Diritto di sciopero Clausole campione

Diritto di sciopero. Le Parti con il presente CCNL si pongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali, e l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori. Il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali offre un forte contributo di chiarezza attraverso l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero ed esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. le Parti sottoscrittrici demandano all’EPAR la definizione di un Codice di condotta.
Diritto di sciopero. Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e ss.mm.ii ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Diritto di sciopero. L oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/ 90 e s.m.i., che prevede l obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato. Le Aziende Sanitarie Contraenti trattengono comunque l importo del lavoro non corrisposto.
Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà alla I.A. la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1 comma 2 lett.d), comprende il servizio dei nidi d’infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni-autonomie locali”. In particolare in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: - svolgimento dell’attività educativa - svolgimento dell’attività di assistenza e vigilanza dei /delle bambini/e In occasione di ogni sciopero la I.A. invita in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione dello sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, la I.A. invia comunicazione dei dati conoscitivi disponibili alla A.C. Direzione Servizi Educativi che, valutata l’entità della riduzione del servizio scolastico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie – previo accordo con la I.A. che ne dà piena garanzia di attuazione- le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato b) negli asili nido, gli scioperi anche brevi, di cui alla successiva lettera d) non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico); c) ciascuna azione di sciopero, sia che si tratti di sciopero breve sia di sciopero generale, non può superare i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre ▇▇.▇▇., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorn...
Diritto di sciopero. 1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 146/90, dell’allegato al CCNL/99 sull’attuazione della citata normativa. 2. In caso di sciopero del personale docente non sono previsti contingenti minimi; per il personale ATA il contingente minimo si intende esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili. previste dall’art. 2. comma 1, dell’accordo sull’attuazione della Legge 146/90. 3. Nel caso in cui scioperano alcune unità di personale ATA ma non i docenti, il personale ATA in servizio ha prioritariamente compiti di vigilanza. 4. In ogni sede, comunque, ove ci siano le condizioni minime per assicurare i servizi essenziali, questi si effettueranno con la presenza di almeno 1 unità di personale ausiliario. Per l’individuazione del personale da destinare alla sede si opererà attraverso il criterio della rotazione. 5. Nel caso di chiusura di un plesso o di una sede, il personale che non aderisce allo sciopero e in servizio su quel plesso o su quella sede sarà disponibile presso la sede centrale. 6. Sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’allegato al CCNL/99.
Diritto di sciopero. In termini generali, il comportamento datoriale costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav. quando è diretto a limitare o impedire l’esercizio di uno sciopero legittimo, in quanto attuato nel rispetto dei c.d. limiti esterni individuati dalla giurisprudenza. Laddove, di contro, lo sciopero travalichi tali limiti – perché idoneo, per le modalità con cui viene attuato, a pregiudicare la stessa produttività dell’azienda –, non costituisce condotta antisindacale il fermo dei macchinari disposto dal datore di lavoro per ovviare al rischio di gravi e irreparabili danni ai propri impianti. Per la tutela dell’integrità degli impianti a ciclo continuo in costanza di sciopero, vengono di norma conclusi appositi accordi tra imprenditore e sindacati, allo scopo di garantire che un determinato numero di lavoratori presti la propria attività per evitare danni agli impianti produttivi e con modalità tali da non sminuire l’efficacia dello sciopero: in assenza di tali accordi, il datore di lavoro potrà procedere alle c.d. «comandate unilaterali». Con riferimento al c.d. «sciopero del cottimo», è antisindacale l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei cottimisti che rallentino i ritmi di cottimo mantenendosi entro il minimo preventivato, mentre non lo è laddove la diminuzione del rendimento va al di sotto del minimo contrattualmente previsto. Nello sciopero cd. a scacchiera, cioè attuato mediante l’alternarsi di interruzioni dal lavoro dei soli lavoratori appartenenti a determinati reparti, uffici o profili professionali, legittimamente il datore di lavoro rifiuta la prestazione lavorativa e non eroga il relativo corrispettivo ove la prestazione offerta dai lavoratori negli intervalli o nei reparti in cui vi sia astensione risulti, in relazione alla struttura e all’organizzazione dell’impresa, non più proficua, ovvero divenga utilizzabile soltanto attraverso l’assunzione di maggiori spese e oneri. Nell'ipotesi dello sciopero a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, attuato attraverso un susseguirsi di brevi interruzioni e riprese dell’attività lavorativa, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’irregolare prestazione offerta, ove questa sia inutilizzabile e non più proficua, in relazione alla particolare tecnologia degli impianti, e quindi rimane esonerato dall’obbligo di corrispondere la relativa retribuzione. In caso di sciopero del rendimento, quando cioè i lavoratori adempiono in maniera irregolare o parziale alla loro prestazione lavorativa, il d...
Diritto di sciopero. In caso di sciopero del personale l’Amministrazione Comunale e/o la Ditta Appaltatrice dovranno, di norma, in reciprocità ,darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L.146/90 e successive modificazioni o integrazioni. Qualora, invece, la comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità di cui al presente CSA. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. Si precisa che la ditta si obbliga ad erogare il servizio normalmente in caso di sospensione o revoca dello sciopero.
Diritto di sciopero. Articolo 14: Servizi minimi essenziali Articolo 15: Assemblee sindacali
Diritto di sciopero. L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite pec, nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. L'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare un servizio sostitutivo di emergenza concordato con i competenti servizi comunali. Qualora l’appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 20% dell’importo totale delle prestazioni non erogate.
Diritto di sciopero. (Art. 31 ACN)