Diritto di sciopero Clausole campione

Diritto di sciopero. Le Parti con il presente CCNL si pongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali, e l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori. Il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali offre un forte contributo di chiarezza attraverso l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero ed esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. le Parti sottoscrittrici demandano all’EPAR la definizione di un Codice di condotta.
Diritto di sciopero. Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e ss.mm.ii ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Diritto di sciopero. L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite pec, nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. L'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare un servizio sostitutivo di emergenza concordato con i competenti servizi comunali. Qualora l’appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 20% dell’importo totale delle prestazioni non erogate.
Diritto di sciopero. L oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/ 90 e s.m.i., che prevede l obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato. Le Aziende Sanitarie Contraenti trattengono comunque l importo del lavoro non corrisposto.
Diritto di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoria, l’Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l’Impresa è tenuta ad assicurare l’assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l’adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall’attribuzione della sua responsabilità. E’ fatto obbligo per l’Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l’evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L’Impresa dovrà concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l’Impresa sospendesse il servizio l’ASL Roma1 potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio dei nidi d’infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In particolare in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: · svolgimento dell’attività educativa; · svolgimento dell’attività di assistenza e vigilanza dei bambini. In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, l’APPALTATORE invia comunicazione dei dati conoscitivi disponibili alla AC- Direzione servizi Educativi che, valutata l'entità della riduzione del servizio scolastico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio negli asili nido. Al fine di garantire il servizio essenziale del nido all’infanzia e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18):
Diritto di sciopero. In occasione di ogni sciopero, il DS inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Il personale non ha l’obbligo di informare il D.S. della propria intenzione di scioperare. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il DS valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al Provveditore agli studi. Nel caso l’amministrazione, o il DS, non abbia provveduto ad informare il personale dello sciopero la responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente sull’amministrazione o sul DS. Il DS non può disporre la presenza alla prima ora del personale docente non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio. Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato “ad assicurare le prestazioni indispensabili” previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90 e integrata dalla legge 83/2000. Il DS, in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell’Istituto vi siano attività previste dall’art. 2 c.1 citato, individuerà, sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata nel contratto di Istituto relativo al personale ATA. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione. In caso di assenza del DS gli obblighi...
Diritto di sciopero. Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. In caso di sciopero dei propri dipendenti l’impresa aggiudicataria dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero e dovrà darne comunicazione al Servizio comunale competente nei termini previsti dalla legge.
Diritto di sciopero. (Art. 31 ACN)
Diritto di sciopero. Articolo 14: Servizi minimi essenziali Articolo 15: Assemblee sindacali