classi di quote di un comparto; queste ultime, pertanto, possono pertanto presentare un differente valore netto d’inventario per quota differentequota. Per addebiti di spese specifici Il pat- rimonio globale del comparto risponde per le classi ri- sponde il patrimonio del fondo immobiliare nel suo complessoi costi specifi- ci delle singole classi. 2. Della La creazione, della sospensione la soppressione o della fu- sione il raggruppamento di classi di quote viene data comunicazione vengono resi noti agli investitori nell’organo di pubblicazione. Solo la fusione il raggruppamento è considerata considerato modifica del contratto del fondo in conformità al ai sensi del § 2726. 3. Le diverse differenti classi di quote dei comparti possono infatti diffe- renziarsi con riferimento alla seg- natamente distinguersi in fatto di struttura delle spesedei costi, alla valuta moneta di riferimento, alla copertura valutaria, alla distribuzione o all’accumulo capitalizzazione dei redditi, all’investimento investimento minimo nonché alla cer- chia di e/o cerchia degli investitori. Le indennità remunerazioni e le spese vengono sono addebitate solo unicamente alla classe di quote a favore della quale affluisce cui spetta una determinata prestazionepresta- zione. Le indennità remunerazioni e le spese i costi che non possono essere assegnate univo- camente attribuiti univocamente a una classe di quote vengono addebi- tate alle singole sono ripar- titi fra tutte le classi di quote in rapporto proporzione al pa- trimonio patrimonio del fondocomparto. 4. Il fondo immobiliare non è suddiviso in classi di quote. 5. Le quote non vengono cartolarizzate, bensì dete- nute in forma scritturale. L’investitore non ha di- ritto di chiedere la consegna di un certificato di partecipazione.

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Samples: Fondo a Ombrello Di Diritto Svizzero

Diritti e obblighi delle parti contraenti. 2 Il contratto del fondo § 3 La direzione del fondo 1. I rapporti giuridici tra gli investitori1 da una parte, la direzione e la banca depositaria dall’altra, sono regolati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. 1. La direzione del fondo amministra il fondo im- mobiliare i comparti per conto degli investitori in modo in- dipendente autonomamente e a proprio nome. In particolare, de- cide Essa decide in merito all’emissione particolare riguardo all'emissione di quote, agli investi- menti investimenti e alla relativa loro valutazione. Calcola Alla direzione competono il calcolo del valore di inventario netto e stabilisce i d’inventario dei comparti, la determinazione dei prezzi di emis- sione d’emissione e di riscatto nonché le distribuzioni della distribuzione degli utili. Rivendica utili così come l'esercizio di tutti i diritti associati inerenti al fondo im- mobiliarea ombrello e ai rispettivi comparti. 2. La direzione del fondo e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono , operano in modo indipendente autonomo e salvaguardano tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori. Adottano , adottando le misure organizzative ne- cessarie necessarie e indispensabili per uno svolgimento ineccepibile delle attività. Essi garantiscono una direzione ineccepibilerendicontazione trasparente e forniscono le informazioni adeguate sul presente fondo a ombrello. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi amministrati e informano in merito a pubbliche tutte le commissioni e le spese addebitate di- rettamente direttamente o indirettamente agli investitori non- ché in merito alle e il relativo utilizzo; forniscono agli investitori informazioni esaustive, veritiere e comprensibili sulle indennità affluite a terzi, in particolare di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale sulle indennità di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, sconti o commissioni e altri vantaggi correlati ai valori patrimonialipecuniari. 3. La direzione del fondo può trasferire delegare le decisioni d’investimento e in materia di investimento nonché altri compiti parziali a terzi, nella mi- sura in cui ciò sia funzionale a un’adeguata am- ministrazioneallo scopo di assicurare una gestione oculata. Essa incarica esclusivamente sog- getti che dispongono delle capacità, delle cono- scenze e delle esperienze necessarie per tale atti- vità e delle necessarie autorizzazioni. Istruisce e monitora con diligenza i terzi coinvolti. La dire- zione del fondo resta responsabile dell’adempi- mento degli obblighi rilevanti soltanto persone qualificate ai fini di un’esecuzione ineccepibile e garantisce l’istruzione nonché la vigilanza e il controllo dell’esecuzione del diritto in materia di sorveglianza e nell’ambito del trasferi- mento dei compiti salvaguarda gli interessi degli investitori. Per la condotta dei soggetti ai quali ha trasferito i compiti, la direzione del fondo ri- sponde allo stesso modo in cui risponde della propria condottamandato. Le decisioni d’investimento possono essere trasferite delegate solo a gestori patrimo- niali che dispongono delle autorizzazioni neces- sariepatrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Qualora Quando il diritto estero esiga un accordo concer- nente la prevede una convenzione in materia di collaborazione e lo scambio di informa- zioni informazioni con le autorità estere di vigilanza esterevigilanza, la dire- zione direzione del fondo può delegare le decisioni d’inve- stimento solo d’investimento a un gestore patrimoniale all’estero estero solo se è in essere un tale accordo tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza estere rilevanti competenti per le decisioni d’investimento sia stata stipulata una convenzione di tale natura. Le decisioni d’investimento non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi potrebbero essere in questioneconflitto con quelli della direzione del fondo o degli investitori. La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come se fossero i propri. 4. Con il Previo consenso della banca depositaria, la dire- zione del fondo direzione può presentare una modifica del sottoporre modifiche al presente contratto del fondo presso l’autorità all'approvazione dell’autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione (vedi cfr. § 27)26) nonché, previo consenso di quest'ultima, disporre l'apertura di ulteriori comparti. 5. La direzione del fondo può fondere il fondo im- mobiliare raggruppare singoli comparti con altri comparti e/o con altri fondi immobiliari in confor- mità alle previsioni di investimento secondo le disposizioni del § 2424 oppure sciogliere Allo scopo di semplificare la lettura, convertirlo si rinuncia ad una distinzione tra investitori e investitrici. I relativi concetti valgono in un’al- tra forma giuridica linea di un investimento collettivi di capitale in conformità alle previsioni principio per entrambi i sessi. i singoli comparti ai sensi delle disposizioni del § 25 o scioglierlo in conformità alle previsioni del § 2625. 6. La direzione del fondo ha diritto alle indennità previste nei §§ 18 e 19 del contratto del fondo, alla liberazione dagli impegni dalla stessa assunti nel corretto adempimento dei propri compiti, e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di tali impegni. 7. La direzione del fondo risponde nei confronti dell’investitore in relazione al rispetto, da parte delle società immobiliari aderenti al fondo immo- biliare, delle prescrizioni della LICol e del con- tratto del fondo. 8. La direzione del fondo nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può concedere deroghe al divieto di concludere ne- gozi con persone vicine, se la deroga è nell’inte- resse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo im- mobiliare, un perito incaricato delle stime, indi- pendente da questi ultimi o dai loro datori di la- voro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. Conclusa l’operazione, la direzione del fondo re- dige un rapporto contenente le indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore in corrispondenza del giorno di riferi- mento dell’assunzione o della cessione, il rap- porto di stima dei periti permanenti incaricati delle stime nonché il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto o di vendita re- datto dal perito indipendente incaricato delle stime ai sensi dell’art. 32a cpv. 1 lett. c OICol. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il ri- spetto dell’obbligo di fedeltà particolare per gli investimenti immobiliari. Nel Rapporto annuale del fondo immobiliare, la direzione del fondo menziona le operazioni autorizzate con le per- sone vicine. 1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, in particolare le cartelle ipotecarie non vincolate nonché le azioni delle società immobi- liari. Provvede all’emissione e al riscatto delle quote del fondo nonché al traffico dei paga- menti per il fondo immobiliare. Per l’amministra- zione corrente di valori immobiliari, può delegare la tenuta di conti a terzi. 2. La banca depositaria garantisce che per le opera- zioni riferite al patrimonio del fondo immobi- liare, il controvalore venga trasferito entro i con- sueti termini. Essa informa la direzione del fondo, qualora il controvalore non venga rimbor- sato entro il consueto termine, e chiede alla con- troparte il rimborso per il valore patrimoniale in questione, ove ciò sia possibile. 3. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari, in modo tale che possa distin- guere in ogni momento tra loro gli oggetti patri- moniali custoditi dei singoli fondi d’investimento. Per gli oggetti patrimoniali che non possono es- sere presi in custodia, la banca depositaria veri- fica la proprietà della direzione del fondo e tiene le rispettive registrazioni. 4. La banca depositaria e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo di fedeltà, diligenza e infor- mazione. Agiscono in modo indipendente e sal- vaguardano esclusivamente gli interessi degli in- vestitori. Adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione ineccepibile. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi custoditi e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate diret- tamente o indirettamente agli investitori nonché in merito alle indennità affluite a terzi, in partico- lare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 5. La banca depositaria può incaricare custodi terzi e centrali in Svizzera o all’estero della custodia del patrimonio del fondo, nella misura in cui ciò sia funzionale a un’adeguata custodia. Essa veri- fica e monitora se il custode terzo o centrale da essa incaricato: a) dispone di un’adeguata organizzazione aziendale, di garanzie finanziarie e delle qualifiche specialistiche necessarie per il tipo e la complessità degli oggetti patrimo- niali che gli sono stati affidati; b) è sottoposto a una regolare revisione esterna e con ciò viene garantito che gli strumenti finanziari si trovino in suo pos- sesso; c) custodisce gli oggetti patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che essi possano essere identificati inequivoca- bilmente in ogni momento dalla banca de- positaria, tramite regolari allineamenti, come appartenenti al patrimonio del fondo; d) rispetta le prescrizioni vigenti per la banca depositaria con riferimento all’assunzione dei compiti da essa delegati e al fine di evi- tare conflitti d’interesse. La banca depositaria risponde per i danni causati dall’incaricato, nella misura in cui non possa do- cumentare di aver applicato, nella selezione, nell’istruzione e nel monitoraggio, la diligenza dovuta a fronte delle circostanze. Il prospetto contiene informazioni in merito ai ri- schi associati al trasferimento della custodia a custodi terzi e centrali. Per gli strumenti finanziari, in conformità al ca- poverso precedente il trasferimento può avvenire solo a favore di custodi terzi o centrali sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la custodia obbliga- toria presso un luogo in cui il trasferimento a fa- vore di custodi terzi e centrali sottoposti a sorve- glianza non è possibile come, in particolare, a fronte di norme giuridiche cogenti o delle moda- lità del prodotto d’investimento. Gli investitori devono essere informati nel prospetto in merito alla custodia ad opera di custodi terzi o centrali non sottoposti a sorveglianza. 6. La banca depositaria provvede affinché la dire- zione del fondo osservi la legge e il contratto del fondo. Essa verifica se il calcolo del valore di in- ventario netto e dei prezzi di emissione e di ri- scatto delle quote nonché le decisioni d’investi- mento sono conformi alla legge e al contratto del fondo, e se il risultato viene utilizzato se- condo quanto stabilito dal contratto del fondo. La banca depositaria non è responsabile della se- lezione degli investimenti che la direzione del fondo effettua nell’ambito delle prescrizioni d’in- vestimento. 7. La banca depositaria ha diritto alle indennità previste nei §§ 18 e 19, alla liberazione dagli im- pegni dalla stessa assunti nel corretto adempi- mento dei propri compiti, e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di tali impegni. 8. La banca depositaria nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In sin- goli casi motivati, l’autorità di vigilanza può con- cedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine, se la deroga è nell’interesse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti per- manenti incaricati delle stime del fondo immobi- liare, un perito incaricato delle stime, indipen- dente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il rispetto dell’obbligo di fedeltà parti- colare per gli investimenti immobiliari. 1. Il gruppo di investitori non è limitato. 2. Con la stipula del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono un credito nei confronti della direzione del fondo alla parte- cipazione al patrimonio e al reddito del fondo immobiliare. Il credito degli investitori è basato su quote. 3. Gli investitori sono tenuti solo al versamento della quota da essi sottoscritta nel fondo immo- biliare. È esclusa la loro responsabilità personale per impegni del fondo immobiliare. 4. Gli investitori ricevono in ogni momento dalla di- rezione del fondo informazioni in merito alle basi per il calcolo del valore d’inventario al netto per quota. Qualora gli investitori rivendichino un in- teresse a informazioni più dettagliate in merito a singole operazioni della direzione del fondo come l’esercizio dei diritti di partecipazione e in qualità di creditori o in merito alla gestione del rischio, la direzione del fondo fornisce loro in ogni momento anche le informazioni al riguardo. Gli investitori possono chiedere al tribunale presso la sede della direzione del fondo che la Società di controllo o un altro soggetto competente esamini la fattispecie che necessita di chiarimento e trasmetta loro un rapporto in materia. 5. Gli investitori possono disdire il contratto del fondo alla fine di un esercizio contabile nel ri- spetto di un termine di disdetta di 12 mesi e chiedere il versamento in contanti della loro quota del fondo immobiliare. A determinate condizioni, la direzione del fondo può rimborsare anticipatamente le quote di- sdette durante un esercizio contabile dopo la conclusione dello stesso (cfr. § 17 punto 2). Il rimborso ordinario, al pari di quello anticipato, avvengono entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio contabile. 6. Su richiesta, gli investitori sono obbligati a dimo- strare alla direzione del fondo, alla banca deposi- taria e ai suoi incaricati di soddisfare rispettiva- mente di continuare a soddisfare i requisiti di legge o del contratto del fondo per la partecipa- zione al fondo immobiliare. Sono altresì obbligati a informare senza indugio la direzione del fondo, la banca depositaria e i suoi incaricati, non ap- pena essi non soddisfano più questi requisiti. 7. Le quote di un investitore possono essere obbli- gatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al ri- spettivo prezzo di riscatto, se: a) ciò è necessario per la salvaguardia della re- putazione della piazza finanziaria, in parti- colare per la lotta contro il riciclaggio di de- naro; b) l’investitore non soddisfa più i requisiti le- gali o contrattuali per la partecipazione a questo fondo immobiliare. 8. Inoltre, le quote di un investitore possono essere obbligatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo prezzo di riscatto, se: a) la partecipazione dell’investitore al fondo im- mobiliare è idonea a pregiudicare in modo determinante gli interessi economici dei re- stanti investitori, in particolare se la parteci- pazione può produrre svantaggi fiscali per il fondo immobiliare in Svizzera o all’estero; b) gli investitori hanno acquistato o detengono le loro quote in violazione delle disposizioni di una legge svizzera o estera a loro applicabile, del contratto di questo fondo o del pro- spetto. 1. La direzione del fondo può, previa approvazione della banca depositaria e autorizzazione dell'au- torità di vigilanza, creare, sospendere o fondere in ogni momento diverse classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio indiviso del fondo, che per parte sua non è segmentato. Tale partecipazione può av- venire in varie forme sulla base di addebiti di spese specifici per le classi o distribuzioni o sulla base di redditi specifici per le classi; le diverse classi di quote possono pertanto presentare un valore netto d’inventario per quota differente. Per addebiti di spese specifici per le classi ri- sponde il patrimonio del fondo immobiliare nel suo complesso. 2. Della creazione, della sospensione o della fu- sione di classi di quote viene data comunicazione nell’organo di pubblicazione. Solo la fusione è considerata modifica del contratto del fondo in conformità al § 27. 3. Le diverse classi di quote possono infatti diffe- renziarsi con riferimento alla struttura delle spese, alla valuta di riferimento, alla copertura valutaria, alla distribuzione o all’accumulo dei redditi, all’investimento minimo nonché alla cer- chia di investitori. Le indennità e le spese vengono addebitate solo alla classe di quote a favore della quale affluisce una determinata prestazione. Le indennità e le spese che non possono essere assegnate univo- camente a una classe di quote vengono addebi- tate alle singole classi di quote in rapporto al pa- trimonio del fondo. 4. Il fondo immobiliare non è suddiviso in classi di quote. 5. Le quote non vengono cartolarizzate, bensì dete- nute in forma scritturale. L’investitore non ha di- ritto di chiedere la consegna di un certificato di partecipazione.

