Diritto di prelazione. Le Aziende terranno conto prioritariamente, per la stipula di nuovi contratti di collaborazione, delle richieste avanzate dai collaboratori già impiegati con contratto di collaborazione, presso la stessa unità produttiva o Azienda se coincidente, e che anche attraverso la successione di più contratti abbiano maturato un periodo minimo di attività di 4 mesi. Il collaboratore interessato dovrà presentare ogni anno apposita domanda scritta alla competente unità produttiva o Azienda se coincidente. Sarà determinata una graduatoria sulla base della quale i committenti procederanno a stipulare i rinnovi e/o i nuovi contratti, in cui il collaboratore, che abbia presentato la domanda di cui sopra, sarà inserito. La graduatoria sarà definita, tenuto conto dell’esperienza maturata in settori specifici, attraverso i seguenti criteri, in ordine di prevalenza : • Anzianità di prima contrattualizzazione (In fase di prima applicazione); • Età. In caso di rifiuto della proposta, il collaboratore, sarà collocato all’ultimo posto della graduatoria. La graduatoria sarà, inoltre, aggiornata mensilmente con l’inserimento dei collaboratori che maturino i requisiti di cui al primo comma. Al 30 settembre di ogni anno saranno esclusi i collaboratori che non abbiano presentato una esplicita nuova domanda di mantenimento nella graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria sopra descritta: ✓ i collaboratori il cui contratto sia stato cessato, sia dal committente che dal collaboratore stesso, anticipatamente ai sensi di quanto previsto dal presente accordo e dalla normativa vigente; ✓ i collaboratori che alla fine del contratto abbiano ricevuto dal committente una lettera in cui sia stata evidenziata una oggettiva inadeguatezza al raggiungimento dei risultati. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, potranno chiedere specifici incontri in ordine a ciò; ✓ i collaboratori che abbiano rifiutato tre proposte di contratto nel corso dei 12 mesi precedenti alla scadenza prevista per la ridefinizione annuale della graduatoria (30 settembre). L’inserimento nella graduatoria di xxxxxxxxxx (in corso d’anno ovvero in occasione della ridefinizione della stessa al 30 settembre di ciascun anno) è subordinato alla sottoscrizione, da parte del collaboratore, di un atto di conciliazione individuale conforme alla disciplina prevista dagli articoli 410 e seguenti del Codice di procedura Civile. Le Parti si danno atto che la suddetta graduatoria costituirà bacino di riferimento per even...
Diritto di prelazione. Il conduttore ha/non ha14 diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo gli artt. 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 39215.
Diritto di prelazione. La parte conduttrice ha diritto di prelazione in caso di vendita e di nuova locazione dell’immobile da esercitarsi secondo quanto previsto dagli artt. 38, 39 e 40 della legge n. 392/78.
Diritto di prelazione. Nel caso in cui la Ditta decida di cedere la sua licenza commerciale, ovvero di affittare l’azienda commerciale di cui al presente contratto, è tenuta ad informare preventivamente l’Ente ed a preferire quest’ultimo, a parità di prezzo, rispetto agli altri interessati, per la cessione di quanto sopra.
Diritto di prelazione. Il Conduttore ha diritto di prelazione in caso di vendita o di nuova locazione del bene oggetto del presente contratto, da esercitarsi secondo le modalità previste dagli artt. 38 e 40 della Legge n. 392/78.
Diritto di prelazione. Ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto della Società, a partire dalla scadenza del quinto anno successivo alla Data del Signing e fatte salve le ipotesi previste per il diritto di co-vendita e quelle che prevedono il diritto di trascinamento delle azioni di categoria A e/o il diritto di trascinamento delle azioni di categoria B, qualora alcuno dei soci titolari di azioni di categoria A ovvero alcuno dei soci titolari di azioni di categoria C intenda trasferire a terzi le proprie azioni, i soci titolari di azioni di categoria B avranno il diritto di prelazione (il “Diritto di Prelazione”). Il Diritto di Prelazione può essere esercitato da ciascun Socio B sulla totalità ovvero anche solo su parte delle azioni in vendita.
Diritto di prelazione. Nel rispetto dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, il trasferimento della titolarità della farmacia all'aggiudicatario provvisorio sarà subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei dipendenti farmacisti del Comune di Cormano attualmente in servizio presso la cedente farmacia comunale ed in possesso dei requisiti di legge. L'Amministrazione comunale comunicherà agli aventi diritto all’esercizio del diritto di prelazione il prezzo di aggiudicazione. L'aggiudicatario provvisorio decade dall'aggiudicazione nel caso in cui gli aventi diritto esercitino il diritto di prelazione entro il termine sopra indicato. La dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla cauzione di cui al paragrafo 8 e dalla dichiarazione di cui all’allegato “C”. Il diritto di prelazione da parte dei farmacisti dipendenti può essere esercitato: - congiuntamente, mediante dichiarazione in tal senso sottoscritta dagli stessi e con l'indicazione di volersi costituire in società tra di loro; - singolarmente, cioè ciascuno per proprio conto ed interesse; in questo caso l'Amministrazione comunale inviterà ciascuno dei prelazionari a presentare, nel termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta stessa, i titoli di servizio, di studio e di carriera che verranno valutati dall'amministrazione comunale come segue, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298: Esercizio professionale (Ipotesi in cui verrà esercitato il diritto di prelazione disgiuntamente dai farmacisti dipendenti): Non saranno valutati periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 7 punti.
Diritto di prelazione. Fermo il divieto di intrasferibilità previsto dal Patto, ove uno degli Aderenti intendesse porre in essere, in tutto o in parte, atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri Aderenti alle medesime condizioni. Il Sub Patto contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del Diritto di Prelazione. In particolare, il Diritto di Prelazione dovrà essere in ogni caso attuato nel rispetto delle modalità di vendita e delle tempistiche previste dal Patto, fermo restando che, in caso di incompatibilità: (i) le previsioni del Patto si considereranno prevalenti e gli Aderenti dovranno osservare ed attuare quanto previsto nel Patto; e (ii) il Diritto di Prelazione non troverà applicazione tra gli Aderenti stessi.
Diritto di prelazione. All’Affittuario spetta il diritto di prelazione, ai sensi e secondo i
Diritto di prelazione. Qualora successivamente alla scadenza del Termine Finale, qualsiasi Socio di Minoranza intenda Trasferire (in tutto o in parte) la propria partecipazione in RP a qualsiasi potenziale acquirente (il “Socio di Minoranza Trasferente”), tale Trasferimento sarà soggetto al diritto di prelazione di RPH (il “Diritto di Prelazione RPH”) e solo nel caso in cui RPH non eserciti il Diritto di Prelazione RPH o il suo diritto di far recedere Socio di Minoranza dalla Società ai sensi del successivo punto 5.3.2.2, al diritto di prelazione dell’altro Socio di Minoranza (l’“Altro Socio di Minoranza”). A norma del Patto Parasociale, in caso di ricezione della denuntiatio inviata da qualsiasi Socio di Minoranza , RPH sarà legittimata a richiedere a tale Socio di Minoranza di recedere da RP. In tal caso, il Diritto di Prelazione non troverà applicazione e non potrà completarsi il Trasferimento al potenziale acquirente o all’Altro Socio di Minoranza (a seconda del caso), dovendosi invece applicare la procedura di recesso di cui al successivo punto 5.3.2.2. Il Patto Parasociale contiene, con riferimento all’esercizio del Diritto di Prelazione, altresì una procedura di calcolo del prezzo in denaro nelle ipotesi in cui il Trasferimento debba avvenire a fronte di un negozio diverso da una compravendita con corrispettivo in denaro.