CLAUSOLA DI ESCLUSIVA Clausole campione

CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. Il Sodalizio si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dello Sponsor.
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. (solo se ricorre il caso)
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. Lo Sponsee si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività nello stesso settore merceologico dello Sponsor.
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. Azienda 🡪 non può valersi contemporaneamente di più soggetti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività Clausole connesse per mitigarne gli effetti 🡪 Minimum Target Inadempimento contrattuale • Risoluzione del contratto • Risarcimento del danno
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. Il Sodalizio si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di pubblicità con società, asso- ciazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dell'Azienda
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. Il Comune non riconosce l’esclusiva sulle prestazioni sopra descritte.
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. L’agente può lavorare per più preponenti se questi non vendono prodotti concorrenziali. Rimane l’obbligo di non concorrenza al termine del contratto.
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA è sponsor esclusivo dell'iniziativa in oggetto. Il Comune di Lavello si impegna a non inserire marchi o ….. (altro da specificare) …….di altri Soggetti nel materiale illustrativo dell'iniziativa.
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. La ASD si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dello Sponsor.
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA. La gestione delle trasformazioni della rete e quindi dell’oggetto del contratto nel periodo della sua validità (flessibilità) è fortemente dipendente dalla presenza o meno della clausola di esclusiva relativamente ai servizi di competenza del regolatore. L’aspetto è economicamente significativo (e come tale è contemplato anche dal nuovo Regolamento europeo) e va esplicitamente normato a partire dalla valorizzazione tecnico/economica della base di appalto nel capitolato per poi essere regolamentato nella gestione operativa del contratto ( es. diritto di prelazione) . Le cause di interruzioni e/o modifiche temporanee al Programma di esercizio generalmente esplicitate sono: forza maggiore e calamità naturali, interruzioni e sospensioni temporanee per lavori o attività poste in essere dagli Enti Locali o da soggetti pubblici o privati, eventi e manifestazioni, ecc. La cosa importante è l’equa correlazione tra la variazione della prestazione ed il corrispettivo economico: ad esempio il contratto deve dedicare attenzione a questo aspetto conferendo trasparenza allo stile di relazione. Grande importanza è posta sulle ricadute economiche delle modifiche. Infatti, l’Ente ha la potestà di input delle variazioni, ma, al di là di certi limiti quantitativi espressi, le variazioni si traducono automaticamente in modifica del corrispettivo. In considerazione di ciò, pertanto l’articolato del Contratto di Servizio dovrebbe esplicitare chiaramente i principi e criteri da seguire per la determinazione delle variazioni di corrispettivo relative alle modifiche della prestazione. Le modifiche temporanee del servizio dalle quali derivino incrementi o riduzioni, fra loro non compensati, comportano variazione del corrispettivo, in aumento o in diminuzione, solo e per la parte che superi un limite annuo del prodotto espresso in km. o in ore di servizio fissato nel contratto. Incremento o decurtazione del corrispettivo sono determinati sulla base di una modalità stabilita nel contratto. Per quanto riguarda le modifiche definitive, queste non possono superare, in aumento o in diminuzione, un limite predeterminato (il 20%?) del prodotto annuo espresso in km. o in ore di servizio, al fine di mantenere coerenza con la normativa generale sugli appalti.