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Samples: Fondo Integrato

Diritti e obblighi delle parti contraenti. 2 Il contratto Contratto del fondo § 3 La direzione Direzione del fondo 1. La direzione del fondo amministra il fondo im- mobiliare gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori investitori. Essa decide in modo in- dipendente e a proprio nome. In particolare, de- cide in merito particolare riguardo all’emissione di quote, agli investi- menti investimenti e alla relativa loro valutazione. Calcola Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore di inventario netto e stabilisce i d’inventario, la fissazione dei prezzi di emis- sione emissione e di riscatto nonché le distribuzioni degli utili. Rivendica Essa fa valere tutti i diritti associati al fondo im- mobiliarespettanti ai comparti. 2. La direzione del fondo e i relativi incaricati sono soggetti suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono Agi- scono in modo indipendente e salvaguardano esclusivamente autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori. Adottano investitori e adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione organiz- zative indispensabili a un’attività ineccepibile. Rendono conto in merito agli Essi rispondono degli investimenti collettivi di ca- pitale capitale da essi amministrati loro gestiti e informano in merito a tutte le commissioni commis- sioni e le spese addebitate di- rettamente gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli investitori non- ché in merito alle indennità affluite a indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, sconti ribassi o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 3. La direzione del fondo può trasferire delegare a terzi le decisioni d’investimento e in materia di investimento nonché altri compiti parziali a terziper tutti o singoli comparti, nella mi- sura in cui sempreché ciò sia funzionale a un’adeguata am- ministrazionenell’inte- resse di una gestione adeguata. Essa incarica esclusivamente sog- getti unica- mente persone che dispongono delle capacitàcompetenze, delle cono- scenze e delle conoscenze ed esperienze necessarie per tale questa atti- vità nonché delle autorizzazioni richieste. Essa istrui- sce e delle necessarie autorizzazioni. Istruisce e monitora sorveglia con diligenza i terzi coinvolti. La dire- zione del fondo resta responsabile dell’adempi- mento degli obblighi rilevanti ai fini del diritto in materia di sorveglianza e nell’ambito del trasferi- mento dei compiti salvaguarda gli interessi degli investitori. Per la condotta dei soggetti ai quali ha trasferito i compiti, la direzione del fondo ri- sponde allo stesso modo in cui risponde della propria condotta. Le decisioni d’investimento possono essere trasferite solo soltanto a gestori patrimo- niali patrimoniali che dispongono delle autorizzazioni neces- sariedell’au- torizzazione richiesta. Qualora il diritto estero esiga un accordo concer- nente la collaborazione e lo scambio di informa- zioni con le autorità La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza estere, la dire- zione del fondo può delegare le decisioni d’inve- stimento solo e tutela gli interessi degli investitori nel tra- sferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a un gestore patrimoniale all’estero se è in essere un tale accordo tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti cui ha trasferito compiti come per le decisioni d’investimento in questionei propri atti. 4. Con il Previo consenso della banca depositaria, la dire- zione direzione del fondo può presentare una modifica del sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione (vedi cfr. § 27). 5. La direzione del fondo può fondere il fondo im- mobiliare raggruppare singoli com- parti con altri comparti o con altri fondi immobiliari d’investimento in confor- mità alle previsioni conformità con le disposizioni del § 24, convertirlo 24 o trasfor- marli in un’al- tra un’altra forma giuridica di un investimento collettivi collet- tivo di capitale in conformità alle previsioni secondo le disposizioni del § 25 25, oppure sciogliere il fondo a ombrello o scioglierlo in conformità alle previsioni i suddetti com- parti secondo le disposizioni del § 26. 6. La direzione del fondo ha diritto alle indennità remunerazioni previste nei ai §§ 18 e 19 del contratto del fondo19, alla liberazione dagli impegni dalla stessa assunti nel corretto adempimento nell’esecuzione regolare dei propri compiti, compiti e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di adempiere tali impegni. 7. La direzione del fondo risponde nei confronti dell’investitore in relazione al rispetto, da parte delle società immobiliari aderenti al fondo immo- biliare, delle prescrizioni della LICol e del con- tratto del fondo. 8. La direzione del fondo nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può concedere deroghe al divieto di concludere ne- gozi con persone vicine, se la deroga è nell’inte- resse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo im- mobiliare, un perito incaricato delle stime, indi- pendente da questi ultimi o dai loro datori di la- voro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. Conclusa l’operazione, la direzione del fondo re- dige un rapporto contenente le indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore in corrispondenza del giorno di riferi- mento dell’assunzione o della cessione, il rap- porto di stima dei periti permanenti incaricati delle stime nonché il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto o di vendita re- datto dal perito indipendente incaricato delle stime ai sensi dell’art. 32a cpv. 1 lett. c OICol. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il ri- spetto dell’obbligo di fedeltà particolare per gli investimenti immobiliari. Nel Rapporto annuale del fondo immobiliare, la direzione del fondo menziona le operazioni autorizzate con le per- sone vicine. 1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, in particolare le cartelle ipotecarie non vincolate nonché le azioni delle società immobi- liaridei comparti. Provvede all’emissione e al riscatto delle quote del fondo nonché al e gestisce il traffico dei paga- menti pagamenti per il fondo immobiliare. Per l’amministra- zione corrente di valori immobiliari, può delegare la tenuta di conti a terzii comparti. 2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agi- scono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organiz- zative indispensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro custoditi e informano in merito a tutte le commis- sioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali. 3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio. 4. La banca depositaria garantisce che per le opera- zioni riferite negli affari ine- renti al patrimonio del fondo immobi- liare, dei comparti il controvalore venga le sia trasferito entro i con- sueti terminitermini usuali. Essa informa la direzione dire- zione del fondo, fondo qualora il controvalore non venga rimbor- sato sia corri- sposto entro il consueto termine, e chiede alla con- troparte il rimborso per il valore patrimoniale in questionetermine usuale e, ove ciò sia possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimo- niale interessato. 35. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari, necessari in modo tale che possa distin- guere da poter distinguere in ogni qualsi- asi momento tra loro gli oggetti patri- moniali i valori patrimoniali custoditi dei singoli fondi d’investimentocomparti. Per gli oggetti i valori patrimoniali che non possono es- sere essere presi in custodia, la banca depositaria veri- fica verifica la proprietà della direzione del fondo e tiene le rispettive provvede alle adeguate registrazioni. 4. La banca depositaria e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo di fedeltà, diligenza e infor- mazione. Agiscono in modo indipendente e sal- vaguardano esclusivamente gli interessi degli in- vestitori. Adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione ineccepibile. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi custoditi e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate diret- tamente o indirettamente agli investitori nonché in merito alle indennità affluite a terzi, in partico- lare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 56. La banca depositaria può incaricare custodi trasferire la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero della custodia del patrimonio del fondoall’estero, nella misura in cui sempreché ciò sia funzionale a un’adeguata custodianell’interesse di una custodia adeguata. Essa veri- fica verifica e monitora controlla se il custode terzo i depositari terzi o centrale da essa incaricatocentrali cui ha affidato la custodia: a) dispone a. dispongono di un’adeguata organizzazione aziendale, di un’organizzazione aziendale ade- guata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche specialistiche professionali necessarie per il tipo e la complessità degli oggetti patrimo- niali dei valori patrimoniali che gli sono stati vengono loro affidati; b) è sottoposto b. sono assoggettati a una regolare revisione esterna e con ciò viene garantito esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari finan- ziari si trovino in suo pos- sessoloro possesso; c) custodisce gli oggetti c. sono in grado di custodire i valori patrimoniali ricevuti loro affidati dalla banca depositaria in modo tale che essi possano essere identificati inequivoca- bilmente essa possa identificarne in ogni momento dalla banca de- positaria, tramite l’apparte- nenza al rispettivo comparto mediante regolari allineamenti, come appartenenti al patrimonio del fondoaggiornamenti delle posizioni; d) rispetta d. rispettano le vigenti prescrizioni vigenti per la della banca depositaria con riferimento all’assunzione depo- sitaria in materia di corretta esecuzione dei compiti da essa loro delegati e al fine prevenzione di evi- tare conflitti d’interesse. La banca depositaria risponde per i danni causati dall’incaricato, nella misura dai mandatari se non è in cui non possa do- cumentare grado di comprovare di aver applicatoagito con la debita diligenza nella loro scelta, nella selezione, nell’istruzione istru- zione e nel monitoraggio, la diligenza dovuta a fronte delle circostanzesorveglianza. Il prospetto contiene informazioni in merito ai ri- schi associati informa- zioni sui rischi connessi al trasferimento della custodia a custodi depositari terzi e centrali. 