Common use of Diritto allo studio Clause in Contracts

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Diritto allo studio. 1. I Le lavoratrici e i lavoratori studenti, studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro . 2. Su richiesta delle lavoratrici e lavoratori gli stessi saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 23. I Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruisconopossono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 34. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente comma la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 45. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due 2 volte nello stesso anno accademico. 56. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue pro capite individuali retribuiteretribuite in un triennio. 67. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 32% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e o a prestazioni durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove Detti lavoratori possono richiedere di esame usufruiscono, su richiesta, usufruire di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. un massimo di 150 ore pro-capite per anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso. Il numero dei lavoratori che può fruire di permessi contemporaneamente, mentre non può superare il 3% del totale della forza occupata. Per usufruire I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attestante la frequenza ad uno dei permessi corsi di cui al precedente primo comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale ovvero l’effettuazione dell’esame. In occasione degli esami sostenuti (certificatoesami, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti giornalieri. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami lavoratori studenti universitari hanno diritto a un giorno di permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto. Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al presente articolo, coloro che siano stati sostenuti per più risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di due volte nello stesso anno accademico. 5. Il limite massimo di tempo studio menzionati, per il diritto allo studio è periodo della durata legale prevista per il corso stesso. L’Agenzia può attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di 150 (centocinquanta) ore annue individuali rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale anche di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unitàlungo periodo, per la frequenza necessaria al conseguimento consentire momenti di titoli sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio o e lavoro e consentendo così la partecipazione di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione lavoratori interessati a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XXdi studio, master, stages, etc., ravvisandone un interesse aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1Il primo ed il secondo comma dell’art. I 86 del CCNL vigente sono modificati come segue: “Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori studentiedili, iscritti le imprese concederanno, nei casi e frequentanti alle condizioni cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi regolari di studio in scuole compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di istruzione primariaarchitettura, secondariaeconomia e commercio, universitaria giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell’ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e di qualificazione professionale, statali, pareggiate che siano svolti presso istituti o università pubblici o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai riconosciuti.” “I corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.” All’art. 97 del vigente CCNL dopo il nono comma è aggiunto il lavoratore dovrà esibire seguente decimo comma: “I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo data di prova). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo decorrenza del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitaripresente Accordo, in scuole statali misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o istituti legalmente riconosciutinon ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all’impresa del Durc di regolarità. 7. Nel rispetto delle quote ” La suddetta norma, specificatamente in materia di rilascio del Durc, avrà efficacia dal momento in cui la CNCE, recependo gli accordi contrattuali, emanerà le istruzioni operative a tutte le Casse Edili Artigiane, alle Edilcasse e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XXalle Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE.

