Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio “scuola materna” tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto e secondo modalità che ne assicurino la celere conoscenza alla AC- Direzione servizi Educativi, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio nelle Scuole Infanzia Comunali. L’AC, valutata l'entità della riduzione del servizio, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Al fine di garantire il servizio essenziale della scuola materna ai bambini con disabilità e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18): a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; b) nella scuola materna, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico); c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XX., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1; d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività educative di sostegno, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’attività educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione; e) gli scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell’anno scolastico.
Appears in 1 contract
Samples: Project Agreement
Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio “scuola materna” dei nidi d’infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In particolare in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: · svolgimento dell’attività educativa; · svolgimento dell’attività di assistenza e vigilanza dei bambini. In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. In caso di sciopero, assembleaDecorso tale termine, l’APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto e secondo modalità che ne assicurino la celere conoscenza invia comunicazione dei dati conoscitivi disponibili alla AC- Direzione servizi Educativi, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio nelle Scuole Infanzia Comunali. L’ACEducativi che, valutata l'entità della riduzione del servizioservizio scolastico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio negli asili nido. Al fine di garantire il servizio essenziale della scuola materna ai bambini con disabilità del nido all’infanzia e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18):
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) nella scuola maternanegli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XX., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività educative di sostegnoeducative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’attività educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell’anno scolastico.
Appears in 1 contract
Samples: Determinazione a Contrattare
Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE alla I.A. la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, 1 comma 2, lett. d2 lett.d), comprende il servizio “scuola materna” dei nidi d’infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – regioni-autonomie locali”. In particolare in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: - svolgimento dell’attività educativa - svolgimento dell’attività di assistenza e vigilanza dei /delle bambini/e In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, sciopero la I.A. invita in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo dello sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. In caso di scioperoDecorso tale termine, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto e secondo modalità che ne assicurino la celere conoscenza I.A. invia comunicazione dei dati conoscitivi disponibili alla AC- A.C. Direzione servizi Educativi, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio nelle Scuole Infanzia Comunali. L’ACServizi Educativi che, valutata l'entità l’entità della riduzione del servizioservizio scolastico, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie - – previo accordo con l’Appaltatore la I.A. che ne dà piena garanzia di attuazione - attuazione- le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Al fine di garantire il servizio essenziale della scuola materna ai bambini con disabilità e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18):.
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) nella scuola maternanegli asili nido, gli scioperi, scioperi anche brevi, di cui alla successiva lettera d), ) non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi sia che si tratti di sciopero breve o sia di sciopero generale, non può superare, superare i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XX., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano pomeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività educative di sostegnoeducative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una intera giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’attività educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;.
e) gli Gli scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell’anno scolastico.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto 1. Il personale non ha alcun obbligo di informare il D.S. della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata propria intenzione di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, comma scioperare.
2, lett. d), comprende il servizio “scuola materna” tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto e secondo modalità che ne assicurino la celere conoscenza alla AC- Direzione servizi Educativi, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio nelle Scuole Infanzia Comunali. L’AC, valutata l'entità della riduzione del servizio, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - sciopero il contingentamento riguarda solo il personale A.T.A. ed è esclusivamente finalizzato ad assicurare le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Al fine di garantire il servizio essenziale della scuola materna ai bambini con disabilità e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (artpreviste dall'art. 2, c. comma 1 e c. 2, n. 18):dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90.
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) nella scuola materna, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, 3. Le parti stabiliscono il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; contingente minimo del personale A.T.A. in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XX., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;come segue:
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione a. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano dirette e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è assicurata la prima oppure l’ultima ora di attività educative di sostegno, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi presenza di: un Collaboratore scolastico per le attività funzionali all’attività educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura dell’Istituto, per la vigilanza all’ingresso un Assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa.
a. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami di Stato è assicurata la presenza di: un Collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura dell’Istituto, per la vigilanza all’ingresso della sede di programmazione;Merate un Assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa un Assistente tecnico per ciascuna tipologia di laboratorio, se necessario per l’espletamento dell’esame.
e) gli scioperi proclamati a. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è assicurata la presenza di: il Direttore dei servizi generali ed amministrativi un Assistente amministrativo un Collaboratore scolastico per l’intera giornata lavorativa attività connesse, se non possono è già presente per effetto dei punti precedenti.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la sospensione del servizio alle famiglie per più disciplina sul diritto di otto giorni nel corso dell’anno scolasticosciopero prevista dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi vigenti.