7. Per gli La custodia di strumenti finanziari, in conformità al ca- poverso finanziari può essere trasfe- xxxx ai sensi della clausola precedente il trasferimento può avvenire solo a favore di custodi deposi- tari terzi o centrali sottoposti che siano soggetti a sorveglianzavigilanza. Fa eccezione la custodia obbliga- toria presso imperativa in un luogo in cui il trasferimento a fa- vore di custodi terzi e centrali sottoposti un depositario terzo o centrale sog- getto a sorve- glianza vigilanza non è possibile comepossibile, in particolare, segnatamente a fronte causa di norme giuridiche cogenti o di legge imperative oppure a seguito delle moda- lità caratteristiche del prodotto d’investimentodi investimento in questione. Gli investitori devono essere vanno informati nel prospetto in merito alla circa i termini della custodia ad opera da parte di custodi depositari terzi o centrali non sottoposti soggetti a sorveglianzavigilanza. 68. La banca depositaria provvede affinché la dire- zione direzione del fondo osservi rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa verifica se controlla che il calcolo del valore di in- ventario netto d’inventario e dei prezzi del prezzo di emissione e di ri- scatto riscatto delle quote quote, nonché le decisioni d’investi- mento sono d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo, fondo e se che il risultato viene venga utilizzato se- condo quanto stabilito dal contratto del fondoconformemente a tale contratto. La banca depositaria non è responsabile della se- lezione scelta degli investimenti che la inve- stimenti, effettuata dalla direzione del fondo effettua nell’ambito nell’am- bito delle prescrizioni d’in- vestimentoin materia d’investimenti. 79. La banca depositaria ha diritto alle indennità previste nei remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli im- pegni dalla stessa impegni assunti nel corretto adempi- mento nell’esecuzione regolare dei propri compiti, suoi compiti e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di adempiere tali impegni. 810. La banca depositaria nonché non è responsabile della custo- dia dei patrimoni dei fondi target in cui investono i relativi incaricati e comparti, a meno che questo compito non le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In sin- goli casi motivati, l’autorità di vigilanza può con- cedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine, se la deroga è nell’interesse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti per- manenti incaricati delle stime del fondo immobi- liare, un perito incaricato delle stime, indipen- dente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il rispetto dell’obbligo di fedeltà parti- colare per gli investimenti immobiliarivenga delegato. 1. Il gruppo di La cerchia degli investitori dei comparti non è limitatolimitata. Per singole classi di quote sono possibili limitazioni ai sensi del § 6 punto 4. La direzione del fondo e la banca depositaria si assicurano che l'investitore sod- disfi i requisiti riguardanti la cerchia degli investitori. 2. Con Tramite la stipula sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono un credito nei confronti della direzione del fondo il diritto alla parte- cipazione partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto del fondo immobiliarea ombrello. Il credito diritto degli investitori è basato su rappresentato da quote. 3. Gli investitori sono tenuti solo hanno diritto unicamente al versamento della quota da essi sottoscritta nel fondo immo- biliarepatrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano. È esclusa la loro responsabilità personale per Per gli impegni del fondo immobiliareche ricadono in un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato. 4. Gli investitori ricevono in ogni momento dalla di- rezione sono tenuti unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sotto- scrivono. Non rispondono personalmente per gli impegni del fondo a ombrello risp. del comparto. 5. Su richiesta degli investitori la direzione del fondo for- nisce in qualsiasi momento informazioni in merito alle basi per il di calcolo del valore netto d’inventario al netto per di cia- scuna quota. Qualora La direzione del fondo, qualora gli investitori rivendichino un in- teresse inve- stitori siano interessati a informazioni più dettagliate in merito a sulle singole operazioni della direzione del fondo da essa svolte come l’esercizio l’eserci- zio dei diritti societari e quelli di partecipazione e in qualità di creditori creditore o in merito alla la gestione del rischio, la direzione del fondo fornisce loro è tenuta a fornirle in ogni momento anche le informazioni al riguardomomento. Gli investitori possono chiedere al tribunale presso la della sede della direzione del fondo che la Società società di controllo audit o un altro soggetto competente perito esamini la fattispecie che necessita di chiarimento i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e trasmetta presenti loro un rapporto in materiarendiconto. 56. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo alla fine di un esercizio contabile nel ri- spetto di un termine di disdetta di 12 mesi e chiedere richiedere al comparto il versamento in contanti paga- mento della loro quota del fondo immobiliarein contanti. 7. A determinate condizioniGli investitori devono poter provare, la su richiesta della direzione del fondo può rimborsare anticipatamente e/o della banca depositaria e dei loro mandatari, che adempiono risp. continuano ad adempiere in ogni momento le quote di- sdette durante un esercizio contabile dopo la conclusione dello stesso (cfr. § 17 punto 2). Il rimborso ordinario, al pari di quello anticipato, avvengono entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio contabile. 6. Su richiesta, gli investitori sono obbligati a dimo- strare alla direzione del fondo, alla banca deposi- taria e ai suoi incaricati di soddisfare rispettiva- mente di continuare a soddisfare i requisiti condizioni di legge o del contratto del fondo per riguardanti la partecipa- zione al fondo immobiliarepartecipazione a un comparto o a una classe di quote. Sono altresì obbligati a Inoltre, essi devono informare senza indugio immediatamente la banca deposi- taria, la direzione del fondo, la banca depositaria fondo e i suoi incaricati, loro mandatari qualora non ap- pena essi non soddisfano adempiano più questi requisitiqueste condizioni. 78. Le quote di un investitore possono devono essere obbli- gatoriamente riscattate dalla oggetto di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione colla- borazione con la banca depositaria al ri- spettivo prezzo di riscattodepositaria, se: a) ciò è necessario per la salvaguardia della re- putazione della piazza finanziaria, in parti- colare per la lotta contro il riciclaggio di de- naro; b) l’investitore non soddisfa più i requisiti le- gali o contrattuali per la partecipazione a questo fondo immobiliare. 8. Inoltre, le quote di un investitore possono essere obbligatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo prezzo di riscatto, qualora: a. fosse indispensabile tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro; b. l’investitore non adempisse più i requisiti legali o contrattuali per partecipare a un comparto. 9. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se: a) a. la partecipazione dell’investitore al fondo im- mobiliare è idonea a pregiudicare un comparto sia suscettibile di ledere in modo determinante maniera importante gli interessi inte- ressi economici dei re- stanti degli altri investitori, in particolare se segnatamente quando la parteci- pazione partecipazione può produrre svantaggi portare a pregiudizi fiscali per il fondo immobiliare a ombrello risp. un comparto in Svizzera o all’estero; b) gli investitori hanno b. l’investitore abbia acquistato o detengono detenga quote vio- lando le loro quote in violazione delle disposizioni di una vigente legge svizzera o estera a loro applicabileestera, del presente contratto di questo del fondo o del pro- spettoprospetto; c. gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente in caso di tentativi da parte di singoli investitori di realizzare vantaggi patrimoniali per mezzo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti, sfruttando le differenze di tempo tra la determinazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing). 1. La direzione del fondo puòha in qualsiasi momento la facoltà di creare, previa approvazione sopprimere o raggruppare classi di quote per ciascun comparto con il consenso della banca depositaria e autorizzazione dell'au- torità l’approvazione dell’autorità di vigilanza, creare, sospendere o fondere in ogni momento diverse classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare par- tecipare al patrimonio indiviso del fondocomparto corri- spondente, che per parte il quale a sua volta non è segmentato. Tale Questa partecipazione può av- venire in varie forme sulla base differire a causa degli oneri, dei costi di addebiti di spese specifici per le classi o distribuzioni o sulla base di distribuzione e dei redditi specifici per le classi; le diverse delle rispettive classi di quote di un comparto; queste ultime, pertanto, possono pertanto presentare un differente valore netto d’inventario per quota differentequota. Per addebiti di spese Il patrimonio globale del comparto risponde per i costi specifici per le classi ri- sponde il patrimonio del fondo immobiliare nel suo complessodelle singole classi. 2. Della La creazione, della sospensione la soppressione o della fu- sione il raggruppamento di classi di quote viene data comunicazione nell’organo vengono resi noti agli investitori nell’or- gano di pubblicazione. Solo la fusione il raggruppamento è considerata con- siderato modifica del contratto del fondo in conformità al ai sensi del § 27. 3. Le diverse differenti classi di quote dei comparti possono infatti diffe- renziarsi con riferimento alla segnatamente distinguersi in fatto di struttura delle spesedei costi, alla valuta moneta di riferimento, alla copertura valutaria, alla distribuzione distri- buzione o all’accumulo capitalizzazione dei redditi, all’investimento investimento minimo nonché alla cer- chia di e/o cerchia degli investitori. Le indennità remunerazioni e le spese vengono sono addebitate solo unica- mente alla classe di quote a favore della quale affluisce cui spetta una determinata determi- nata prestazione. Le indennità remunerazioni e le spese i costi che non possono essere assegnate univo- camente attribuiti univocamente a una classe di quote vengono addebi- tate alle singole sono ripartiti fra tutte le classi di quote in rapporto proporzione al pa- trimonio patrimonio del fondocomparto. 4. Il fondo immobiliare non è suddiviso in classi di quote. 5. Le quote non vengono cartolarizzate, bensì dete- nute in forma scritturale. L’investitore non ha di- ritto di chiedere la consegna di un certificato di partecipazione.

