SOMMARIO
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
CONTRATTO
PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE ED EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE AUTOGOVERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO INPDAP.
SOMMARIO
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 4
ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 5
ART. 3 DECORRENZA E DURATA 5
ART. 4 MODALITA’ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 6
ART. 5 CORRISPETTIVI 6
ART. 6 MODALITA’ DI CONSUNTIVAZIONE 10
ART. 7 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 11
ART. 8 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 14
ART. 9 COLLAUDI ED ACCETTAZIONE 15
ART. 10 SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI, LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITA’ 15
ART. 11 SUBAPPALTO 17
ART. 12 RESPONSABILI DELLA FORNITURA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 19
ART. 13 DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 19
ART. 14 GARANZIA 20
ART. 15 RISERVATEZZA 21
ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 22
ART. 17 SICUREZZA DEI DATI 23
ART. 18 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA 24
ART. 19 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 25
ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 26
ART. 21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE 27
ART. 22 MONITORAGGIO 28
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 28
ART. 24 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE 31
ART. 25 RECESSO 31
ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 32
ART. 27 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 32
ART. 28 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 00
ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI 33
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE ED EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE AUTOGOVERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (nel seguito indicato come INPDAP o “Istituto”), con sede in Roma, viale X. Xxxxxxxx, 42, Codice Fiscale n. 97095380586, nella persona del Dr. , Dirigente , domiciliato per la carica a Roma presso la sede dell’Istituto
E
La Società , con sede per gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giuridica, in , Via , (iscritta nel Registro delle Imprese di
, col numero iscrizione e Codice Fiscale , partita IVA n. ),
legalmente rappresentata dal Dr. , nato a il / / , giusta
procura speciale a lui conferita da , in qualità di (nominato
con atto del / / ) della predetta Società , autenticata nelle firme dal
Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”; (successivamente indicata come “Impresa”).
PREMESSO
- che a seguito di gara a procedura aperta, aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del d.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, espletata dopo aver acquisito parere favorevole di DigitPA n.
/2011 rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.lgs. 177/2009, è risultata aggiudicataria l’Impresa , al prezzo complessivo di € ,00 ( /00) IVA esclusa, per l’affidamento dei servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente autogoverno del sistema informativo INPDAP;
- che con determinazione n. del / /2011 del Dirigente Dr. , la predetta fornitura è stata aggiudicata alla Impresa ;
Si rende necessario pertanto stipulare il relativo contratto.
Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse, l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e suoi allegati), l’Allegato “B” (Offerta tecnico economica dell’Impresa), l’Allegato ““C” (Documento Unico di Valutazione dai Rischi di Interferenza), l’Allegato “D” (Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1 lettera g) e 29 del Dlgs. 196/2003), l’Allegato “E” (Procura Speciale).
Tutto ciò premesso tra le parti (Istituto e Impresa) come sopra indicate e rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione dei seguenti servizi per la manutenzione, gestione ed evoluzione della componente di “Autogoverno” del sistema informativo INPDAP:
a) Sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) del software applicativo
b) Manutenzione correttiva e adeguativa del software applicativo
c) Assistenza all’avviamento in esercizio del software applicativo
d) Help Desk di II° livello per i problemi applicativi
e) Formazione del personale INPDAP nell’uso delle applicazioni del SIN
f) Conduzione funzionale del software applicativo in esercizio
g) Assistenza sistemistica su ambienti SAP
h) Referenti di Area Funzionale
i) Coordinamento della fornitura.
2. I servizi di cui sopra dovranno essere effettuati secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica dell’Impresa.
ART. 2
NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
1. L’esecuzione del contratto è regolata:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Istituto e l’Impresa relativamente all’oggetto del presente contratto;
- dal Capitolato tecnico;
- dall’Offerta tecnico-economica dell’Impresa;
- dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPDAP, approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 132 del 16.3.2005 e s.m.i ed, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato;
- dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- dal D.L. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i. convertito in legge n. 217 del 17.12.2010;
- dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.
3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’INPDAP prevarranno sugli atti e di documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da INPDAP.
