Indennità per giorni festivi Clausole campione

Indennità per giorni festivi. Art. 31 Pensionamento flessibile Art. 32 Assenze Durata del lavoro, vacanze giorni festivi, pensionamento flessibile, assenze
Indennità per giorni festivi. 31.1 Per i lavoratori il cui salario è versato mensilmente, le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. Non va operata nessuna deduzione.
Indennità per giorni festivi. Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, As- sunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corri- sponde al 3.5% del salario lordo annuo.
Indennità per giorni festivi. 30.1 Per i lavoratori a salario mensile le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. L’indennità per giorni festivi è calcolata, per i lavoratori a salario orario, sia sulla base del salario orario con- trattuale normale che sulle ore normali di lavoro non effettuate.20)
Indennità per giorni festivi. Art. 32 Pensionamento flessibile
Indennità per giorni festivi. 10.5.1 Numero di giorni festivi e di riposo all’anno Annualmente vengono retribuiti al massimo 9 giorni festivi e di riposo (incluso il 1° agosto) ricorrenti in un giorno lavorativo. In assenza di un CCL locale, vi- gono i giorni festivi e di riposo legali stabiliti a livello cantonale. I giorni festivi che danno diritto a un’indennità vanno bonificati anche quando cadono duran- te le vacanze del lavoratore.