Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica Clausole campione

Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica. Il concessionario deve garantire che la percentuale di disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica, rilevata nell’intervallo di funzionamento del totalizzatore nazionale e comunque non oltre la fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le 23:00, sia non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile e sia non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera. La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell’intervallo orario previsto. In caso di scostamento rispetto al livello di servizio prestabilito su base giornaliera, sarà applicata una penale di importo pari al movimento netto medio, calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti, realizzato dal concessionario negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria nella quale è stata riscontrata l’indisponibilità. In caso di scostamento rispetto al livello di servizio prestabilito su base mensile sarà applicata, per ogni punto percentuale di scostamento, una penale di importo pari ad un centesimo del movimento netto realizzato dal concessionario nelle quattro settimane di gioco precedenti. Livello di servizio Valore di soglia Intervallo di rilevazione Penale Disponibilità del sistema e della rete telematica 92% dei minuti previsti su base giornaliera 96% dei minuti previsti su base mensile Giornaliero Mensile Movimento netto medio (calcolato sulle 4 settimane di gioco precedenti) realizzato nello stesso intervallo temporale di indisponibilità Un centesimo del movimento netto realizzato nelle quattro settimane di gioco precedenti, per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia Il concessionario è tenuto a garantire il ripristino del sistema in caso di malfunzionamento delle apparecchiature critiche, in particolare i dischi e le unità centrali, 7 giorni su 7, entro 4 ore lavorative, per malfunzionamenti che limitino l’attività di raccolta del gioco, ed entro 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitino l’attività di raccolta del gioco. In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti con limitazione dell’attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di scostamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo pari ad un decimo del movimento netto medio giornaliero realizzato dal concessionario nelle quattro settimane di gioco precedenti. In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti senza limitazione dell’attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di scostamento dal valore di soglia prev...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).