Diritti sindacali - Valutazioni e informative Clausole campione

Diritti sindacali - Valutazioni e informative. I telelavoratori hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede locale possono concordarsi modalità Particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le Aziende istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. I dati raccolti dall’Azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro. L’Azienda deve informare preventivamente l’interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’Azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l’interessato. Nell’ambito dell’incontro annuale, a livello locale, viene fornita un’informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in Azienda, etc.) ed è possibile esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell’applicazione della presente disciplina.
Diritti sindacali - Valutazioni e informative. 17. I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori/lavoratrici che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le imprese istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della l.n.300 del 20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori dell’orario di lavoro prestabilito.
Diritti sindacali - Valutazioni e informative. I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori/lavoratrici che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un'apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25 della l.n.300 del 20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori dell'orario di lavoro prestabilito. I dati raccolti dall'azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore/lavoratrice e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art.4 della l.n.300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro. L'azienda deve informare preventivamente l'interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli. Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di xxxxx con congruo anticipo, l'interessato. Nell'ambito dell'incontro annuale l'azienda fornisce un'informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina.
Diritti sindacali - Valutazioni e informative. Ai telelavoratori sono stati riconosciuti gli stessi diritti sindacali di cui sono titolari i lavoratori subordinati che prestano la loro attività secondo metodi tradizionali. Stante, comunque, le peculiarità del rapporto di telelavoro sono stati previsti taluni "accorgimenti" tesi a rendere effettivo il godimento dei diritti stessi. In particolare, si prevede che in sede aziendale possano essere concordate le modalità per consentire ai telelavoratori di partecipare alle assemblee, nel rispetto della normativa nazionale. Si stabilisce altresì che le aziende istituiranno un' apposita bacheca elettronica o un analogo sistema di connessione per consentire le comunicazioni sindacali. I telelavoratori, tuttavia, potranno consultare i messaggi solamente fuori dell' orario di lavoro prestabilito: tale previsione va, in ogni caso, interpretata alla luce del combinato disposto degli artt. 25 e 26 l. n. 300 del 1970, con particolare riguardo al divieto di arrecare "pregiudizio" al normale svolgimento dell' attività aziendale. In questa parte della normativa contrattuale viene poi affrontato anche un profilo estremamente delicato, quale è quello relativo ai rapporti tra controllo dell' attività dei telelavoratori ed applicazione dell' art. 4 l. n. 300 del 1970. Al riguardo, va segnalato che le parti negoziali hanno superato il problema nel senso di ritenere inapplicabile in questo caso il predetto art. 4. Muovendo, infatti, dal rilievo per cui i dati raccolti dall' azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore e per la valutazione della prestazione sono funzionali allo svolgimento di questo tipo di rapporto di lavoro, si è previsto che la raccolta di tali dati - anche se effettuata a mezzo di sistemi informatici e/o telematici - non costituisce violazione del cit. art. 4. Allo scopo, comunque, di assicurare trasparenza ai controlli effettuati, si stabilisce che l' azienda dovrà informare preventivamente l' interessato sui criteri di funzionamento del software installato per lo svolgimento del rapporto. Per le ipotesi di telelavoro domiciliare, la normativa prevede che l' azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro: dovrà in tal caso preavvertire l' interessato, normalmente con congruo anticipo. Quanto agli adempimenti connessi allo svolgimento dell' incontro annuale, si rinvia al paragrafo che segue.

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  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

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