ART. 3 DECORRENZA E DURATA
1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula.
2. I servizi oggetto della fornitura sono complessivamente richiesti dal termine della fase di presa in carico del sistema da parte dell’Impresa per addestramento ad inizio fornitura, di cui al paragrafo 20.6 del Capitolato Tecnico, per 36 mesi. La data di avvio dei servizi sarà
individuata tramite apposito verbale tra le Parti, come specificato nel Capitolato. La durata del contratto si intende estesa fino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di collaudo con esito positivo del software realizzato con questo contratto, per la sua manutenzione in garanzia, come specificato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 13.
3. INPDAP si riserva di non attivare tutti i servizi oggetto della fornitura o di interromperli in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 30 giorni solari. In caso di interruzione, sarà corrisposto all’Impresa, per i servizi a consumo, un corrispettivo pari all’impegno erogato alla data comunicata di interruzione del servizio. Per i servizi a canone, la corresponsione del canone cesserà con il mese successivo a quello in cui ricade la data comunicata di interruzione del servizio. Si intende che fino alla data di interruzione del servizio l’Impresa dovrà continuare a erogare le proprie prestazioni.
4. È da intendersi comunque che la manutenzione in garanzia del software realizzato in esecuzione di questo contratto deve essere assicurata dall’Impresa per un periodo di 12 mesi a partire dalla data del collaudo con esito positivo, a prescindere dalla data di termine degli altri servizi oggetto della fornitura. La garanzia è esclusa per la manutenzione delle componenti software sviluppate in altro contratto e per gli oggetti modificati da un soggetto diverso dall’Impresa stessa.
ART. 4
MODALITA’ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Modalità e luogo di svolgimento delle prestazioni richieste all’Impresa, nonché l’orario di lavoro, sono definiti nel Capitolato Tecnico, in relazione ad ognuno dei servizi di cui al precedente articolo 1 “Oggetto del contratto.
ART. 5 CORRISPETTIVI
1. Il corrispettivo massimo complessivo del contratto, omnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni massime dei singoli servizi oggetto del contratto, è pari a € ,00 ( /00) iva esclusa.
2. Per il servizio di sviluppo e MEV di cui all’art 1, comma 1, lettera a) il corrispettivo sarà
determinato sulla base del numero di Punti Funzione Equivalenti (PFE) realizzati dall’Impresa secondo quanto previsto dal Capitolato e relativi allegati, e calcolati e approvati da INPDAP secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico, moltiplicato per il valore unitario del PFE di cui al successivo comma 14.
3. Per i servizi di cui all’art 1, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) il corrispettivo sarà determinato sulla base del numero di giorni-persona consuntivati dall’Impresa e approvati da INPDAP, calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e relativi allegati, moltiplicato per le tariffe unitarie per singola figura professionale di cui al successivo comma 16.
4. Per i servizi di cui all’art 1, comma 1, lettere b) ed i) il corrispettivo sarà calcolato in canoni mensili secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
5. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del software applicativo di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto a) è stabilito in € ,00 ( /00) calcolato sulla base dell’importo unitario offerto dall’Impresa per la realizzazione di 1 Punto Funzione Equivalente di cui al successivo comma 14 e del numero massimo di PFE sviluppabili ex novo o prodotti da interventi di MEV pari complessivamente a 24.880. Di questi, € ,00 ( /00) (IVA esclusa), costituiscono opzione relativa a interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva che l’Istituto si riserva di attivare dopo il completamento dello sviluppo delle componenti prioritarie, qualora ne ravvisi l’effettiva utilità, nei modo previsti dal Capitolato Tecnico.
Il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, maturerà per ogni intervento di sviluppo e MEV come segue:
- 30% all’approvazione del documento di specifica dei requisiti e Disegno Tecnico (Business Blueprint),
- 40% all’esito positivo del collaudo,
- 30% al rilascio in esercizio.
Il rilascio in esercizio del software realizzato non potrà comunque superare i 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura positiva del collaudo.
