Diritto di esclusiva Clausole campione

Diritto di esclusiva. 1. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l`agente può assumere l`incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Diritto di esclusiva. 17.1 L’incarico di cui al Contratto non è affidato al Contraente in via esclusiva, pertanto Trenitalia ha la facoltà di vendere i Biglietti e i Prodotti direttamente ovvero attraverso la propria Rete Distributiva, affidando il medesimo incarico anche ad altri soggetti operanti nella medesima zona. In tali ipotesi, il Contraente non potrà vantare alcun diritto o pretesa. 17.2 Il Contraente può trattare, direttamente o indirettamente, affari di altre imprese in concorrenza con Trenitalia, fermo l’obbligo di agire con lealtà e buona fede nei confronti di Trenitalia e di curare gli interessi della stessa.
Diritto di esclusiva. 1. L’Amministrazione può concedere il diritto di esclusiva generale o commerciale qualora ritenga tale opzione utile per stimolare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative. 2. La clausola di esclusiva può essere: a) generale, se comporta la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un unico soggetto in veste di Sponsor; b) commerciale, se comporta la conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi soggetti in veste di Sponsor, unica per ogni specifica categoria merceologica o di attività. 3. Le clausole di esclusiva sono evidenziate in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti e devono essere espressamente previste nel contratto di sponsorizzazione. 4. Le operazioni di sponsorizzazione non determinano alcuna sovrapposizione (e quindi incompatibilità) con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali: - patrocinio, laddove si prevede una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell’Amministrazione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali; - mecenatismo, che si manifesta nel sostegno nei confronti di attività artistiche e culturali; - iniziative di sensibilizzazione correlate a specifici spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.
Diritto di esclusiva. 3.1 Il Cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino alla scadenza del presente contratto. Il Cliente pertanto, per tutta la durata dell’incarico non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro mediatore creditizio, né operare per conto proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l’ottenimento del Finanziamento. 3.2 In caso di violazione del diritto di esclusiva, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura indicata all’art. 9.3 che segue.
Diritto di esclusiva. L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente con esclusiva a favore del Mediatore.
Diritto di esclusiva. Lo Studio sarà l’unico a realizzare le fotografie durante il matrimonio: familiari e amici potranno realizzare fotografie purché non interferiscano con il lavoro del fotografo incaricato
Diritto di esclusiva. 1. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor e, pertanto, il Comune può ricevere ed accettare più sponsorizzazioni per uno stesso evento o per uno stesso ambito di attività. 2. Qualora un soggetto sia interessato a sponsorizzare un’attività in via esclusiva, il Comune valuterà l’eventuale proposta ricevuta in tal senso, i contenuti dell’accordo, i termini economici della proposta e tali elementi costituiranno oggetto di contrattazione fra le parti.
Diritto di esclusiva. Il Cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino all’estinzione del presente contratto. In caso di violazione è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale come indicato dall’ART 10.
Diritto di esclusiva. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Diritto di esclusiva. In riferimento al presente contratto, le parti pattuiscono che lo stesso è stipulato: [ ] con diritto di esclusiva per FIDEA SRL; [ ] senza diritto di esclusiva per FIDEA SRL.