Monitoraggio del contratto. L’Amministrazione appaltante procederà al monitoraggio secondo i criteri e le modalità previste dalla circolare AIPA/CR/38 del 28/12/2001. L’Aggiudicatario si impegna a fornire all’Amministrazione appaltante tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, nei formati dei file intermedi e su supporti magnetici e ottici. In particolare, l’Aggiudicatario dovrà periodicamente produrre un documento che certifichi l’avanzamento dei lavori (in formato elettronico, utilizzando gli strumenti ed i modelli concordati con l’Amministrazione) con cadenza almeno mensile, evidenziando l’avanzamento rispetto al Piano di Progetto, l’analisi dei punti critici e le eventuali proposte di revisione. La funzione di monitoraggio sarà svolta dall’Amministrazione appaltante o da soggetto da essa incaricato. L’Aggiudicatario si impegna ad inviare all’Amministrazione appaltante la documentazione comprovante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità entro un mese dalla data della verifica. Inoltre, l’Aggiudicatario potrà essere oggetto di verifiche ispettive effettuate dall’Amministrazione, con personale proprio, o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI EN 30011.
Monitoraggio del contratto. 1. Il Fornitore prende atto che le attività prestate in esecuzione del presente contratto saranno sottoposte a monitoraggio, in applicazione dell’articolo 14- bis, del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, con le modalità di cui alla circolare AGID n. 4 del 15/12/2016.
Monitoraggio del contratto. 1. Ai fini dell’esecuzione dell’attività di monitoraggio il Fornitore si farà carico di prestare la necessaria collaborazione consentendo al Monitore l’accesso ai propri uffici e impianti e fornendo, anche in formato elettronico, la documentazione prevista dall’atto esecutivo unitamente ai chiarimenti eventualmente necessari. Analogamente, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione prodotta in relazione allo svolgimento delle attività di assicurazione qualità e tutti i documenti di riscontro, nei termini indicati dalla circolare AGID nonché a permettere l’accesso al monitore al sistema automatico di documentazione e gestione del proprio Sistema Qualità, e di gestione della configurazione, fatta salva la salvaguardia dell’integrità dei dati ivi contenuti e la riservatezza sulle informazioni relative ai documenti forniti.
Monitoraggio del contratto. 1. L’Istituto si riserva di sottoporre a monitoraggio il contratto come previsto dall’art.13 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001.
Monitoraggio del contratto. Art. 72 Disposizioni generali
Monitoraggio del contratto. Art 72. -Disposizioni generali- L’AC, in ogni momento dell’anno scolastico e per tutta la durata del contratto, può effettuare controlli, senza alcun preavviso alla I.A.e direttamente presso il/i centro/i cottura, centri cottura dei nidi d’infanzia e refettori , al fine di: - verificare la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, salvi i controlli dei Soggetti deputati per legge; - verificare la conformità del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché a quelle ulteriori offerte in gara relative al contratto; - monitorare la qualità del servizio; Tutte le attività di monitoraggio e verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati sono demandati al Direttore dell’Esecuzione (DE) che l’AC si riserva di nominare secondo quanto stabilito nello Schema di contratto di cui è gara. E’ soggetto autorizzato per conto dell’AC il Direttore dell’esecuzione previsto nello schema di contratto al quale si rinvia. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con la I.A.o con persona da questi delegata attraverso la firma del Verbale di ispezione. Nel caso in cui al momento dell’ispezione non sia presente la I.A. o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l’attività ispettiva è comunque espletata e la I.A. non può in alcun modo inficiarne la validità. La I.A, . nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che hanno generato la carenza stessa.
Monitoraggio del contratto. 1) ARCA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative al Contratto, utilizzando all’occorrenza il supporto di una società esterna all’uopo autorizzata. In particolare, l’esecuzione del Contratto sarà sottoposta a monitoraggio, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita eventuale Reportistica richiesta al Fornitore, il quale, su richiesta, dovrà comunque inviare ad ARCA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini stabiliti nella richiesta medesima.
Monitoraggio del contratto. <Di seguito possibili previsioni relative all’eventuale implementazione di una disciplina contrattuale del monitoraggio sulla corretta esecuzione del contratto, in ogni caso da adeguare all’esigenze proprie dell’Amministrazione>
Monitoraggio del contratto. 1. Le prestazioni previste dal Contratto sono costantemente monitorate dalla Regione Lazio con le modalità indicate nei commi successivi.
Monitoraggio del contratto. L'OEA è tenuto al monitoraggio del contratto così come riportato nel presente capitolato e con riferimento a quanto descritto all'art. 8.a). Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio oggetto del presente capitolato. Esso effettua i necessari controlli al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio, nonché la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente Capitolato e a quelle ulteriori offerte in sede di gara. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali. In ordine al puntuale adempimento di tutte le prestazioni di cui al presente capitolato ed in generale per l'effettuazione del servizio, entro la data di avvio del servizio, l'OEA si impegna a nominare un referente nei rapporti con il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano. I controlli da parte del Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso all'OEA, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con l'OEA o con persona da questi delegata anche attraverso la firma del Verbale di ispezione. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente l'OEA o un suo delegato, ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e l'OEA non può in alcun modo inficiarne la validità. L'OEA, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà realizzare le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che le hanno generate. I controlli e le ispezioni effettuate dal comune di Xxxxxxxxxx-Rossano non sono sostitutivi dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo preposti riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente. L‟OEA si impegna, altresì, a collaborare con i Servizi sociali comunali per consentire la presentazione al Ministero della corretta rendicontazione delle risorse finanziarie. Pertanto, si impegna a presentare: Elenco degli operatori impiegati con indicazione del livello contrattuale di inquadramento, titoli di studio, contratti, Unilav, registro giornaliero delle presenze firmato (rimescete), libro unico del lavoro, buste paga e relativi pagamenti; Modelli di pagamento F24, debitamente quietanzati e attestazione s...