Common use of DISCIPLINARE Clause in Contracts

DISCIPLINARE. 1 Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravitàdella mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo el'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro. 2 La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione dimaggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie. 3 Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile lasanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4 La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchédell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confrontidei genitori, degli alunni o del pubblico;

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Samples: Contratto Nazionale Scuola 2006/2009, Contratto Nazionale Scuola 2006/2009

DISCIPLINARE. 1 Nel (Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori) Art. 152 - Doveri del Lavoratore - A. rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle presenze sul luogo di lavoro; B. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL; X. xxxxxxxx, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone ricevuta; D. osservare il più assoluto riserbo sugli interessi dell’Azienda, evitando di diffondere, in particolar modo alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato messe in atto dall’Azienda stessa; E. astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che siano in contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con l’Azienda e da azioni in contrasto con l’obbligo di correttezza nei confronti della stessa; F. usare modi cortesi nei riguardi della clientela e di terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l’Azienda; G. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda; H. utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d’uso prescritti dal Datore di lavoro; I. astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili senza apposita autorizzazione del Datore di lavoro; J. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto del principio potere organizzativo e disciplinare del Datore di gradualità Lavoro, delle norme di Legge vigenti e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravitàdella mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo el'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loropresente CCNL. 2 La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione dimaggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie. 3 Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile lasanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4 La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchédell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confrontidei genitori, degli alunni o del pubblico;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DISCIPLINARE. 1 Nel 1. A seguito dell’ esito favorevole della istruttoria tecnica, viene redatto il disciplinare di concessione, che contiene le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Provincia concedente e soggetto concessionario. 2. Esso è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dal'Ufficio e contiene i seguenti elementi: a) i dati identificativi del concessionario; b) la specie della derivazione, il corpo idrico, la quantità d'acqua massima consentita da derivare, espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc . annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata; c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata; d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’ acqua restituita; e) le eventuali modalità di riutilizzo o riciclo delle risorse; f) i termini entro i quali il concessionario dovrà presentare il progetto definitivo, effettuare le espropriazioni, iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione; g) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del principio minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico; h) la durata della concessione; i) le modalità ed i termini per la richiesta di gradualità rinnovo della concessione; j) l'importo e proporzionalità la decorrenza del canone annuo, stabilito secondo quanto previsto all’ art.33 del presente Regolamento, e successivamente sulla base delle sanzioniindicazioni che verranno, eventualmente, impartite dalla Regione Calabria; k) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, sempre commisurata al potenziale danno che il richiedente potrebbe causare con l’attuazione della concessione; l) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi; m) l'obbligo relativo alla installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni; n) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal'Ufficio; o) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla gravitàdella mancanza rimozione delle opere ed in conformità di quanto previsto dall'artal ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico. 3. 55 L'Ufficio assegnerà al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del D.L.vo n. 165/2001disciplinare, il tipo el'entità di ciascuna munito delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: quietanze a dimostrazione dei pagamenti relativi a: a) intenzionalità la imposta addizionale regionale pari al 10% del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; canone; b) rilevanza degli obblighi violati; le spese per la registrazione del disciplinare al'Ufficio del Registro, che avrà luogo qualora l’ imposta (liquidata in base al valore complessivo della concessione) risulti superiore allo importo relativo alla tassa fissa; c) responsabilità connesse alla posizione le spese per la pubblicazione del decreto di lavoro occupata dal dipendente; concessione sul B.U.R.C.; d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; la cauzione pari alla metà del canone annuo; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento pagamento anticipato del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; canone annuo. f) al concorso nel fatto eventuale importo integrativo delle spese di più lavoratori in accordo tra loroistruttoria secondo la tariffa allegata. 2 La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione dimaggiore gravità tra quelle previste nell'ambito 4. All’ atto della medesima fattispeciesottoscrizione, la firma del concessionario è autenticata dal funzionario all'uopo delegato. 3 Al dipendente responsabile 5. Il disciplinare è approvato con il provvedimento di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile lasanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni concessione di diversa gravitàcui all'art.29. 4 La sanzione 6. L'Ufficio provvederà alla registrazione del disciplinare dal minimo presso l’ Ufficio del rimprovero verbale o scritto al massimo Registro entro 20 giorni dalla data di emanazione della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri determinazione dirigenziale di cui al comma 1seguente articolo, per: a) inosservanza delle disposizioni qualora l'ammontare dell'imposta di servizio, anche in tema registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti superiore all'importo della tassa fissa di assenze per malattia, nonchédell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confrontidei genitori, degli alunni o del pubblico;registrazione.

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Samples: Regolamento Per Le Concessioni Delle Adduzioni Idriche