Diritto di seguito. 12.1 Qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà corrispo- sto dal Venditore.
Diritto di seguito. 11.1. Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, che, in attuazione della Direttiva 2001/84/ CE, ha introdotto nell’ordinamento giuridico
Diritto di seguito. Oltre al Prezzo, ai Diritti d’Asta e alle altre Spese, l’Acquirente si impegna a pagare a Xxxxx, qualora dovuto, il “diritto di seguito” ex artt. 144 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni che spetterebbe al Venditore pagare in base all’art. 152, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. Il “diritto di seguito” sarà corrisposto dall’Acquirente in accordo con l’art. 7 e sarà versato alla (S.I.A.E.) da Xxxxx nella percentuale sotto indicata per un importo totale comunque non superiore a euro 12.500,00. Il “diritto di seguito” è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a euro 3.000,00. Esso è così determinato: 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 0 e euro 50.000,00; -3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e euro 200.000,00; 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e euro 350.000,00; 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e euro 500.000,00; 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a euro 500.000,00
Diritto di seguito. Alcune delle opere in vendita, contrassegnate dalla dicitura D.d.S. sul catalogo online, sono sog- gette al cosiddetto “diritto di seguito” ai sensi degli articoli 144 e ss. della Legge n. 633 del 22 aprile 1941: l’acquirente si impegna quindi a corrispondere, oltre alla provvigione del 10% + IVA anche il “diritto di seguito” che spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 152, comma 1, della citata Legge 633/41. Lo Studio d’Arte Xxxxxxxxx si impegna a versare l’importo al soggetto incaricato della riscossione per conto dell’artista (S.I.A.E), a soddisfacimento dell’obbligazione del Venditore di pagare il dirit- to di seguito. Il “diritto di seguito” ammonta al 4% dell’imponibile per le opere il cui prezzo di vendita arriva fino a € 50.000,00 mentre ammonta al 3% dell’imponibile per le opere il cui prezzo di vendita è compreso tra € 50.000,01 e € 200.000,00.
Diritto di seguito. Oltre al Prezzo, alla Commissione di acquisto e alle altre Spese, l’Acquirente si impegna a pagare a Finarte, qualora dovuto, il “diritto di seguito” ex artt. 144 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni che spetterebbe al Venditore pagare in base all’art. 152, comma 1, Legge 22 aprile 1941,
Diritto di seguito. 12.1 Qualora dovuto, il pagamento del “diritto di seguito” verrà posto a carico del venditore ai sensi del D.Lgs. 13.02.2006 n.118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE.
12.2 Ai sensi dei sopracitato D. Lgs 13.02.2006 n. 118, le opere di autori viventi o morti negli ultimi 70 anni sono soggette al ”diritto di seguito” , pertanto, ove dovuto, verrà riconosciuta alla Casa d’Aste, che provvederà a versarla alla S.I.A.E., una percentuale sul prezzo di vendita nella misura del:
Diritto di seguito nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni Sindacate tramite vendita ad un acquirente preventivamente individuato, e qualora non sia stato esercitato dai Partecipanti il diritto di prelazione, i Partecipanti non cedenti avranno il diritto di chiedere che la vendita al terzo e/o ai terzi sia eseguita anche per le proprie Azioni Sindacate.
Diritto di seguito. I lotti in cui viene evidenziato “Soggetti al diritto di seguito” saranno assoggettati al diritto di seguito di cui al D.Lgs. 118/2006 e lo stesso sarà a carico dell’aggiudicatario.
Diritto di seguito. Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro. Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato: • 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro • 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro • 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro • 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro • 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato da ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
Diritto di seguito. Nel caso in cui un socio di NewCo riceva da un terzo acquirente un’offerta per il trasferimento della propria partecipazione, è riconosciuto a tutti gli altri soci non trasferenti il c.d. diritto di seguito, e, cioè il diritto di vendere al terzo acquirente: (i) una percentuale della partecipazione posseduta dal socio non trasferente proporzionale alla percentuale della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento; oppure (ii) l’intera partecipazione posseduta dal socio non trasferente nel caso in cui la relativa partecipazione oggetto del prospettato trasferimento rappresenti più del 50% del capitale sociale di NewCo ovvero, comunque, qualora il relativo trasferimento determini il mutamento del relativo controllo.