I corrispettivi di cui sopra saranno riconosciuti all’Impresa previo svolgimento delle verifiche previste dal Capitolato.
Il prezzo del PFE è comprensivo di ogni attività svolta dall’Impresa nel ciclo di sviluppo del software, prima del suo trasferimento in ambiente di pre-esercizio, e quindi comprende le fasi di raccolta, analisi e specifica dei requisiti, disegno tecnico, codifica, test (fino a quello di integrazione e performance in ambiente di integrazione), fino al supporto al collaudo.
6. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa del software applicativo di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto b) è stabilito in € ,00 ( /00) calcolato sulla base dell’importo unitario del canone mensile per la manutenzione di un singolo Punto Funzione Equivalente di cui al successivo comma 15, moltiplicato per il numero medio di Punti Funzione Equivalenti manutenibili nel mese calcolati come previsto nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.8) e del periodo complessivo di durata contrattuale del servizio, pari a 36 mesi. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato in materia di modalità di adeguamento del canone.
7. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di assistenza all’avviamento in esercizio del software applicativo di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto c) è stabilito in € ,00 ( /00) calcolato sulla base delle tariffe giornaliere di cui al successivo comma 16 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.9.
8. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di Help desk di II° livello per problemi applicativi di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto d) è stabilito in €
,00 ( /00) calcolato sulla base delle tariffe giornaliere di cui al successivo comma 16 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 7.8.
9. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di formazione di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto e) è stabilito in € ,00 ( /00) calcolato sulla base delle tariffe giornaliere di cui al successivo comma 16 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 8.6.
10. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di conduzione funzionale di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto f) è stabilito in € ,00 ( /00) calcolato sulla base delle tariffe giornaliere di cui al successivo comma 16 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 9.10.
11. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di assistenza sistemistica di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto g) è stabilito in € ,00 ( /00) calcolato sulla base delle tariffe giornaliere di cui al successivo comma 16 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 10.7.
12. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di Referenti di area funzionale di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto h) è stabilito in € ,00 ( /00) calcolato sulla base delle tariffe giornaliere di cui al successivo comma 16 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 11.9.
13. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di coordinamento di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto i) è stabilito in € ,00 ( /00) calcolato sulla base del canone mensile pari a € ,00 ( /00) e del periodo complessivo di durata contrattuale del servizio pari a 36 mesi.
14. L’importo unitario per lo sviluppo e manutenzione evolutiva di un punto funzione equivalente (PFE) è stabilito in € ,00 ( /00).
15. L’importo unitario mensile per la manutenzione correttiva ed adeguativa di un punto funzione equivalente è stabilito in € ,00 ( /00).
16. Le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale sono determinate come segue.
Id DigitPA | ID | Ruolo | Tariffa offerta (€ al giorno) | Tariffa offerta (€ al giorno) |
In cifre | In lettere | |||
3.2 CPI | PM | Program manager / Capo progetto S.I. | ||
3.2 CPI | PL | Project Leader | ||
2.2 CSA | CS | Consulente senior | ||
3.1 ABU | C | Consulente / Analista di business | ||
4.1 APR | APS | Analista programmatore senior | ||
4.1 APR | AP | Analista programmatore | ||
7.1 FIT | DS | Formatore IT / Docente Senior | ||
7.1 FIT | DT | Formatore IT / Docente Tutor | ||
5.1 PSI | C IT | Consulente architetture IT | ||
7.3 SIS | SS | Sistemista Senior | ||
7.3 SIS | S | Sistemista |
17. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto sono al netto di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
18. INPDAP si riserva la possibilità di concordare con l’Impresa un meccanismo di “compensazione quantitativa” tra i servizi previsti nella fornitura, fermo restando l’importo complessivo del contratto e la sua durata, allo scopo di regolare eventuali incrementi o decrementi delle quantità e/o delle durate di tali servizi rispetto a quanto previsto nel presente contratto, conseguenti ad esigenze che potranno verificarsi nel corso della durata contrattuale.
