Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavorato- re, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. 2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipu- lato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può puo' essere, con il consenso del lavorato- relavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
2. La In questi casi la proroga è ammessa, e' ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive oggettive e si riferisca alla stessa attività attivita' lavorativa per la quale il contratto è e' stato stipu- lato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà potra' essere superiore ai tre anni.
32. L’onere L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali proroghe, è l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro.
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Samples: Legge Sul Mercato Del Lavoro, Legge, Legge Di Riforma Del Mercato Del Lavoro
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavorato- relavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipu- lato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
3. L’onere L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
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Samples: CCNL Fism 2002 2005, CCNL Per Il Personale Delle Scuole Materne Aderenti Alla Fism
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavorato- relavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
2. La In questi casi la proroga è ammessa, ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipu- lato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
32. L’onere L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali proroghe, l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
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Samples: Direttiva Del Consiglio Relativa All'accordo Quadro Ces, Unice E Ceep Sul Lavoro a Tempo Determinato
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavorato- relavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
2. La In questi casi la proroga è ammessa, ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive oggettive e si riferisca le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipu- lato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
32. L’onere L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali proroghe, l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
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Disciplina della proroga. 1. ) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavorato- relavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre 3 anni.
2. ) La proroga è ammessa, una 1 sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipu- lato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre 3 anni.
3. L’onere ) L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
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Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può puo' essere, con il consenso del lavorato- relavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
2. La In questi casi la proroga è ammessa, e' ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive oggettive e si riferisca alla stessa attività attivita' lavorativa per la quale il contratto è e' stato stipu- lato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto rap- porto a termine non potrà potra' essere superiore ai tre anni.
32. L’onere L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali proroghe, è l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro.
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Samples: Legislative Decree
Disciplina della proroga. 1. 1 - Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavorato- relavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
2. La In questi casi la proroga è ammessa, ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipu- lato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.c.1 – identico
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Samples: Riforma Del Mercato Del Lavoro