Ambito soggettivo Clausole campione

Ambito soggettivo. Ai fini del presente atto, si intende per:
Ambito soggettivo. La procedura è espletata per i fabbisogni di questa Azienda Sanitaria di Pescara(nel prosieguo “Amministrazione”).
Ambito soggettivo posso beneficare dell’agevolazione i contribuenti: - con partita Iva attiva al 23.03.2021; - che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’af- fari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta pre- cedente Sono oggetto dell’agevolazione le somme dovute a seguito di controlli automatizzati relativi a: - comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto delle norme di sospensione per l’emer- genza sanitaria; - comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021 Si ricorda che l’efficacia è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 (“aiuti di impor- to limitato”) e 3.12 (“aiuto sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissio- ne Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID -19” e successive modificazioni: per attestare il rispetto di que- sti limiti e condizioni i contribuenti, che intendono accet- tare la proposta di definizione, sono tenuti a presentare l’autodichiarazione prevista dall’art. 1, commi 14 e 15 del Decreto entro il 31.12.2021. Qualora la proposta di defi- nizione agevolata non sarà pervenuta in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31.12.2021, l’autodichia- razione potrà essere presentata entro la fine dell’esercizio successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Ambito soggettivo la “filiera delle imprese
Ambito soggettivo. L’art. 1, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 218/1997, ha esteso la possibilità di definizione, in contraddittorio con l’Ufficio, a tutti i contribuenti, compresi i sostituti d’imposta e con riferimento a tutte le categorie reddituali possedute dai medesimi. Per effetto di questa modifica, si è proceduto a coordinare la disciplina dell’accertamento con adesione a quella della conciliazione giudiziale che consente di definire in sede contenziosa tutte le controversie tributarie a prescindere dall’oggetto delle medesime. L’attuale configurazione di tale ultimo istituto (art. 14 del D.Lgs. n. 218/1997) consente, infatti, che tutte le controversie tributarie possano formare oggetto di conciliazione giudiziale dinanzi alla Commissione Provinciale, indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto di imposta. Sono state, altresì, soppresse le disposizioni che prevedono cause ostative alla definizione: ne discende che, come per la conciliazione giudiziale, non esistono situazioni preclusive dalla possibilità di definizione. Per effetto delle disposizioni introdotte le due procedure sopra richiamate costituiscono, con riferimento all’ambito applicativo, possibilità di definizione negoziata della pretesa tributaria tra loro del tutto simili: la prima esperibile in sede amministrativa, la seconda in sede giudiziale. Risulta, quindi, superata la previsione limitativa contenuta nel D.L. n. 564/1994, in base alla quale i soggetti interessati al concordato erano tutti i contribuenti che dichiaravano reddito d’impresa, di lavoro autonomo o di partecipazione in qualità di soci di società di persone o di associati di associazioni professionali e con riferimento esclusivo a specifici elementi (esistenza, stima, inerenza e imputazione a periodo34) che caratterizzano la determinazione di tali tipologie reddituali. Ai fini della possibilità di definizione non rileva, pertanto, la natura del reddito dichiarato dal contribuente. Di conseguenza, volendo fare un elenco dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’istituto esaminato avremo: ° le persone fisiche; ° le società di persone e gli altri soggetti ex art. 5 T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ° le società di capitali e gli enti di cui all’art. 87 T.U.I.R. ° i sostituti d’imposta. L’attuale configurazione dell’accertamento con adesione non prevede, ancora, alcuna causa ostativa alla definizione. Non costituiscono, pertanto, ipotesi preclusive dell’adesione le fattispecie che, invece, inibivano l’esperibilità del...
Ambito soggettivo. Rientrano nell’ambito delle categorie di enti indicate in oggetto: le Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all’articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94; gli Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU), costituiti a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977. Di seguito, per brevità, gli enti sopra elencati sono denominati indistintamente, ove non diversamente specificato, “Ente”.
Ambito soggettivo. La presente circolare rende note le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP), relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, da parte degli enti pubblici non territoriali non appartenenti alla categorie indicate di seguito, in relazione alle quali la CDP ha già emanato specifiche circolari: Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere (AUSL), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5021, Enti operanti nel settore dell’Edilizia residenziale pubblica, di cui all’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (ERP)2 Università ed Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni (Università)3 Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), costituiti a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 616/19774, 1 Circolare CDP n. 1274.
Ambito soggettivo. Ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s., i nuovi obblighi di comunicazione sono posti a carico degli aventi causa, a cui si riferiscono anche le sanzioni. Tuttavia tali obblighi si ritengono assolti anche nel caso in cui la comunicazione venga effettuata dal dante causa, su delega scritta dell’avente causa (v. facsimili A/1 e A/2). Nella Circolare n. 15513, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che per “avente causa” deve intendersi: • il comodatario, nel caso di comodato di veicoli aziendali; • l’affidatario, nel caso di custodia giudiziale; • il locatario o il sublocatario, nel caso di locazione senza conducente; • gli eredi; • l’utilizzatore, nel caso di contratto di “rent to buy”.
Ambito soggettivo. La presente circolare rende note le condizioni generali per l’accesso al credito della CDP, in relazione ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, da parte degli organismi di diritto pubblico aventi natura giuridica privatistica, connotati dai seguenti requisiti contestuali: a) istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotati di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; d) che non esercitino attività di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica (quali, a titolo meramente esemplificativo, l’energia, il gas, il servizio idrico integrato, il trasporto pubblico, l’igiene ambientale). Di seguito, per brevità, gli organismi di diritto pubblico sopra definiti sono denominati “Enti” o “ODP”.
Ambito soggettivo. La presente disciplina si applica ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale: a) del Consiglio - Assemblea legislativa regionale; b) della Giunta regionale in distacco presso lo stesso Consiglio.