Indennità per giorni festivi. Art. 31 Pensionamento flessibile Art. 32 Assenze Durata del lavoro, vacanze giorni festivi, pensionamento flessibile, assenze
Indennità per giorni festivi. 31.1 Per i lavoratori il cui salario è versato mensilmente, le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. Non va operata nessuna deduzione.
Indennità per giorni festivi. Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, As- sunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corri- sponde al 3.5% del salario lordo annuo.
Indennità per giorni festivi. 30.1 Per i lavoratori a salario mensile le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. L’indennità per giorni festivi è calcolata, per i lavoratori a salario orario, sia sulla base del salario orario con- trattuale normale che sulle ore normali di lavoro non effettuate.20)
Indennità per giorni festivi. Art. 32 Pensionamento flessibile
Indennità per giorni festivi. 10.5.1 Numero di giorni festivi e di riposo all’anno Annualmente vengono retribuiti al massimo 9 giorni festivi e di riposo (incluso il 1° agosto) ricorrenti in un giorno lavorativo. In assenza di un CCL locale, vi- gono i giorni festivi e di riposo legali stabiliti a livello cantonale. I giorni festivi che danno diritto a un’indennità vanno bonificati anche quando cadono duran- te le vacanze del lavoratore.