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Samples: Fondo a Ombrello Di Diritto Svizzero

Diritti e obblighi delle parti contraenti. 2 Il contratto Contratto del fondo § 3 La direzione Direzione del fondo 1. La direzione del fondo amministra il fondo im- mobiliare gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori investitori. Essa decide in modo in- dipendente e a proprio nome. In particolare, de- cide in merito particolare riguardo all’emissione di quote, agli investi- menti investimenti e alla relativa loro valutazione. Calcola Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore di inventario netto e stabilisce i d’inventario, la fissazione dei prezzi di emis- sione emissione e di riscatto nonché non- ché le distribuzioni degli utili. Rivendica Essa fa valere tutti i diritti associati al fondo im- mobiliarespettanti ai comparti. 2. La direzione del fondo e i relativi incaricati sono soggetti suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo indipendente e salvaguardano esclusivamente autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori. Adottano investitori e adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione indis- pensabili a un’attività ineccepibile. Rendono conto in merito agli Essi rispondono degli investimenti collettivi di ca- pitale capitale da essi amministrati loro gestiti e informano infor- mano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate di- rettamente gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli investitori non- ché in merito alle indennità affluite a indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioniprovvigio- ni, sconti ribassi o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 3. La direzione del fondo può trasferire delegare a terzi le decisioni d’investimento e in materia di investimento nonché altri compiti parziali a terziper tutti o singoli comparti, nella mi- sura in cui sempreché ciò sia funzionale a un’adeguata am- ministrazionenell’interesse di una gestione adeguata. Essa incarica esclusivamente sog- getti unicamente persone che dispongono delle capacitàcompetenze, delle cono- scenze e delle conoscenze ed esperienze necessarie per tale atti- vità questa attività nonché delle autorizzazioni richieste. Essa istruisce e delle necessarie autorizzazioni. Istruisce e monitora sorveglia con diligenza dili- genza i terzi coinvolti. La dire- zione del fondo resta responsabile dell’adempi- mento degli obblighi rilevanti ai fini del diritto in materia di sorveglianza e nell’ambito del trasferi- mento dei compiti salvaguarda gli interessi degli investitori. Per la condotta dei soggetti ai quali ha trasferito i compiti, la direzione del fondo ri- sponde allo stesso modo in cui risponde della propria condotta. Le decisioni d’investimento possono essere trasferite solo trasfe- rite soltanto a gestori patrimo- niali patrimoniali che dispongono delle autorizzazioni neces- sariedell’autorizzazione richiesta. Qualora il diritto estero esiga un accordo concer- nente la collaborazione e lo scambio di informa- zioni con le autorità La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza estere, la dire- zione del fondo può delegare le decisioni d’inve- stimento solo e tutela gli interessi degli investitori nel trasferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a un gestore patrimoniale all’estero se è in essere un tale accordo tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti cui ha trasferito compiti come per le decisioni d’investimento in questionei propri atti. 4. Con il Previo consenso della banca depositaria, la dire- zione direzione del fondo può presentare una modifica del sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione (vedi cfr. § 2726). 5. La direzione del fondo può fondere il fondo im- mobiliare raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi immobiliari d’investimento in confor- mità alle previsioni conformità con le disposizioni del § 24, convertirlo in un’al- tra forma giuridica di un investimento collettivi di capitale in conformità alle previsioni del 24 oppure scioglierli conformemente al § 25 o scioglierlo in conformità alle previsioni del § 2625. 6. La direzione del fondo ha diritto alle indennità previste nei remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19 del contratto del fondo19, alla liberazione dagli impegni dalla stessa assunti nel corretto adempimento nell’esecuzione regolare dei propri compiti, compiti e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di adempiere tali impegni. 7. La direzione del fondo risponde nei confronti dell’investitore in relazione al rispetto, da parte delle società immobiliari aderenti al fondo immo- biliare, delle prescrizioni della LICol e del con- tratto del fondo. 8. La direzione del fondo nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può concedere deroghe al divieto di concludere ne- gozi con persone vicine, se la deroga è nell’inte- resse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo im- mobiliare, un perito incaricato delle stime, indi- pendente da questi ultimi o dai loro datori di la- voro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. Conclusa l’operazione, la direzione del fondo re- dige un rapporto contenente le indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore in corrispondenza del giorno di riferi- mento dell’assunzione o della cessione, il rap- porto di stima dei periti permanenti incaricati delle stime nonché il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto o di vendita re- datto dal perito indipendente incaricato delle stime ai sensi dell’art. 32a cpv. 1 lett. c OICol. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il ri- spetto dell’obbligo di fedeltà particolare per gli investimenti immobiliari. Nel Rapporto annuale del fondo immobiliare, la direzione del fondo menziona le operazioni autorizzate con le per- sone vicine. 1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, in particolare le cartelle ipotecarie non vincolate nonché le azioni delle società immobi- liaridei com- parti. Provvede all’emissione e al riscatto delle quote del fondo nonché al e gestisce il traffico dei paga- menti pagamenti per il fondo immobiliare. Per l’amministra- zione corrente di valori immobiliari, può delegare la tenuta di conti a terzii comparti. 2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indi- spensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro custoditi e infor- mano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigio- ni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali. 3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio. 4. La banca depositaria garantisce che per le opera- zioni riferite negli affari inerenti al patrimonio del fondo immobi- liare, dei comparti il controvalore venga trasferito le sia trasfe- rito entro i con- sueti terminitermini usuali. Essa informa la direzione del fondo, fondo qualora il controvalore non venga rimbor- sato sia corrisposto entro il consueto terminetermine usuale e, e chiede alla con- troparte ove possibile, esige dalla controparte il rimborso per il risarcimento del valore patrimoniale in questione, ove ciò sia possibileinteressato. 35. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari, necessari in modo tale che possa distin- guere da poter distinguere in ogni qualsiasi momento tra loro gli oggetti patri- moniali i valori patrimoniali custoditi dei singoli fondi d’investimentocom- parti. Per gli oggetti i valori patrimoniali che non possono es- sere essere presi in custodia, la banca depositaria veri- fica verifica la proprietà della direzione del fondo e tiene le rispettive registrazioniprovvede alle adeguate registrazio- ni. 4. La banca depositaria e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo di fedeltà, diligenza e infor- mazione. Agiscono in modo indipendente e sal- vaguardano esclusivamente gli interessi degli in- vestitori. Adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione ineccepibile. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi custoditi e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate diret- tamente o indirettamente agli investitori nonché in merito alle indennità affluite a terzi, in partico- lare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 56. La banca depositaria può incaricare custodi trasferire la custodia del patri- monio dei comparti a depositari terzi e centrali in Svizzera Sviz- zera o all’estero della custodia del patrimonio del fondoall’estero, nella misura in cui sempreché ciò sia funzionale a un’adeguata custodianell’interesse di una custodia adeguata. Essa veri- fica verifica e monitora controlla se il custode terzo i deposita- ri terzi o centrale da essa incaricatocentrali cui ha affidato la custodia: a) dispone dispongono di un’adeguata organizzazione aziendale, di un’organizzazione aziendale adeguata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche specialistiche professionali necessarie per il tipo e la complessità degli oggetti patrimo- niali dei valori patrimoniali che gli sono stati vengono loro affidati; b) è sottoposto sono assoggettati a una regolare revisione esterna e con ciò viene garantito esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in suo pos- sessoloro possesso; c) custodisce gli oggetti sono in grado di custodire i valori patrimoniali ricevuti loro affidati dalla banca depositaria in modo tale che essi possano essere identificati inequivoca- bilmente essa pos- sa identificarne in ogni momento dalla banca de- positaria, tramite l’appartenenza al rispettivo comparto mediante regolari allineamenti, come appartenenti al patrimonio del fondoaggiornamenti delle posizioni; d) rispetta rispettano le vigenti prescrizioni vigenti per la della banca depositaria con riferimento all’assunzione deposita- ria in materia di corretta esecuzione dei compiti da essa loro delegati e al fine prevenzione di evi- tare conflitti d’interesse. La banca depositaria risponde per i danni causati dall’incaricato, nella misura dai mandatari se non è in cui non possa do- cumentare grado di comprovare di aver applicatoagi- to con la debita diligenza nella loro scelta, nella selezione, nell’istruzione istruzione e nel monitoraggio, la diligenza dovuta a fronte delle circostanzesorveglianza. Il prospetto contiene informazioni in merito ai ri- schi associati sui rischi connessi al trasferimento della custodia a custodi depositari terzi e centrali. 