Common use of DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO Clause in Contracts

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto o patto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Impresa intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. É vietata E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario dell’appalto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena nullità (vedi art 118 comma 1 d.lgs. 163/06). L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto nel rispetto della disciplina prevista dall’ art. 117 del Dlgs 163/06. la cessione del contratto sotto qualsiasi forma credito La cessione di azienda e ogni atto gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario dell’appalto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ Amministrazione contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o patto contrario è nullo scissione, non abbia effettuate le comunicazioni di dirittocui all’art 117 del D.L.163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’arte ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previ- sti. 27Nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, comma 2con effetti risolutivi sulla situazione in essere, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 laddove ri- tenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 professionale e/o i requisiti di carattere economico e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi presenti in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Impresa intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016capo all’originaria concessionaria. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario dell’appalto degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto danno, ha facoltà di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltantedichiarare risolto il contratto.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. É vietata È fatto assoluto divieto alla Ditta Esecutrice di cedere a qualsiasi titolo il contratto, pena la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto o patto contrario è nullo di dirittorisoluzione dello stesso. La Ditta Esecutrice può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27ma tale cessione, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e effettuata nel rispetto della legge n. 52 del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione subordinata all’accettazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica parte della cessione stessaRegione Campania. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso A tal fine le cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Impresa intende subappaltare ai sensi dell’art. 26crediti, comma 12, della L.P. n. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve nel rispetto del principio di tracciabilità, per essere notificato efficaci dovranno essere notificate alla Stazione appaltanteRegione Campania che potrà opporre il suo eventuale rifiuto con comunicazione da notificarsi nei successivi 45 giorni dalla notifica della cessione. Il contratto In mancanza di formale rifiuto, la cessione si intenderà accettata. In caso di cessione deve recare in ogni caso accettata la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può Regione Campania potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al alla Ditta Esecutrice cedente in base al contratto sottoscritto ed agli artt. 1260 e ss. del Codice Civile. La cessione di appaltoazienda e gli atti di trasformazione, pena l’automatica inopponibilità fusione e scissione relativi alla Ditta Esecutrice non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della cessione alla Stazione appaltantesocietà cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte della Ditta Esecutrice degli obblighi di cui al presente paragrafo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto d’appalto.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. É vietata la cessione E‟ fatto divieto all‟affidataria di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell‟esecutore del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto o patto contrario è nullo disciplinate dall‟articolo 116 del d. lgs. n. 163/2006, il presente contratto a pena di dirittonullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all‟articolo 116 del decreto legislativo citato. L‟affidataria può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse dall‟articolo 117 del d. lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27a banche, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività l‟esercizio dell‟attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessadi appaltatore. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso Le cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Impresa intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti deve devono essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve devono essere notificato notificate al Dipartimento. Si applicano le disposizioni di cui alla Stazione appaltantelegge n. 52/1991. E‟ fatto altresì divieto all‟affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all‟incasso. Ai sensi della determinazione dell‟Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l‟affidataria si impegna a comunicare il CIG n. 6467258621 al cessionario, eventualmente anche nell‟atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti alla società mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell‟affidataria medesima riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell‟affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltantediritto.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. É vietata la cessione Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o patto contrario è nullo in parte il presente contratto, a pena di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica nullità della cessione stessa. La Stazione appaltante Per tutto quanto non accetta in alcun caso previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. Al di fuori delle ipotesi di subappalto autorizzato, è altresì fatto espresso divieto all’Affidatario di affidare l’esecuzione totale o parziale del contratto a soggetti terzi, pena la risoluzione del contratto. Per le cessioni di credito per azienda e gli importi atti di contratto relativi trasformazione, fusione e scissione che interessano l’Affidatario, si applicherà l’articolo 106 del Codice. L’Affidatario può cedere a prestazioni che l’Impresa intende subappaltare ai sensi dell’art. 26terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, comma 12, della L.P. n. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla ma tale cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’AdG. Le cessioni dei crediti deve devono essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve devono essere notificato notificate all’AdG. Si applicano le disposizioni di cui alla Stazione appaltanteLegge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si intende risolto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre diritto, fermo restando il diritto al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltanterisarcimento del danno.

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