Disposizioni penali Clausole campione

Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiun- tamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblica- zione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.
Disposizioni penali. 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 4, 5 o 6 della presente ordinanza è punito confor- memente all’articolo 9 LEmb. 2 Chiunque viola l’articolo 8 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri e confische.
Disposizioni penali art. 206 della legge.
Disposizioni penali. Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo xxxxx, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Disposizioni penali. Art. 32 [1] [Note:] 1. Articolo abrogato, limitatamente ai veicoli, dall'art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Per la decorrenza dell'abrogazione, vedi, il medesimo art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Articolo da considerarsi applicabile esclusivamente ai natanti soggetti all’obbligo essendo stato abrogato per i veicoli dall’art. 231, primo comma, Codice della Strada a decorrere dal 1° gennaio 1993. Per i veicoli si applicano le seguenti norme del Codice della Strada:
Disposizioni penali. Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge sarà punito con la multa fino a L. 20.000. Si procederà soltanto su querela di parte contro chi ottiene o comunque concorre a far ottenere pagamenti di canoni superiori a quelli fissati nei contratti o dalla Commissione.
Disposizioni penali. Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'artico- lo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l'impressione che egli detenga un tale diploma, è punibile con l'arresto o con la multa. La negligenza è pure punibile. L'azione giudiziaria spetta ai cantoni.
Disposizioni penali. Sono puniti con la sanzione amministrativa [1] da L. 20.000 a L. 200.000 [2] coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno. Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con la sanzione amministrativa [1] da L. 100.000 a L. 300.000 [3].
Disposizioni penali. Sono puniti con la sanzione amministrativa [1] da L. 20.000 a L. 200.000 [2] coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno. Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con la sanzione amministrativa [1] da L. 100.000 a L. 300.000 [3]. (1) Sanzione così sostituita per effetto dell'art.32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda. (2) Importi così elevati per effetto dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 114, comma1 in relazione all'art. 113, comma1, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 100 e lire 1.000. (3) Importi così elevati per effetto dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 114, comma1 in relazione all'art. 113, comma1, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 500 e lire 1.500.
Disposizioni penali. Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punibili giusta l’arti- colo 23 LDDS.