Chiusura prefestiva Clausole campione

Chiusura prefestiva. 1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’Istituzione Scolastica nelle giornate prefestive. 2. La chiusura è disposta dal D. S., quando lo richiede il 50% + 1 del personale A.T.A. in servizio, entro il 31 ottobre . 3. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato alla R.S.U.. 4. La programmazione delle attività di recupero da concordare con il personale interessato, deve tener conto delle esigenze del servizio e deve essere contestuale alla delibera di chiusura ed esposta all’albo. Ogni forma di diniego delle richieste di recupero avanzate dal personale deve essere comunicata in forma scritta e contenere motivazioni non generiche. 5. Nell’eventualità che non venga raggiunto il predetto quorum, il personale favorevole alla chiusura prefestiva potrà fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, del/dei giorno/i anzidetto/i con recupero delle ore. In caso di richiesta di ferie per tali giorni deve essere data la precedenza al personale che si è espresso favorevolmente alla chiusura prefestiva, rispetto a chi ha manifestato parere contrario. 6. Il personale che non intende recuperare le ore d’obbligo non prestate con un orario di servizio settimanale articolato su 7 ore e 12 minuti, può chiedere di conteggiare a compensazione: - giorni di ferie o festività soppresse; - ore di lavoro straordinario non retribuite; - ore per la partecipazione a corsi d’aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio; - recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica. 7. Xxx non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze, e non si configurino né un danno economico allo Stato, né l’interruzione di un pubblico servizio, il servizio stesso va organizzato in modo da garantire che l’effettuazione del calendario scolastico, approvato dal Consiglio d’Istituto con particolare riferimento all’eventuale delibera di chiusura dell’Istituto Comprensivo nei giorni prefestivi in cui risultano sospese le attività didattiche, abbia una ricaduta uniforme su tutto il personale A.T.A..
Chiusura prefestiva. 1. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto di quanto programmato dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. Essa è stata stabilita con voto favorevole espresso in assemblea da tutto il Personale ATA. 2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente scolastico secondo la delibera del Consiglio di Istituto. Il relativo provvedimento di chiusura è pubblicato all’albo della Scuola e comunicato all’UST e alle RSU. 3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, secondo un piano di recupero redatto dalla DSGA, tranne che il personale intenda estinguere i crediti di lavoro, con - giorni di ferie o festività soppresse; - ore di lavoro straordinario non retribuite; - recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica. 4. Per l’anno scolastico in corso la chiusura della Scuola si effettua nei seguenti giorni: 31/10/2016 - 24/12/2016 - 31/12/2016 – 05/01/2017 – 07/01/2017 – 15/04/2017 – 24/04/2017 – 08/07/2017 - 15/07/2017 – 22/07/2017 – 29/072017 – 05/08/2017 – 12/08/2017 – 14/08/2017 – 19/08/2017
Chiusura prefestiva. Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio per giornate comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno, e del 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio e agosto. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione: - giornate di ferie o festività soppresse; - ore di lavoro straordinario non retribuite; - ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. Spetta al Direttore dei servizi generali ed amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il controllo del recupero delle ore di lavoro non prestate.
Chiusura prefestiva. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. Tale chiusura è disposta dal DS. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato all’Ufficio scolastico territoriale. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate a meno che il personale non intenda estinguere i debiti di lavoro con: 1. giorni di ferie o festività soppresse; 2. ore di lavoro straordinario non retribuite; 3. recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica: Resta inteso che qualsivoglia modificazione all’orario di servizio, anche al fine del recupero dei prefestivi, deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore SGA.
Chiusura prefestiva. 1. Nei periodi d’interruzione dell’attività didattica e nel rispetto di quelle programmate dagli organi collegiali, è possibile estinguere i debiti di lavoro con ore straordinarie non retribuite o con giorni di ferie o festività soppresse. 2. Il recupero della chiusura dei sabati di luglio e agosto viene effettuato prestando servizio per ore 7 e munti 12 giornalieri per 5 giorni settimanali, o con ore di lavoro straordinario autorizzato ed effettuato durante l’a.s. per necessità di servizio. 3. Le ore straordinarie effettuate nelle occasioni di seguito elencate, verranno utilizzate prioritariamente per il recupero delle chiusure prefestive: consegna schede, colloqui, Consiglio di Circolo e Giunta Esecutiva, assemblee di classe, assemblee genitori, interclassi/intersezioni, elezioni rappresentanti. 4. Le chiusure nei periodi delle feste natalizie, pasquali e l’eventuale chiusura dei giorni che precedono o seguono ferragosto, vengono recuperate con ferie o con ore di lavoro straordinario autorizzato ed effettuato durante l’a.s. per necessità di servizio. Per il personale supplente temporaneo e al 30/6: le giornate di chiusura ricadenti nel periodo contrattuale vengono recuperate con ferie o con ore di lavoro straordinario autorizzato ed effettuato durante la durata del contratto per necessità di servizio. 5. Le giornate di ferie non fruite nell’a.s. precedente potranno essere anche utilizzate per il recupero delle giornate di chiusura prefestiva, in questo caso il monte ore da accantonare per la copertura dei prefestivi verrà ridotto proporzionalmente
Chiusura prefestiva. Nei giorni di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal DS quando lo richiede il 50% del personale ATA in servizio durante il periodo compreso fra l‟inizio dell‟anno scolastico e il 30 giugno, e il 75% nei mesi di luglio e agosto. Spetta al DSGA organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.
Chiusura prefestiva. Il dirigente scolastico, sentito il DSGA e con il parere favorevole del 50% + 1 del personale ATA può, nei periodi di interruzione delle attività, disporre la chiusura della scuola in giornate prefestive; della chiusura della scuola deve essere dato pubblico avviso. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo di ciascuna scuola e comunicato all’Ufficio Scolastico territoriale. La chiusura prefestiva non può applicarsi solo alla sede centrale, ma a tutte le sedi staccate, vista la non utilità del servizio nelle sedi staccate quando la principale è chiusa.
Chiusura prefestiva. 1. E’ possibile la chiusura dell’ Istituto nelle giornate prefestive e interfestive 2. Tale chiusura è disposta dal Direttore, quando è richiesta dal 100% del personale in servizio con una programmazione di almeno otto giorni. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo e comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, al Commissario Straordinario e al Prefetto. 3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con: - giorni di ferie - festività soppresse; - recupero compensativo; La chiusura dell’Istituto si effettuerà tenendo conto della nota dei Commissari del 19 giugno 2007 Prot. N. 281/IST ultimo capoverso.
Chiusura prefestiva. ART.56-UTILIZZO DEL PERSONALE ATA NEL CASO DI ELEZIONI (POLITICHE /AMMINISTRATIVE/EUROPEE)
Chiusura prefestiva. Nel periodo di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli 00 CC., è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive deliberate dal C.d.I.. In occasione delle chiusure prefestive della scuola, il personale ATA tenuto al servizio, ha diritto a coprire tali assenze con: a. giornate di ferie; b. ore eccedenti l'orario di lavoro già effettuate o da effettuare. Spetta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizzare il recupero delle ore di lavoro non prestate, in base alle esigenze della scuola.