7. Per gli La custodia di strumenti finanziari, in conformità al ca- poverso finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente il trasferimento può avvenire solo a favore di custodi depositari terzi o centrali sottoposti che siano soggetti a sorveglianzavigilanza. Fa eccezione la custodia obbliga- toria presso imperativa in un luogo in cui il trasferimento a fa- vore di custodi terzi e centrali sottoposti un depositario terzo o centrale soggetto a sorve- glianza vigilanza non è possibile comepossibile, in particolare, segnatamente a fronte causa di norme giuridiche cogenti o di legge imperative oppure a seguito delle moda- lità caratteristiche del prodotto d’investimentopro- dotto di investimento in questione. Gli investitori devono essere vanno informati nel prospetto in merito alla circa i termini della custodia ad opera da parte di custodi depositari terzi o centrali non sottoposti soggetti a sorveglianzavigi- xxxxx. 68. La banca depositaria provvede affinché la dire- zione direzione del fondo osservi rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa verifica se controlla che il calcolo del valore di in- ventario netto d’inventario e dei prezzi del prezzo di emissione e di ri- scatto riscatto delle quote quote, nonché le decisioni d’investi- mento sono d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo, fondo e se che il risultato viene venga utilizzato se- condo quanto stabilito dal contratto del fondoconformemente a tale contratto. La banca depositaria non è responsabile della se- lezione scelta degli investimenti che la effettu- ati dalla direzione del fondo effettua nell’ambito nel quadro delle prescrizioni d’in- vestimentod’investimento. 79. La banca depositaria ha diritto alle indennità previste nei remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli im- pegni dalla stessa impegni assunti nel corretto adempi- mento nell’esecuzione regolare dei propri compiti, suoi compiti e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di adempiere tali impegni. 810. La banca depositaria nonché non è responsabile della custodia dei patrimoni dei fondi target in cui investono i relativi incaricati e comparti, a meno che questo compito non le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In sin- goli casi motivati, l’autorità di vigilanza può con- cedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine, se la deroga è nell’interesse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti per- manenti incaricati delle stime del fondo immobi- liare, un perito incaricato delle stime, indipen- dente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il rispetto dell’obbligo di fedeltà parti- colare per gli investimenti immobiliarivenga delegato. 1. Il gruppo di La cerchia degli investitori non è limitatolimitata. 2. Con Tramite la stipula sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono un credito nei confronti della direzione del fondo il diritto alla parte- cipazione partecipazione al patrimonio patri- monio e al reddito di un comparto del fondo immobiliarea ombrello. Il credito diritto degli investitori è basato su rappresentato da quote. 3. Gli investitori sono tenuti solo hanno diritto unicamente al versamento della quota da essi sottoscritta nel fondo immo- biliarepatrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano. È esclusa la loro responsabilità personale per Per gli impegni del fondo immobiliareche ricadono in un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato. 4. Gli investitori ricevono in ogni momento dalla di- rezione sono tenuti unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrivo- no. Non rispondono personalmente per gli impegni del fondo a ombrello risp. del comparto. 5. Su richiesta degli investitori la direzione del fondo forni- sce in qualsiasi momento le necessarie informazioni in merito alle basi per il di calcolo del valore netto d’inventario al netto per quotadelle quote. Qualora La direzione del fondo, qualora gli investitori rivendichino un in- teresse siano interessati a informazioni più dettagliate in merito a singole sulle sin- gole operazioni della direzione del fondo da essa svolte come l’esercizio dei diritti societari e quelli di partecipazione e in qualità di creditori creditore o in merito alla la gestione del rischio, la direzione del fondo fornisce loro è tenuta a fornirle in ogni momento anche le informazioni al riguardomomento. Gli investitori possono pos- sono chiedere al tribunale presso la della sede della direzione del fondo che la Società società di controllo audit o un altro soggetto competente perito esamini la fattispecie che necessita di chiarimento i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e trasmetta presenti loro un rapporto in materiarendiconto. 56. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo alla fine di un esercizio contabile nel ri- spetto di un termine di disdetta di 12 mesi e chiedere richiedere al comparto il versamento in contanti paga- mento della loro quota del fondo immobiliarein contanti. 7. A determinate condizioniGli investitori devono poter provare, la su richiesta della direzione del fondo può rimborsare anticipatamente e/o della banca depositaria e dei loro mandatari, che adempiono risp. continuano ad adempiere in ogni momento le quote di- sdette durante un esercizio contabile dopo la conclusione dello stesso (cfr. § 17 punto 2). Il rimborso ordinario, al pari di quello anticipato, avvengono entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio contabile. 6. Su richiesta, gli investitori sono obbligati a dimo- strare alla direzione del fondo, alla banca deposi- taria e ai suoi incaricati di soddisfare rispettiva- mente di continuare a soddisfare i requisiti condizioni di legge o del contratto del fondo per riguardanti la partecipa- zione al fondo immobiliarepartecipazione a un comparto o a una classe di quote. Sono altresì obbligati a Inoltre, essi devono informare senza indugio immediatamente la direzione del fondobanca depositaria, la banca depositaria dire- zione del fondo e i suoi incaricati, loro mandatari qualora non ap- pena essi non soddisfano adempia- no più questi requisitiqueste condizioni. 78. Le quote di un investitore possono devono essere obbli- gatoriamente riscattate dalla oggetto di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione collabora- zione con la banca depositaria depositaria, al ri- spettivo rispettivo prezzo di riscatto, sequalora: a) ciò è necessario per fosse indispensabile tutelare la salvaguardia reputazione della re- putazione della piazza piaz- za finanziaria, segnatamente in parti- colare per la ambito di lotta contro il riciclaggio di de- narodenaro; b) l’investitore non soddisfa adempisse più i requisiti le- gali legali o contrattuali con- trattuali per la partecipazione partecipare a questo fondo immobiliare. 8un comparto. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore possono essere obbligatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo relativo prezzo di riscatto, riscatto se: ac) la partecipazione dell’investitore al fondo im- mobiliare è idonea a pregiudicare un comparto sia suscettibile di ledere in modo determinante maniera importante gli interessi inte- ressi economici dei re- stanti degli altri investitori, in particolare se segnatamente quando la parteci- pazione partecipazione può produrre svantaggi portare a pregiudizi fiscali per il fondo immobiliare a ombrello risp. un comparto in Svizzera o all’estero; bd) gli investitori hanno l’investitore abbia acquistato o detengono detenga quote violan- do le loro quote in violazione delle disposizioni di una vigente legge svizzera o estera a loro applicabileeste- ra, del presente contratto di questo del fondo o del pro- spettoprospetto; e) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente in caso di tentativi da parte di singoli investitori di realizzare vantaggi patrimoniali per mez- zo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti, sfruttando le differenze di tempo tra la deter- minazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing). 1. La direzione del fondo puòha in qualsiasi momento la facol- tà di creare, previa approvazione sopprimere o raggruppare classi di quote per ciascun comparto con il consenso della banca depositaria depo- sitaria e autorizzazione dell'au- torità l’approvazione dell’autorità di vigilanza, creare, sospendere o fondere in ogni momento diverse classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio patri- monio indiviso del fondocomparto corrispondente, che per parte il quale a sua volta non è segmentato. Tale Questa partecipazione può av- venire in varie forme sulla base differire a causa degli oneri, dei costi di addebiti di spese specifici per le classi o distribuzioni o sulla base di distribuzione e dei redditi specifici per le classi; le diverse delle rispettive classi di quote di un comparto; queste ultime, pertanto, possono pertanto presentare un differente valore netto d’inventario per quota differentequota. Per addebiti di spese specifici Il pat- rimonio globale del comparto risponde per le classi ri- sponde il patrimonio del fondo immobiliare nel suo complessoi costi specifi- ci delle singole classi. 2. Della La creazione, della sospensione la soppressione o della fu- sione il raggruppamento di classi di quote viene data comunicazione vengono resi noti agli investitori nell’organo di pubblicazione. Solo la fusione il raggruppamento è considerata considerato modifica del contratto del fondo ai sensi del § 26. Le differenti classi di quote dei comparti possono seg- natamente distinguersi in conformità al § 27fatto di struttura dei costi, moneta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei redditi, investimento minimo e/o cerchia degli investitori. 3. Le diverse classi di quote possono infatti diffe- renziarsi con riferimento alla struttura delle spese, alla valuta di riferimento, alla copertura valutaria, alla distribuzione o all’accumulo dei redditi, all’investimento minimo nonché alla cer- chia di investitori. Le indennità remunerazioni e le spese vengono sono addebitate solo unicamente alla classe di quote a favore della quale affluisce cui spetta una determinata prestazionepresta- zione. Le indennità remunerazioni e le spese i costi che non possono essere assegnate univo- camente attribuiti univocamente a una classe di quote vengono addebi- tate alle singole sono ripar- titi fra tutte le classi di quote in rapporto proporzione al pa- trimonio patrimonio del fondocomparto. 4. Il fondo immobiliare I comparti non è suddiviso sono suddivisi in classi di quote. 5. Le quote non Non vengono cartolarizzateemessi certificati per le quote, bensì dete- nute che vengo- no quindi unicamente amministrate in forma scritturalecontabile. L’investitore non ha di- ritto di chiedere può esigere la consegna di un certificato certifica- to di partecipazionequote nominativo o al portatore.

