Diritto di seguito Clausole campione

Diritto di seguito. 12.1 Qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà corrispo- sto dal Venditore.
Diritto di seguito. 1. Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, che, in attuazione della Direttiva 2001/84/ CE, ha introdotto nell’ordinamento giuridico
Diritto di seguito. Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro. Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato: • 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro • 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro • 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro • 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro • 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato da ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
Diritto di seguito. Alcune delle opere in vendita, contrassegnate dalla dicitura D.d.S. sul catalogo online, sono sog- gette al cosiddetto “diritto di seguito” ai sensi degli articoli 144 e ss. della Legge n. 633 del 22 aprile 1941: l’acquirente si impegna quindi a corrispondere, oltre alla provvigione del 10% + IVA anche il “diritto di seguito” che spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 152, comma 1, della citata Legge 633/41. Lo Studio d’Arte Xxxxxxxxx si impegna a versare l’importo al soggetto incaricato della riscossione per conto dell’artista (S.I.A.E), a soddisfacimento dell’obbligazione del Venditore di pagare il dirit- to di seguito. Il “diritto di seguito” ammonta al 4% dell’imponibile per le opere il cui prezzo di vendita arriva fino a € 50.000,00 mentre ammonta al 3% dell’imponibile per le opere il cui prezzo di vendita è compreso tra € 50.000,01 e € 200.000,00.
Diritto di seguito nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni Sindacate tramite vendita ad un acquirente preventivamente individuato, e qualora non sia stato esercitato dai Partecipanti il diritto di prelazione, i Partecipanti non cedenti avranno il diritto di chiedere che la vendita al terzo e/o ai terzi sia eseguita anche per le proprie Azioni Sindacate.
Diritto di seguito. 11.1 Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, che, in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e di manoscritti, ed ai loro aventi causa, a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita dell’originale successiva alla prima (c.d. “diritto di seguito”). Il “diritto di seguito” è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a euro 3.000,00. Esso è così determinato: (i) 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra Euro 0,00 e 50.000,00; (ii) 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra Euro 50.000,01 e 200.000,00; (iii) 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra Euro 200.000,01 e 350.000,00; (iv) 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra Euro 350.000,01 e 500.000,00; (v) 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a Euro 500.000,00. Art-Rite, in quanto casa d’aste, è tenuta a versare il “diritto di seguito” alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). Per ciascuna opera, l’importo del diritto di seguito non può essere superiore a Euro 12.500,00. Oltre al Prezzo di aggiudicazione, alle Commissioni di acquisto e alle altre Spese, l’Acquirente si impegna a pagare il “diritto di seguito”, che spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Diritto di seguito. 12.1 Qualora dovuto, il pagamento del “diritto di seguito” verrà posto a carico del venditore ai sensi del D.Lgs. 13.02.2006 n.118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE.
Diritto di seguito. Nel caso in cui un socio di NewCo riceva da un terzo acquirente un’offerta per il trasferimento della propria partecipazione, è riconosciuto a tutti gli altri soci non trasferenti il c.d. diritto di seguito, e, cioè il diritto di vendere al terzo acquirente: (i) una percentuale della partecipazione posseduta dal socio non trasferente proporzionale alla percentuale della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento; oppure (ii) l’intera partecipazione posseduta dal socio non trasferente nel caso in cui la relativa partecipazione oggetto del prospettato trasferimento rappresenti più del 50% del capitale sociale di NewCo ovvero, comunque, qualora il relativo trasferimento determini il mutamento del relativo controllo.
Diritto di seguito. 1. In caso di cessione dell'originale dell'opera di arte figurativa da parte dell'autore a ogni successiva vendita pubblica del rispettivo originale, a cui, come venditore, acquirente o intermediario, partecipa una galleria di arte figurativa, salone artistico, negozio o altro ente simile, l'autore ha il diritto di avere dal venditore un compenso sotto forma di percentuale sul prezzo di vendita (diritto di seguito). Le percentuali detratte nonché le condizioni e le modalità di pagamento delle stesse vengono deliberate dal Governo della Federazione Russa.
Diritto di seguito. Oltre al Prezzo, ai Diritti d’Asta e alle altre Spese, l’Acquirente si impegna a pagare a Xxxxx, qualora dovuto, il “diritto di seguito” ex artt. 144 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni che spetterebbe al Venditore pagare in base all’art. 152, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. Il “diritto di seguito” sarà corrisposto dall’Acquirente in accordo con l’art. 7 e sarà versato alla (S.I.A.E.) da Xxxxx nella percentuale sotto indicata per un importo totale comunque non superiore a euro 12.500,00. Il “diritto di seguito” è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a euro 3.000,00. Esso è così determinato: 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 0 e euro 50.000,00; -3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e euro 200.000,00; 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e euro 350.000,00; 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e euro 500.000,00; 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a euro 500.000,00