Common use of Diritto di sciopero Clause in Contracts

Diritto di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoria, l’Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l’Impresa è tenuta ad assicurare l’assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l’adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall’attribuzione della sua responsabilità. E’ fatto obbligo per l’Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l’evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L’Impresa dovrà concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l’Impresa sospendesse il servizio l’ASL Roma1 potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

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Samples: www.aslroma1.it

Diritto di sciopero. Trattandosi Lo sciopero è un diritto garantito dalla costituzione a tutti i lavoratori compresi quelli a tempo determinato. I lavoratori che intendono aderire o no ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al DS, senza possibilità di revoca. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, s'intendono in servizio dall'orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personalequel giorno. In caso di scioperi generali sciopero, coincidente con inderogabili attività di categoriafine anno, l’Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto è prevista la presenza di un'unità di assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto due unità di collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali interessati all'apertura e chiusura della scuola e per la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il serviziovigilanza sull'ingresso principale. In caso in cui azioni di cause sciopero coincidano con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto ritardi il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato è indispensabile la presenza del DSGA, di forza maggiore e/un'unità di assistente amm.vo e di n. 1 unità di collaboratore scolastico per la sorveglianza dell'ingresso principale. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il DS comunicherà alle famiglie tramite gli insegnanti le modalità di funzionamento o scioperi, l’Impresa è tenuta ad assicurare l’assoluta continuità nello svolgimento di sospensione del servizio attraverso l’adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall’attribuzione della sua responsabilità. E’ fatto obbligo per l’Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l’evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L’Impresa dovrà concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l’Impresa sospendesse il servizio l’ASL Roma1 potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

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Samples: Accordo Integrativo D’istituto Anno Scolasitco 2013/2014

Diritto di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoria, l’Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l’Impresa è tenuta ad assicurare l’assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l’adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall’attribuzione della sua responsabilità. E’ fatto obbligo per l’Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l’evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L’Impresa dovrà concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l’Impresa sospendesse il servizio l’ASL Roma1 Roma 6 potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

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Samples: www.aslroma6.it

Diritto di sciopero. Trattandosi In occasione di servizio di pubblica utilitàogni sciopero, nel caso di scioperiil Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione o meno allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.iqualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. che prevede Il personale non ha l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo informare il Capo di Istituto della propria intenzione di scioperare. Chi dichiara di scioperare e poi cam- bia idea dopo l’avvenuta comunicazione alle famiglie e si presenta a scuola il giorno di sciopero, sarà comunque considerato in sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzio- ne del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le intese definite dal contratto collettivo nazionale modalità di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoriafunzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, l’Impresa dovrà provvederedelle attività pomeridiane, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (treetc.), a segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto o la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l’Impresa è tenuta ad assicurare l’assoluta continuità nello svolgimento sospensione del servizio attraverso l’adozione alle famiglie, se non è in grado di garantire neanche un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato servizio minimo, sia per la situazione di eccezione e dall’attribuzione della sua responsabilitàprevedibile adesione massiccia allo sciopero da parte dei docenti sia del solo personale ATA nei casi in cui non scatta l’obbligo previsto dalle legge per la predisposizione del contingente minimo. E’ fatto obbligo per l’Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l’evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L’Impresa dovrà concordare con Nel caso l’amministrazione o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Dirigente Scolastico non abbiano provveduto ad informare il personale dello sciope- ro la responsabilità degli eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso disservizi ricade interamente sull’amministrazione o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l’Impresa sospendesse il servizio l’ASL Roma1 potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimentosul Dirigente Scolastico.

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto