Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiun- tamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblica- zione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.
Disposizioni penali. Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo xxxxx, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Disposizioni penali. 64. art. 206 della legge.
Disposizioni penali. 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 4, 5 o 6 della presente ordinanza è punito confor- memente all’articolo 9 LEmb.
Disposizioni penali. Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'artico- lo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l'impressione che egli detenga un tale diploma, è punibile con l'arresto o con la multa. La negligenza è pure punibile. L'azione giudiziaria spetta ai cantoni.
Disposizioni penali. Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punibili giusta l’arti- colo 23 LDDS.
Disposizioni penali. Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge sarà punito con la multa fino a L. 20.000. Si procederà soltanto su querela di parte contro chi ottiene o comunque concorre a far ottenere pagamenti di canoni superiori a quelli fissati nei contratti o dalla Commissione. La presente legge abroga le leggi, i decreti e le ordinanze precedenti in materia ed entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione. I CAPITANI REGGENTI Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI ff.
Disposizioni penali. Sono puniti con la sanzione amministrativa [1] da L. 20.000 a L. 200.000 [2] coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno. Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con la sanzione amministrativa [1] da L. 100.000 a L. 300.000 [3].
Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca pi˘ grave reato, con líammenda da lire 100000 a lire un milione o con líarresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi pi˘ gravi le pene dellíarresto e dellíammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, líammenda stabilita nel primo comma puÚ presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha la facolt‡ di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo xxxxx, líautorit‡ giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dallíart. 36 del codice penale.
Disposizioni penali. Art. 32 [1] [Note:]