Diritto all’indennità. Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, in tal caso la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato ed offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima, ferme le altre condizioni previste nel presente contratto.
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Samples: Insurance Agreement, Convenzione Assicurativa, Insurance Agreement
Diritto all’indennità. Il diritto all’indennità all'indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile. Tuttavia, se l’Assicurato muore Solo qualora l'Assicurato muoia dopo che l’indennità l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, in tal caso la Società paga pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo dell'Assicurato l'importo liquidato ed offerto od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Quindi, ferme le altre condizioni previste nel presente contratto.in mancanza di offerta o liquidazione il relativo diritto all'indennizzo, non essendo venuto ad esistenza, non potrà essere trasmesso agli eredi. Quanto sopra trova applicazione anche in caso di ricorso ad arbitrato medico così come definito al punto
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Samples: Convenzione Antonio Pastore N. 3108