Chiusura prefestiva Clausole campione

Chiusura prefestiva. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. Tale chiusura è disposta dal DS. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato all’Ufficio scolastico territoriale. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate a meno che il personale non intenda estinguere i debiti di lavoro con:
Chiusura prefestiva. 1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’Istituzione Scolastica nelle giornate prefestive.
Chiusura prefestiva. 1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive.
Chiusura prefestiva. Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio per giornate comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno, e del 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio e agosto. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione: - giornate di ferie o festività soppresse; - ore di lavoro straordinario non retribuite; - ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. Spetta al Direttore dei servizi generali ed amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il controllo del recupero delle ore di lavoro non prestate.
Chiusura prefestiva. Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio. II personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione: • giornate di ferie o festività soppresse; • ore di lavoro straordinario non retribuite; • ore prestate in più nell’ambito dell’organizzazione flessibile del lavoro; • ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. Xxxxxx al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate. In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell’incertezza, saranno conteggiate come ferie. Per l’Anno Scolastico 2022/2023 la chiusura della scuola si effettua, previa acquisizione della delibera del consiglio di Istituto nei seguenti giorni: 31 ottobre 2022, 24 dicembre 2022, 31 dicembre 2022, 7 gennaio 2023, 8 aprile 2023, 3 giugno 2023, 1- 8-15-22-29 luglio 2023, 0-00-00-00-00 agosto 2023
Chiusura prefestiva. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali e delle risultanze della riunione di cui all'art.19, il 2/11/2018, 24/12/2018, 31/12/2018, 19/04/2019, 24/04/2019, 14/08/2019, 16/08/2019, i sabati delle vacanze di Natale, di Pasqua e dei mesi estivi (esclusi i periodi di ferie), per un totale di h 66 di servizio, si chiuderà la scuola e si recupereranno le ore di lavoro non effettuate. Le ore effettivamente svolte dal personale ATA oltre il proprio orario di servizio o riconosciute come maggiore aggravio verranno retribuite con il Fis o a scelta dell’interessato, se ore di straordinario, come riposo compensativo. II personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione: giornate di ferie o festività soppresse; ore di lavoro straordinario non retribuite; ore prestate in più nell’ambito dell’organizzazione flessibile del lavoro; ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. Xxxxxx al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.
Chiusura prefestiva. Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio. II personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione: • giornate di ferie o festività soppresse; • ore di lavoro straordinario non retribuite; • ore prestate in più nell’ambito dell’organizzazione flessibile del lavoro; • ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. Xxxxxx al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate. In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell’incertezza, saranno conteggiate come ferie.
Chiusura prefestiva. La chiusura della scuola nei giorni prefestivi in cui è sospesa l’attività didattica viene stabilita in base al calendario scolastico regionale e sulla base del calendario scolastico approvato dal Consiglio di Istituto L’eventuale chiusura di ulteriori giorni o l’eventuale revoca di uno o più giorni in base a sopravvenute esigenze di servizio, saranno concordate in apposite riunioni con le rappresentanti sindacali. La chiusura della scuola nei giorni prefestivi sarà operante dopo la relativa delibera del Consiglio di Istituto. Il recupero delle ore da effettuare, da parte del personale che non abbia chiesto ferie, festività soppresse o recupero di ore eccedenti già svolte in precedenza, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio; il personale supplente recupererà entro il termine della supplenza.
Chiusura prefestiva. Su mandato del Consiglio d’Istituto (commissario per i Convitti annessi) il D.S. decide i periodi d’interruzione di attività didattica, nel rispetto delle esigenze dell’Amministrazione è consentita la chiusura prefestiva dell’Istituto previa delibera degli organi di gestione. Il personale recupererà detti giorni mediante rientri pomeridiani di 3 ore oppure usufruirà di giorni di ferie o di giornate di riposo compensativo ex festività soppresse, o di giornate di recupero per ore prestate oltre l’orario d’obbligo. Il personale che effettua un orario di lavoro per cui si applica la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali usufruirà anche del recupero delle ore a credito trasformati in giorni di riposo. Per le attività improrogabili e strettamente necessarie, la chiusura durante i prefestivi deve prevedere l’individuazione del personale su base volontaria e il recupero (Vedi Allegato n. 2).
Chiusura prefestiva. 1. Nei periodi d’interruzione dell’attività didattica e nel rispetto di quelle programmate dagli organi collegiali, è possibile estinguere i debiti di lavoro con ore straordinarie non retribuite o con giorni di ferie o festività soppresse.