Appears in 1 contract
Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia1. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio resoIn relazione a quanto previsto dall’art. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 4, comma 1, comma 2, lett. dlettera a), comprende del CCNL del 23.12.1999, il servizio “scuola materna” tra quelli considerati presente articolo disciplina la limitazione del diritto allo sciopero ai sensi della Legge n. 146 del 12.6.1990 per il personale dirigente titolare delle posizioni dirigenziali nelle quali sono inseriti servizi pubblici essenziali.
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono da considerarsi servizi pubblici essenziali pertantoquelli di cui all’art. 1 del CCNL del 10.4.1996 con particolare riferimento ai seguenti servizi gestiti da questa Amministrazione Comunale: - Stato civile e servizio elettorale; - Servizi sociali, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’artigiene e sanità; - Polizia Municipale; - Servizio di protezione civile e servizio neve; - Servizi cimiteriali; - Servizio ecologia; - Servizio trasporti pubblici; - Servizio pubblica istruzione; - Servizio cultura; - Servizio personale.
3. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia Il personale dirigente titolare delle posizioni dirigenziali nelle quali sono inseriti servizi di norme di garanzia del funzionamento dei cui al comma 2 ed eventuali altri servizi pubblici qualificati essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In occasione dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale di ogni sciopero, l’APPALTATORE invitalavoro, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione occasione della proclamazione dello sciopero. In caso , è tenuto a garantire il livello minimo essenziale di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto e secondo modalità che ne assicurino la celere conoscenza alla AC- Direzione tali servizi Educativi, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio nelle Scuole Infanzia Comunali. L’AC, valutata l'entità della riduzione del servizio, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Al al fine di garantire il servizio essenziale della scuola materna ai bambini con disabilità e le relative assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
4. Il diritto allo sciopero del personale dirigente è subordinato alle garanzie di norme di garanzia del funzionamento dei cui al comma 3 e pertanto il dirigente preposto ai servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 comunica preventivamente al Segretario Generale e c. 2, n. 18):
a) non saranno effettuati scioperi al Sindaco l’intenzione di aderire allo sciopero indicando i provvedimenti adottati idonei a tempo indeterminato;
b) nella scuola materna, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, garantire il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso livello minimo essenziale dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XXservizi gestiti., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività educative di sostegno, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’attività educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell’anno scolastico.
Appears in 1 contract
Diritto di sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso. La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio “scuola materna” tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”. In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, il DS inviterà in forma scritta, scritta il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello scioperosciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. In caso Il personale non ha l’obbligo di scioperoinformare il D.S. della propria intenzione di scioperare. Decorso tale termine, assembleasulla base dei dati conoscitivi disponibili, l’APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto e secondo modalità che ne assicurino la celere conoscenza alla AC- Direzione servizi Educativi, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio nelle Scuole Infanzia Comunali. L’AC, valutata l'entità il DS valuterà l’entità della riduzione del servizioservizio scolastico e, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Al fine di garantire il servizio essenziale della scuola materna ai bambini con disabilità e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, c. 1 e c. 2delle attività pomeridiane, n. 18):
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) nella scuola materna, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera detc.), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XX., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività educative di sostegno, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’attività educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono la sospensione del servizio alle famiglie nonché al Provveditore agli studi. Nel caso l’amministrazione, o il DS, non abbia provveduto ad informare il personale dello sciopero la responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente sull’amministrazione o sul DS. Il DS non può disporre la presenza alla prima ora del personale docente non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio. Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato “ad assicurare le prestazioni indispensabili” previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90 e integrata dalla legge 83/2000. Il DS, in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell’Istituto vi siano attività previste dall’art. 2 c.1 citato, individuerà, sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata nel contratto di Istituto relativo al personale ATA. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione. In caso di assenza del DS gli obblighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in ordine: dal vicario del dirigente, dagli altri collaboratori del dirigente, dal docente più anziano in servizio nella scuola. Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di otto giorni nel corso dell’anno scolasticoconclusione di un’azione di sciopero, il DS fornisce alle RSU i dati relativi alla partecipazione; ne dispone l’affissione all’albo d’istituto e li invia al CSA.
Appears in 1 contract
Samples: Contrattazione Decentrata d'Istituto