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Samples: Verbale Di Accordo

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esamixxxxx; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. I Le lavoratrici e i lavoratori studenti, studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre . Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratoriLe lavoratrici e i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruisconopossono usufruire, su richiestarichiesta e nell’arco di un triennio, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esamed’esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente comma la lavoratrice e il lavoratore dovrà dovranno esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due 2 volte nello stesso anno accademico. 5. Il limite massimo concesso dalla cooperativa al fine di tempo per favorire il diritto allo studio è di ammonta a 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. Le ore di permesso utilizzabili nell’arco di un triennio sono usufruibili anche in un solo anno. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 32% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la progressione di carriera. 2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalilegali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, hanno ivi compresa la partecipazione ad esami. 3. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, su loro richiestasalvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente motivate, ad essere ammessi in a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e o durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove giorni festivi e di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova)riposo settimanale. 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademicoIl personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata complessiva. 5. Il limite massimo di tempo In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non retribuita per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuitemotivi personali. 6. Tali oreA livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente ad assenze, fermo restando con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può eccedere il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti%. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. I Alle lavoratrici/lavoratori studenti, iscritti e frequentanti studenti che frequentano corsi regolari di studio in presso scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, professionali statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di dei titoli di studio legali, hanno dirittoinclusi i corsi universitari e i corsi post- laurea saranno riservati, su loro richiestarichiesta degli stessi e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative e produttive, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli agli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratoriAlle lavoratrici/lavoratori studenti, compresi quelli universitaridi cui al comma precedente, che devono sostenere sono inoltre riconosciuti su richiesta permessi giornalieri retribuiti, con il pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale, per la giornata di discussione della tesi di laurea e/o delle prove di esame usufruisconoesame, su richiestaincluse le singole prove in cui l’esame eventualmente si articola, comprese quelle di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esamematurità. Il lavoratore in ogni caso si impegna ad informare il datore di lavoro con congruo preavviso al fine di non arrecare danno all’organizzazione dell’attività aziendale. 3. Per usufruire dei I permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti ai commi precedenti sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di provaart.19). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademicoPer usufruire delle agevolazioni del presente articolo la lavoratrice/lavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie rilasciate dai competenti istituti o l’attestazione dell’avvenuta prenotazione dell’esame stesso. 5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. I Le lavoratrici e i lavoratori studenti, studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre . Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratoriLe lavoratrici e i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruisconopossono usufruire, su richiestarichiesta e nell'arco di un triennio, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente comma la lavoratrice e il lavoratore dovrà dovranno esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due 2 volte nello stesso anno accademico. 5. Il limite massimo concesso dalla cooperativa al fine di tempo per favorire il diritto allo studio è di ammonta a 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. Le ore di permesso utilizzabili nell'arco di un triennio sono usufruibili anche in un solo anno. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 32% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano per- mettere la progressione di carriera. 2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue indivi- duali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria se- condaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalilegali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, hanno ivi compresa la partecipazione ad esami. 3. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, su loro richiestasalvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debita- mente motivate, ad essere ammessi in a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e o durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove giorni festivi e di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova)riposo settimanale. 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademicoIl personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata comples- siva. 5. Il limite massimo di tempo In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non re- tribuita per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuitemotivi personali. 6. Tali oreA livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contempora- neamente ad assenze, fermo restando con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può eccedere il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti%. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuiteindividuali. 62. Tali oreore sono utilizzate in ragione del 3% del personale a tempo indeterminato e determinato, fermo restando per il limite individuale conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti tramite la frequenza a corsi universitari, scuole statali o istituti, purché ci sia l’effettivo sostenimento di esami e conseguimento del titolo. 3. Il permesso di studio potrà essere concesso anche ai/alle dipendenti iscritti/e agli Istituti Universitari in qualità di “fuori corso” che abbiano in precedenza interrotto gli studi (sospensione del pagamento delle tasse universitarie) e successivamente regolarizzato la posizione; tali dipendenti verranno considerati al pari di una immatricolazione. Potrà altresì essere concesso ai/alle dipendenti che debbano sostenere esclusivamente la tesi di laurea (pur avendo terminato gli esami negli anni precedenti alla richiesta). 4. La presentazione delle domande va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno corredata dal certificato di iscrizione e/o frequenza ai corsi di cui sopraal precedente comma nel caso di iscrizione a istituti di primo e secondo grado, sono utilizzate annualmente la domanda potrà essere presentata prima dell’inizio dell’anno scolastico (settembre) e autorizzata direttamente dal dirigente responsabile. La fruizione delle ore di diritto allo studio va comprovata con apposita certificazione. 5. Nel caso in ragione di un massimo del cui le domande presentate dai dipendenti eccedano il 3% del personale in servizio eall’inizio dell’anno, comunque, potrà essere ridotto il limite massimo di almeno una unità, tempo assegnabile e ciò per la frequenza necessaria al conseguimento consentire a un numero maggiore di titoli dipendenti di studio o usufruire di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciutitale diritto. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la progressione di carriera. 2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalilegali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, hanno ivi compresa la partecipazione ad esami. 3. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, su loro richiestasalvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente motivate, ad essere ammessi in a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e o durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove giorni festivi e di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova)riposo settimanale. 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademicoIl personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata complessiva. 5. Il limite massimo di tempo In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non retribuita per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuitemotivi personali. 6. Tali oreA livello di ogni Direzione generale è previsto che non più del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente ad assenze, fermo restando con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può eccedere il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti%. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti L‟amministrazione incentiva l‟acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la progressione di carriera. 2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalilegali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, hanno ivi compresa la partecipazione ad esami. 3. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, su loro richiestasalvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente motivate, ad essere ammessi in a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e o durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove giorni festivi e di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova)riposo settimanale. 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademicoIl personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all‟iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l‟indicazione della durata complessiva. 5. Il limite massimo di tempo In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non retribuita per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuitemotivi personali. 6. Tali oreA livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente ad assenze, fermo restando con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può eccedere il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti%. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Diritto allo studio. E FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 68 (Diritto allo studio) 1. I ) Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre . Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente comma la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due 2 volte nello stesso anno accademico. 5. 2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 32% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7Art. Nel rispetto delle quote 69 (Qualificazione, riqualificazione e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.aggiornamento professionali)

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. L'art. 32, comma 4, del CCNL sottoscritto il 9/8/2000 è sostituito come segue: 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione o previste dal precedente art.8 - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno, con arrotondamento all’unità superiore. 2. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi regolari destinati al conseguimento di titoli di studio in universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalilegali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell’esame finale. 0.Xx personale interessato ai corsi, hanno dirittoanche nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda un tirocinio, su loro richiesta, ad essere ammessi in ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o stessi e la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove né al lavoro nei giorni festivi o di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova)riposo settimanale. 4. I Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di cui al comma 1, la priorità per la concessione dei permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami viene stabilita dalla contrattazione integrativa, fermo restando che la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademicoo post-universitari. 5. Il limite massimo La contrattazione integrativa stabilisce le modalità di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuitecertificazione degli impegni scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa. 6. Tali ore, fermo restando Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unitàdipendente può utilizzare, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitariil solo giorno della prova, in scuole statali o istituti legalmente riconosciutianche i permessi per esami previsti dall’art. 30 del CCNL 9 agosto 2000. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Samples: CCNL Relativo Al Personale Del Comparto Università

Diritto allo studio. 1. I lavoratori studentiche, iscritti e frequentanti corsi regolari al fine di studio migliorare la propria cultura, anche in scuole di istruzione primariarelazione all’attività dell’a- zienda, secondariaintendono frequentare, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate presso istituti pubblici o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio riconosciuti, corsi di titoli di studio legalistudio, hanno diritto, su loro richiestacon le precisazioni indicate, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, usufruire di permessi retribuiti giornalieri a carico del monte ore triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi un massimo di cui 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al precedente comma quale il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale intende par- tecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo (fermo restando quanto previsto nella nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo), per l’alfabetizzazione degli esami sostenuti adulti, e di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro-capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore (certificatofermo restando quanto previsto nella nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). 4. I permessi per non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademicoanni nel corso del rapporto di lavoro, cumu- labili con quanto previsto al successivo art. 29. 5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. 6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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Diritto allo studio. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la progressione di carriera. 2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post- universitari, compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalilegali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, hanno ivi compresa la partecipazione ad esami. 3. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, su loro richiestasalvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente motivate, ad essere ammessi in a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e o durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove giorni festivi e di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. 3. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova)riposo settimanale. 4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademicoIl personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata complessiva. 5. Il limite massimo di tempo In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non retribuita per il diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuitemotivi personali. 6. Tali oreA livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente ad assenze, fermo restando con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può eccedere il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti%. 7. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX.

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