Common use of Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. 1. E' vietata la cessione del contratto a terzi . E’ vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune. 2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. 3. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale. 4. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti. 5. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma 4°, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 6. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al precedente comma 5 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente comma 3° producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 7. E’ ammessa di norma la cessione dei crediti prevista della vigente normativa ai sensi dell’art.117 del Codice dei Contratti. 8. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. 1. E' vietata la cessione del contratto a terzi . E’ vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il ComuneConsorzio. 2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. 3. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale. 4. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti. 5. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma 4°, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 6. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al precedente comma 5 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente comma 3 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 7. E’ ammessa di norma la cessione dei crediti prevista ai sensi della vigente normativa ai sensi dell’art.117 del Codice dei Contratti. 8. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. 1. E' Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è’ vietata la cessione del contratto a terzi . E’ vietato altresì il subentro diretto o indiretto d’appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comunediritto. 2. Non costituisce La Stazione appaltante committente si riserva la facoltà di accettare o meno la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e che il contratto la trasformazione dello status giuridico di cessione, in originale o in copia autenticata ai sensi del soggettod.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sia trasmesso alla Stazione appaltante committente prima dell’emissione del Certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 3. Qualora i candidati In particolare, ai fini dell'opponibilità alla Stazioni appaltante, la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o i concorrentiscrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione appaltante committente debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e di cui al successivo Art. 69, singolila cessione dei crediti da corrispettivo di appalto sarà efficace ed opponibile a questa Stazione appaltante committente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro n. 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. La Stazione appaltante committente, associati nel contratto stipulato o consorziatiin atto separato contestuale, cedanopotrà preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine specialela Stazione appaltante committente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto con questo stipulato. 4. Le cessioni La Stazione appaltante committente si riserva la facoltà di azienda e gli atti accettare o meno mandati irrevocabili di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contrattipagamento. 5. Nei sessanta giorni successivi Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la stazione clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma 4°, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazionicommittente. 6. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al precedente comma 5 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente comma 3° producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 7. E’ ammessa di norma la cessione dei crediti prevista della vigente normativa ai sensi dell’art.117 del Codice dei Contratti. 8. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. 1Fatto salvo quanto previsto all’art. E' vietata la cessione 106 comma 1 lett. d) n. 2 del contratto a terzi . E’ vietato altresì il subentro diretto o indiretto Codice in materia di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune. 2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. 3. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale. 4. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti. 5. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità vicende soggettive dell’esecutore del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essereè fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, laddovea qualsiasi titolo, in relazione alle comunicazioni il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma 4°comma, non risultino sussistere i requisiti il presente Xxxxxxxxx s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. Resta comunque fermo il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa nonché la facoltà per l’Agenzia, una volta risolto il contratto, di commissionare a terzi l’esecuzione in danno delle residue prestazioni contrattuali. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applica il disposto di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 575, 50/2016 e successive modificazioni. 6. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni disposizioni di cui al precedente alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 5 senza che sia intervenuta opposizione13, gli atti di cui al precedente comma 3° produconodel Codice, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 7. E’ è ammessa di norma la cessione dei crediti prevista maturati dall’Appaltatore nei confronti della vigente normativa ai Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991. Ai sensi dell’art.117 dell’art. 48-bis del Codice dei Contratti. 8D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. La cessione dei crediti non L’opposizione potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi attiesercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore.

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Samples: Contratto Normativo Per L’affidamento Dei Servizi Di Riscossione Tributi