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Samples: Fondo a Ombrello Di Diritto Svizzero Della Categoria «altri Fondi Per Investimenti Tradizionali»

Diritti e obblighi delle parti contraenti. 2 Il contratto Contratto del fondo § 3 La direzione Direzione del fondo 1. La direzione del fondo amministra il fondo im- mobiliare gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori investitori. Essa decide in modo in- dipendente e a proprio nome. In particolare, de- cide in merito particolare riguardo all’emissione di quote, agli investi- menti investimenti e alla relativa loro valutazione. Calcola Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore di inventario netto e stabilisce i d’inventario, la fissazione dei prezzi di emis- sione emissione e di riscatto nonché le distribuzioni degli utili. Rivendica Essa fa valere tutti i diritti associati al fondo im- mobiliarespettanti all’Umbrella-Funds risp. ai comparti. 2. La direzione del fondo e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo indipendente e salvaguardano esclusivamente autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori. Adottano investitori e adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione indispen- sabili a un’attività ineccepibile. Rendono conto in merito agli Essi rispondono degli investimenti collettivi di ca- pitale capitale da essi amministrati loro gestiti, custoditi e rappresentati e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate di- rettamente o indirettamente i costi addebitati agli investitori non- ché in merito alle indennità affluite a direttamente o indi- rettamente nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, sconti ribassi o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 3. La direzione del fondo può trasferire a terzi le decisioni d’investimento e in materia di investimento nonché altri compiti parziali a terziparziali, nella mi- sura in cui sempreché ciò sia funzionale a un’adeguata am- ministrazionenell’interesse di una gestione adeguata. Essa incarica esclusivamente sog- getti unicamente persone che dispongono delle capacitàcompetenze, delle cono- scenze e delle conoscenze ed esperienze necessarie per tale atti- vità questa attività nonché delle autorizzazioni richieste. Essa istruisce e delle necessarie autorizzazioni. Istruisce e monitora sorveglia con diligenza i terzi coinvolti. La dire- zione del fondo resta responsabile dell’adempi- mento degli obblighi rilevanti ai fini del diritto in materia di sorveglianza e nell’ambito del trasferi- mento dei compiti salvaguarda gli interessi degli investitori. Per la condotta dei soggetti ai quali ha trasferito i compiti, la direzione del fondo ri- sponde allo stesso modo in cui risponde della propria condotta. Le decisioni d’investimento possono essere trasferite solo soltanto a gestori patrimo- niali patrimoniali che dispongono delle autorizzazioni neces- sariedell’autorizzazione richiesta. Qualora il diritto estero esiga un accordo concer- nente la collaborazione e lo scambio di informa- zioni con le autorità La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza estere, la dire- zione del fondo può delegare le decisioni d’inve- stimento solo e tutela gli interessi degli investitori nel trasferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a un gestore patrimoniale all’estero se è in essere un tale accordo tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti cui ha trasferito compiti come per le decisioni d’investimento in questionei propri atti. 4. Con il Previo consenso della banca depositaria, la dire- zione direzione del fondo può presentare una modifica del sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza ai fini dell’approvazione (vedi cfr. § 27)26) nonché aprire ulteriori comparti con la sua autorizzazione. 5. La direzione del fondo può fondere il fondo im- mobiliare raggruppare i singoli comparti con altri comparti o con altri fondi immobiliari d’investimento in confor- mità alle previsioni conformità con le disposizioni del § 24, convertirlo convertirli in un’al- tra un’altra forma giuridica di un investimento collettivi collettivo di capitale in conformità alle previsioni del oppure sciogliere i singoli comparti conformemente al § 25 o scioglierlo in conformità alle previsioni del § 2625. 6. La direzione del fondo ha diritto alle indennità remunerazioni previste nei ai §§ 18 e 19 del contratto del fondo19, alla liberazione dagli impegni dalla stessa assunti nel corretto adempimento nell’esecu- zione regolare dei propri compiti, suoi compiti e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di adempiere tali impegni. 7. La direzione del fondo risponde nei confronti dell’investitore in relazione al rispetto, da parte delle società immobiliari aderenti al fondo immo- biliare, delle prescrizioni della LICol e del con- tratto del fondo. 8. La direzione del fondo nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può concedere deroghe al divieto di concludere ne- gozi con persone vicine, se la deroga è nell’inte- resse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo im- mobiliare, un perito incaricato delle stime, indi- pendente da questi ultimi o dai loro datori di la- voro e dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni. Conclusa l’operazione, la direzione del fondo re- dige un rapporto contenente le indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore in corrispondenza del giorno di riferi- mento dell’assunzione o della cessione, il rap- porto di stima dei periti permanenti incaricati delle stime nonché il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto o di vendita re- datto dal perito indipendente incaricato delle stime ai sensi dell’art. 32a cpv. 1 lett. c OICol. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il ri- spetto dell’obbligo di fedeltà particolare per gli investimenti immobiliari. Nel Rapporto annuale del fondo immobiliare, la direzione del fondo menziona le operazioni autorizzate con le per- sone vicine. 1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, in particolare le cartelle ipotecarie non vincolate nonché le azioni delle società immobi- liaridei comparti. Provvede Essa provvede all’emissione e al riscatto delle quote del fondo nonché al e gestisce il traffico dei paga- menti per il fondo immobiliare. Per l’amministra- zione corrente di valori immobiliari, può delegare la tenuta di conti a terzipagamenti dei rispettivi comparti. 2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispen- sabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti, custoditi e rappresentati e informano in merito a tutte le commissioni e i costi addebitati agli investitori direttamente o indi- rettamente nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali. 3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio. 4. La banca depositaria garantisce che per le opera- zioni riferite negli affari inerenti al patrimonio del fondo immobi- liare, dell’Umbrella-Funds risp. dei comparti il controvalore venga le sia trasferito entro i con- sueti terminitermini usuali. Essa informa la direzione del fondo, fondo qualora il controvalore non venga rimbor- sato sia corrisposto entro il consueto termine, e chiede alla con- troparte il rimborso per il valore patrimoniale in questionetermine usuale e, ove ciò sia possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimo- niale interessato. 35. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari, necessari in modo tale che possa distin- guere da poter distinguere in ogni qualsiasi momento tra loro gli oggetti patri- moniali i valori patrimoniali custoditi dei singoli fondi d’investimentocomparti. Per gli oggetti i valori patrimoniali che non possono es- sere essere presi in custodia, la banca depositaria veri- fica verifica la proprietà della direzione del fondo e tiene le rispettive provvede alle adeguate registrazioni. 4. La banca depositaria e i relativi incaricati sono soggetti all’obbligo di fedeltà, diligenza e infor- mazione. Agiscono in modo indipendente e sal- vaguardano esclusivamente gli interessi degli in- vestitori. Adottano le misure organizzative ne- cessarie per una direzione ineccepibile. Rendono conto in merito agli investimenti collettivi di ca- pitale da essi custoditi e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate diret- tamente o indirettamente agli investitori nonché in merito alle indennità affluite a terzi, in partico- lare provvigioni, sconti o altri vantaggi correlati ai valori patrimoniali. 