Common use of Diritto di sciopero Clause in Contracts

Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio dei nidi d’infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In particolare in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: · svolgimento dell’attività educativa; · svolgimento dell’attività di assistenza e vigilanza dei bambini. In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, l’APPALTATORE invia comunicazione dei dati conoscitivi disponibili alla AC- Direzione servizi Educativi che, valutata l'entità della riduzione del servizio scolastico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio negli asili nido. Al fine di garantire il servizio essenziale del nido all’infanzia e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18):

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Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio dei nidi d’infanzia “scuola materna” tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In particolare in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: · svolgimento dell’attività educativa; · svolgimento dell’attività di assistenza e vigilanza dei bambini. In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termineIn caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE invia comunicazione dei dati conoscitivi disponibili dovrà comunicare per iscritto e secondo modalità che ne assicurino la celere conoscenza alla AC- Direzione servizi Educativi cheEducativi, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio nelle Scuole Infanzia Comunali. L’AC, valutata l'entità della riduzione del servizio scolastico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dello scioperoservizio, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio negli asili nido. Al fine di garantire il servizio essenziale del nido all’infanzia della scuola materna ai bambini con disabilità e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18):

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Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE alla I.A. la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, 1 comma 2, lett. d2 lett.d), comprende il servizio dei nidi d’infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – regioni-autonomie locali”. In particolare in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: · - svolgimento dell’attività educativa; · educativa - svolgimento dell’attività di assistenza e vigilanza dei /delle bambini. /e In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, sciopero la I.A. invita in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo dello sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, l’APPALTATORE la I.A. invia comunicazione dei dati conoscitivi disponibili alla AC- A.C. Direzione servizi Servizi Educativi che, valutata l'entità l’entità della riduzione del servizio scolastico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dell’effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore la I.A. che ne dà piena garanzia di attuazione - attuazione- le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio negli asili nido. Al fine di garantire il servizio essenziale del nido all’infanzia e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18):.

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Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materiaLa comunicazione da parte del Dirigente Scolastico dell’indizione di uno sciopero, prevista dall’art. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio resodall’art. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 16, comma 2, lettlettera j) del C.C.N.L. 2006/09. d), comprende il servizio dei nidi d’infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertantodeve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dall’emanazione e ricezione della comunicazione da parte del Direttore Regionale. La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta o tramite sito web e sarà fatta circolare all’interno dell’istituto a cura dell’ufficio di segreteria, per questo settoreconsentire una ponderata valutazione della deci- sione da parte del personale. Ai sensi degli artt. 3 e 4 dell’accordo precitato, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In particolare in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: · svolgimento dell’attività educativa; · svolgimento dell’attività di assistenza e vigilanza dei bambini. In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta, scritta o tramite sito web il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello scioperosciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia pro- clamato per più comparti. Decorso tale termineAi sensi dell’art. 3 dello stesso accordo, l’APPALTATORE invia comunicazione il Dirigente Xxxxxxxxxx dispone, per tramite dei dati conoscitivi disponibili alla AC- Direzione servizi Educativi chedocenti, valutata l'entità della riduzione del servizio scolastico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica anche il preav- viso di sciopero alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio negli asili nido. Al fine di garantire il servizio essenziale del nido all’infanzia e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18):famiglie.

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto Per Il Personale Scolastico