19. Le tariffe professionali di cui al comma 16 sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, tutto a suo rischio e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
20. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
21. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale e quella del santo patrono del luogo di svolgimento della prestazione contrattuale.
ART. 6
MODALITA’ DI CONSUNTIVAZIONE
1. Le modalità di conteggio e consuntivazione dei punti funzione equivalenti realizzati dal servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto a) sono definite nel Capitolato Tecnico.
2. La verifica e l’approvazione da parte dell’INPDAP dei SAL degli interventi per lo sviluppo e manutenzione evolutiva nelle modalità descritte nel Capitolato Tecnico (v. § 4.12 e 4.17) costituirà momento di accettazione dei prodotti realizzati e autorizzerà l’emissione di fattura da parte dell’Impresa relativamente a quanto consuntivato nel SAL approvato, nei modi previsti dal Capitolato.
3. Il conteggio dei punti funzione equivalenti sottoposti al servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa di cui al precedente articolo 1, comma 1, punto b) è effettuato trimestralmente nei modi di cui al Capitolato tecnico e ha effetto per il trimestre successivo a quello del conteggio.
4. La consuntivazione dell’impegno in giorni persona per i servizi a presenza di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d), e), f), g), h) è riportata dall’Impresa, per ogni servizio, nel rapporto mensile del servizio, confezionato nei modi previsti per ogni servizio dal Capitolato tecnico. L’approvazione del rapporto mensile, nei modi previsti dal Capitolato tecnico, autorizzerà l’emissione delle fatture da parte dell’Impresa, relativamente al servizio prestato nel periodo di riferimento.
5. Per quanto attiene il servizio di Coordinamento, di cui all’art. 1, comma 1, lett. i), l’approvazione del rapporto mensile del servizio, nei modi previsti dal Capitolato tecnico, autorizzerà l’emissione delle fatture da parte dell’Impresa, relativamente al servizio prestato nel periodo di riferimento.
6. L’approvazione dei rapporti mensili da parte di INPDAP avverrà, di norma, entro 20 (venti) giorni dalla consegna, salvo richieste di modifiche, chiarimenti e/o integrazioni. In nessun caso è prevista una tacita approvazione dei rapporti.
ART. 7
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. L’Impresa potrà emettere fattura per corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo
5 “Corrispettivi” sulla base delle seguenti modalità:
a) per il servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva del software di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), l’Impresa fatturerà mensilmente l’importo maturato per ogni intervento di sviluppo e MEV nel periodo di riferimento, così come previsto al precedente articolo 5, comma 5.
Con l’emissione dell’ultima fattura, dopo il rilascio in esercizio di quanto realizzato, dovranno essere effettuati anche gli eventuali conguagli – a debito o a credito - derivanti dal calcolo dell’importo complessivamente dovuto per l’intervento sulla base dei PFE definitivamente misurati al termine dell’intervento, rispetto alle stime delle fasi precedenti del ciclo di sviluppo del software.
Nel caso di non approvazione da parte di INPDAP della fase di Definizione e quindi di abbandono dell’iniziativa, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo all’Impresa per l’impegno erogato per effettuare la fase di Definizione.
Nel caso di cancellazione di un Obiettivo al termine delle altre fasi di lavoro, per cause non imputabili all’Impresa, saranno riconosciuti all’Impresa i PFE realizzati calcolati secondo le modalità definite nel Capitolato nel § 4.5.6.
Ciò non vale quando la cancellazione è motivata da eccezioni da parte di INPDAP per un mancato adempimento contrattuale da parte dell’Impresa, nel qual caso nulla è dovuto all’Impresa.
b) per il servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) l’Impresa emetterà 12 fatture mensili per ciascun anno di durata del contratto. L’importo delle fatture è commisurato alla quantità di PFE di software oggetto della manutenzione, calcolata come specificato nel Capitolato e nel precedente art. 5, comma 6, al termine di ogni trimestre (con efficacia nel trimestre successivo);
c) per i servizi a presenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), d), e), f), g), h), l’Impresa fatturerà mensilmente l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, così come risultanti dal Rapporto mensile del servizio approvato dall’INPDAP secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico, sulla
base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al precedente articolo 5 comma 16;
d) per il servizio di coordinamento cui all’articolo 1, comma 1, lettera i) l’Impresa emetterà 12 fatture mensili per ciascun anno di durata del contratto.
2. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate dall’Impresa in triplice copia all’INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi, xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. La struttura della fattura dovrà recepire le richieste dell’INPDAP in relazione al dettaglio delle singole voci di costo.
3. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 (convertito in L. n. 217/2010) di modifica dell’art. 5, comma 3, della L. n.136/2010, il codice identificativo di gara - CIG - è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Pertanto, deve essere indicato il CIG N. 22906342F9 su tutte le fatture emesse dall’Impresa.
4. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali:
, conto corrente n° presso la Banca Filiale di
, via , IBAN .
Dovranno essere, altresì, indicati le Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:
AUTORIZZATI CODICE FISCALE GENERALITA'
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l’Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate.
5. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi nei modi previsti dal Capitolato nonché di consegna ed accettazione dei prodotti da parte dell’INPDAP, al netto delle
eventuali penali applicate in funzione di quanto previsto dal presente contratto. Il termine di 60 giorni per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare all’Inpdap la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore ed all’Impresa stessa fatturate, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. INPDAP si riserva di richiedere all’Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. A tal fine l’impresa, entro 3 mesi dalla richiesta comprensiva delle specifiche tecniche dell’INPDAP, si impegna ad inviare le fatture esclusivamente con la fatturazione elettronica di cui al D.lgs. n. 52/2004 e art. 1 com. 209-216 della L. n. 244/2007.
ART. 8
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
9. In caso di pagamento dei corrispettivi di cui all’art.5 oltre i termini di legge, e dopo verifica da parte dell’Istituto dell’effettivo mancato rispetto di tali termini, l’Istituto sarà tenuto a corrispondere interessi per ritardato pagamento, nella misura del saggio
d’interesse legale annuo vigente in Italia al momento dell’accertamento, da parte dell’Istituto, dell’effettivo ritardo.
ART. 9
COLLAUDI ED ACCETTAZIONE
1. Ogni singolo intervento realizzato dall’Impresa sarà sottoposto a collaudo e/o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. Delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale. INPDAP si riserva di effettuare verifiche funzionali periodiche delle realizzazioni e/o dei prodotti per tutta la durata delle attività contrattuali. A fronte di tali verifiche verrà redatto verbale. In caso di esito negativo della verifica sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
2. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Istituto, all’eliminazione degli eventuali vizi, malfunzionamenti e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nell’Offerta tecnica e nel Piano di Qualità, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi del presente comma, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, fossero rilevate anomalie che secondo INPDAP, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. In caso di ripetuti esiti negativi del collaudo, l’Istituto si riserva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. L’esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di collaudo sottoscritto dai rappresentanti dell’INPDAP autori del collaudo e i rappresentanti dell’Impresa presenti alle operazioni.
ART. 10
SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI, LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITA’
1. Le specifiche dei servizi richiesti sono definite nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.
2. I livelli di servizio richiesti e le relative penali per inadempienza sono altresì definiti nel Capitolato Tecnico e nel suo Allegato 2.
3. Le penali saranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’INPDAP nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data del ricevimento della contestazione.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel precedente comma, INPDAP si riserva di richiedere il maggior danno sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’INPDAP l’ammontare di eventuali oneri che dovessero derivare all’Amministrazione, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Impresa stessa.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 15% del corrispettivo globale di cui al precedente art. 5, comma 1, l’INPDAP ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
7. INPDAP, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Art. 14 “Garanzia e manleva”, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo in forza del presente contratto.