56. La banca depositaria può incaricare custodi trasferire la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero della custodia del patrimonio del fondoall’estero, nella misura in cui sempreché ciò sia funzionale a un’adeguata custodianell’interesse di una custodia adeguata. Essa veri- fica verifica e monitora controlla se il custode terzo i depositari terzi o centrale da essa incaricatocentrali cui ha affidato la custodia: a) dispone dispongono di un’adeguata organizzazione aziendale, di un’organizzazione aziendale adeguata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche specialistiche pro- fessionali necessarie per il tipo e la complessità degli oggetti patrimo- niali dei valori patrimoniali che gli sono stati vengono loro affidati; b) è sottoposto sono assoggettati a una regolare revisione esterna e con ciò viene garantito esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in suo pos- sessoloro possesso; c) custodisce gli oggetti sono in grado di custodire i valori patrimoniali ricevuti loro affidati dalla banca depositaria in modo tale che essi possano essere identificati inequivoca- bilmente essa possa identificarne in ogni momento dalla banca de- positaria, tramite regolari allineamenti, come appartenenti l’appartenenza al patrimonio del fondorispettivo comparto mediante regolari aggior- namenti delle posizioni; d) rispetta rispettano le vigenti prescrizioni vigenti per la della banca depositaria con riferimento all’assunzione in materia di corretta esecuzione dei compiti da essa loro delegati e al fine prevenzione di evi- tare conflitti d’interesse. La banca depositaria risponde per i danni causati dall’incaricato, nella misura dai mandatari se non è in cui non possa do- cumentare grado di comprovare di aver applicatoagito con la debita diligenza nella loro scelta, nella selezione, nell’istruzione istruzione e nel monitoraggio, la diligenza dovuta a fronte delle circostanzesorveglianza. Il prospetto contiene informazioni in merito ai ri- schi associati sui rischi connessi al trasferimento della custodia a custodi depositari terzi e centrali. Per gli La custodia di strumenti finanziari, in conformità al ca- poverso finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente il trasferimento può avvenire solo a favore di custodi depositari terzi o centrali sottoposti che siano soggetti a sorveglianzavigilanza. Fa eccezione la custodia obbliga- toria presso imperativa in un luogo in cui il trasferimento a fa- vore di custodi terzi e centrali sottoposti un depositario terzo o centrale soggetto a sorve- glianza vigilanza non è possibile comepossibile, in particolare, segnatamente a fronte causa di norme giuridiche cogenti o di legge impe- rative oppure a seguito delle moda- lità caratteristiche del prodotto d’investimentodi investimento in questione. Gli investitori devono essere informati vanno infor- mati nel prospetto in merito alla circa i termini della custodia ad opera da parte di custodi depositari terzi o centrali non sottoposti soggetti a sorveglianzavigilanza. 67. La banca depositaria provvede affinché la dire- zione direzione del fondo osservi rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa verifica se con- trolla che il calcolo dei valori netti d’inventario e del valore di in- ventario netto e dei prezzi prezzo di emissione e di ri- scatto riscatto delle quote quote, nonché le decisioni d’investi- mento sono d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo, fondo e se che il risultato viene venga utilizzato se- condo quanto stabilito dal contratto del fondocon- formemente a tale contratto. La banca depositaria non è responsabile della se- lezione scelta degli investimenti che la direzione del fondo effettua nell’ambito delle prescrizioni d’in- vestimento. 7. La banca depositaria ha diritto alle indennità previste nei §§ 18 e 19, alla liberazione dagli im- pegni dalla stessa assunti nel corretto adempi- mento dei propri compiti, e al rimborso delle spese da essa sostenute per l’adempimento di tali impegni. 8. La banca depositaria nonché i relativi incaricati e le persone fisiche e giuridiche a essa collegate non possono assumere dal fondo immobiliare né cedere a quest’ultimo valori immobiliari. In sin- goli casi motivati, l’autorità di vigilanza può con- cedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine, se la deroga è nell’interesse dell’investitore e, oltre alla stima dei periti per- manenti incaricati delle stime del fondo immobi- liare, un perito incaricato delle stime, indipen- dente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e effettuati dalla direzione del fondo nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, attesta la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo nel quadro delle operazioni. La Società di controllo, nell’ambito della propria revisione, conferma alla direzione del fondo il rispetto dell’obbligo di fedeltà parti- colare per gli investimenti immobiliariprescrizioni d’investimento. 1. Il gruppo di investitori non è limitato. 2. Con la stipula del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono un credito nei confronti della direzione del fondo alla parte- cipazione al patrimonio e al reddito del fondo immobiliare. Il credito degli investitori è basato su quote. 3. Gli investitori sono tenuti solo al versamento della quota da essi sottoscritta nel fondo immo- biliare. È esclusa la loro responsabilità personale per impegni del fondo immobiliare. 4. Gli investitori ricevono in ogni momento dalla di- rezione del fondo informazioni in merito alle basi per il calcolo del valore d’inventario al netto per quota. Qualora gli investitori rivendichino un in- teresse a informazioni più dettagliate in merito a singole operazioni della direzione del fondo come l’esercizio dei diritti di partecipazione e in qualità di creditori o in merito alla gestione del rischio, la direzione del fondo fornisce loro in ogni momento anche le informazioni al riguardo. Gli investitori possono chiedere al tribunale presso la sede della direzione del fondo che la Società di controllo o un altro soggetto competente esamini la fattispecie che necessita di chiarimento e trasmetta loro un rapporto in materia. 5. Gli investitori possono disdire il contratto del fondo alla fine di un esercizio contabile nel ri- spetto di un termine di disdetta di 12 mesi e chiedere il versamento in contanti della loro quota del fondo immobiliare. A determinate condizioni, la direzione del fondo può rimborsare anticipatamente le quote di- sdette durante un esercizio contabile dopo la conclusione dello stesso (cfr. § 17 punto 2). Il rimborso ordinario, al pari di quello anticipato, avvengono entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio contabile. 6. Su richiesta, gli investitori sono obbligati a dimo- strare alla direzione del fondo, alla banca deposi- taria e ai suoi incaricati di soddisfare rispettiva- mente di continuare a soddisfare i requisiti di legge o del contratto del fondo per la partecipa- zione al fondo immobiliare. Sono altresì obbligati a informare senza indugio la direzione del fondo, la banca depositaria e i suoi incaricati, non ap- pena essi non soddisfano più questi requisiti. 7. Le quote di un investitore possono essere obbli- gatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al ri- spettivo prezzo di riscatto, se: a) ciò è necessario per la salvaguardia della re- putazione della piazza finanziaria, in parti- colare per la lotta contro il riciclaggio di de- naro; b) l’investitore non soddisfa più i requisiti le- gali o contrattuali per la partecipazione a questo fondo immobiliare. 8. Inoltre, le quote di un investitore possono essere obbligatoriamente riscattate dalla direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo prezzo di riscatto, se: a) la partecipazione dell’investitore al fondo im- mobiliare è idonea a pregiudicare in modo determinante gli interessi economici dei re- stanti investitori, in particolare se la parteci- pazione può produrre svantaggi fiscali per il fondo immobiliare in Svizzera o all’estero; b) gli investitori hanno acquistato o detengono le loro quote in violazione delle disposizioni di una legge svizzera o estera a loro applicabile, del contratto di questo fondo o del pro- spetto. 1. La direzione del fondo può, previa approvazione della banca depositaria e autorizzazione dell'au- torità di vigilanza, creare, sospendere o fondere in ogni momento diverse classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio indiviso del fondo, che per parte sua non è segmentato. Tale partecipazione può av- venire in varie forme sulla base di addebiti di spese specifici per le classi o distribuzioni o sulla base di redditi specifici per le classi; le diverse classi di quote possono pertanto presentare un valore netto d’inventario per quota differente. Per addebiti di spese specifici per le classi ri- sponde il patrimonio del fondo immobiliare nel suo complesso. 2. Della creazione, della sospensione o della fu- sione di classi di quote viene data comunicazione nell’organo di pubblicazione. Solo la fusione è considerata modifica del contratto del fondo in conformità al § 27. 3. Le diverse classi di quote possono infatti diffe- renziarsi con riferimento alla struttura delle spese, alla valuta di riferimento, alla copertura valutaria, alla distribuzione o all’accumulo dei redditi, all’investimento minimo nonché alla cer- chia di investitori. Le indennità e le spese vengono addebitate solo alla classe di quote a favore della quale affluisce una determinata prestazione. Le indennità e le spese che non possono essere assegnate univo- camente a una classe di quote vengono addebi- tate alle singole classi di quote in rapporto al pa- trimonio del fondo. 4. Il fondo immobiliare non è suddiviso in classi di quote. 5. Le quote non vengono cartolarizzate, bensì dete- nute in forma scritturale. L’investitore non ha di- ritto di chiedere la consegna di un certificato di partecipazione.

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