ART. 11 SUBAPPALTO
1. Qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell’Istituto.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare a INPDAP e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. L’Impresa si impegna a depositare presso INPDAP almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività,la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione della suddetta certificazione nel termine previsto, INPDAP non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, INPDAP procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di INPDAP, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne INPDAP da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’INPDAP inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INPDAP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
10. In caso di subappalto, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell’aggiudicatario di quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall’Istituto. A tal fine, l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento sarà altresì subordinato alla verifica del rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. e dal D.L 187/2010 convertito in L. n. 217 del 17.12.2010.
11. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti comma, INPDAP può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Solo in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore indicato in sede di gara, l’Impresa potrà richiedere a INPDAP l’autorizzazione alla sostituzione di esso con operatore economico in possesso dei requisiti prescritti per la stessa prestazione oggetto del richiamato subappaltato.
15. INPDAP non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 12
RESPONSABILI DELLA FORNITURA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
1. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa e l’Istituto si comunicheranno reciprocamente mediante lettera, i nominativi dei rispettivi Responsabili della fornitura per l’esecuzione del contratto.
2. INPDAP conserva la più ampia facoltà di organizzare, anche nel corso del rapporto contrattuale, la propria attività di direzione dell’esecuzione, individuando le proprie risorse a ciò dedicate sulla base delle esigenze via via riscontrate, con obbligo dell’Impresa di adottare ogni opportuna misura organizzativa per una corretta relazione con le indicate risorse, senza diritto a maggior compenso.
3. Nel Capitolato tecnico, per ognuno dei servizi oggetto della fornitura, sono definiti gli ulteriori livelli di Responsabilità che l’Impresa e INPDAP dovranno individuare in corso d’opera.
4. Il Responsabile INPDAP di cui al precedente comma 1 potrà richiedere all’Impresa, motivando la richiesta, la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione dovrà avvenire previo accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per l’INPDAP.
5. Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
ART. 13
DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, a INPDAP, al suo personale, a suoi consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
ART. 14 GARANZIA
1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ.
2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b).
3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie
prestate per il pagamento delle penali medesime.
5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione.
6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
ART. 15 RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INPDAP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L’obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
5. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa.
8. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet.
ART. 16
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
Decreto Legislativo n. 196/03 (di seguito definito “Codice”) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni anche con riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Codice medesimo.
2. INPDAP, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del Codice, riconosce che l’impresa dispone delle autonomie operative necessarie, dell’esperienza, delle capacità e dell’affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Pertanto, l’impresa, nell’ambito delle prestazioni oggetto del contratto, effettuerà le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l’impresa con la sottoscrizione dell’atto di cui all’Allegato “D” (Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1 lettera g) e 29 del Dlgs. 196/2003), viene nominata dall’INPDAP Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice.
4. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. I relativi compiti sono descritti nel dettaglio in un separato atto (Allegato “D” al presente contratto), contestualmente sottoscritto tra le parti.
ART. 17 SICUREZZA DEI DATI
1. Il personale dell’impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’impresa garantirà il
rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. L’accesso alle medesime banche dati e/o sistemi da parte di un Sub-appaltatore deve essere autorizzato dall’impresa e da INPDAP ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l’impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
2. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dall’Impresa per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti dal Contratto; tali dati non potranno, inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall’Impresa a terze parti, ad eccezione dei sub appaltatori. L’Impresa non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
3. Nell’ambito dell’erogazione dei servizi previsti nel presente contratto l’Impresa garantirà il rispetto delle procedure di sicurezza tecniche/organizzative previste dagli standard dell’Istituto.
4. l’Impresa si impegna a comunicare preventivamente all’Istituto i nominativi del personale designato per gli interventi da effettuare presso le sedi dell’Istituto.
ART. 18
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
1. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto in base a disposizioni di legge obbligatorie nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.. Eventuali disposizioni interne dell’INPDAP a tali norme di legge verranno comunicate all’Impresa secondo modi e termini definiti nel Capitolato Tecnico o, laddove non presenti nel Capitolato, secondo modalità da concordare tra le parti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’INPDAP.
2. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’INPDAP o da terzi da essa delegati, nonché di dare immediata comunicazione all’INPDAP di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
3. INPDAP si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, INPDAP, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno, ha facoltà di applicare le penali contrattuali o, in casi di particolare gravità, di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 19
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1. L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 e s.m.i. e dal D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. Si richiamano inoltre le norme tutte di cui alla L.123/2007 e quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. L’Impresa dichiara sotto la propria responsabilità di essere a norma per quanto prescritto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in merito alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
6. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
7. L’Impresa si impegna a intrattenere con l’INPDAP, i suoi dipendenti, e con i suoi fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’INPDAP, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola.
ART. 20
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. L’Impresa non può cedere in nessun caso e in nessun modo il contratto a terzi.
2. L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte di INPDAP.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto e di procedere all’incasso del deposito cauzionale definitivo.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006
ART. 21
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne l’INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’INPDAP.
3. L’INPDAP informerà prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma ai fini dell’intervento della medesima Impresa in giudizio.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l’Impresa ottenga, senza onere alcuno per l’Istituto, il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART. 22
MONITORAGGIO
1. L’Impresa prende atto che l’INDAP si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente per i contratti informatici di grande rilievo di cui al d.Lgs 39/1993 e s.m.i..
2. L’Impresa si impegna a permettere l’accesso all’INPDAP e/o all’organismo di monitoraggio eventualmente designato da INPDAP sia al sistema di documentazione e gestione del proprio Sistema di Qualità, sia al sistema di gestione della documentazione prodotta in esecuzione del contratto, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa l’integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto che è onere dell’Impresa stessa predisporre.
3. L’Impresa si impegna ad accettare ed a collaborare con le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dall’Istituto, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma EN ISO 19011:2003 o successiva normativa relativa al settore.
4. L’Impresa si impegna altresì ad inviare tempestivamente all’INPDAP la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza dell’organismo di certificazione della qualità, relative al mantenimento delle certificazioni di qualità richieste dal contratto.
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. INPDAP ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi:
▪ in caso di ripetuti inadempimenti dell’Impresa non dovuti a cause imputabili all’Istituto o a forza maggiore - In tal caso, l’Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, oltre che procedere alla richiesta del danno;
▪ per gravi e recidive violazioni delle norme sicurezza accertate in contraddittorio fra la INPDAP e l’Impresa; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’Impresa.
2. INPDAP, accertato l’inadempimento, lo contesterà all’Impresa mediante apposita lettera
raccomandata a.r. nella quale fisserà all’Impresa un termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza del termine, l’inadempimento persista, INPDAP avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto e di ritenere definitivamente le cauzioni, ove esse non siano state ancora restituite, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno. In ogni caso resta salva la facoltà di INPDAP di procedere all’esecuzione del contratto in danno dell’Impresa.
3. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, INPDAP può risolvere il contratto di appalto senza preavviso nei seguenti casi:
• qualora l’Impresa ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante fuori dai casi in cui ciò è consentito;
• nel caso in cui sia stato depositato contro l’Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all’art. 135 X.Xxx 163/2006;
• allorché l’Impresa non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora, la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte;
• per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 1676 c.c.;
• in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l’Impresa non provveda alla immediata regolarizzazione su espressa diffida della stazione appaltante.
• In caso di mancato rispetto dell’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione del contatto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;
• In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010 comporta la risoluzione di diritto;
• per ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
4. In caso di risoluzione per colpa dell’Impresa, INPDAP è liberato da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
5. Il presente contratto verrà risolto anche nel caso in cui l’Impresa perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura attraverso la quale si è aggiudicata il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo.
6. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l’Impresa non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Tuttavia, quando la situazione di inadempienza dovuta a forza maggiore si prolunghi in modo da ledere in maniera consistente l’interesse dell’Istituto al mantenimento in vita del contratto, ovvero sia di natura o consistenza tale da far venir meno l’interesse alla
prosecuzione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da INPDAP, senza addebito di responsabilità per l’Impresa.
ART. 24
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE
1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del
D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dalla stessa Impresa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte di INPDAP della garanzia prestata; resta salvo, in ogni caso, il diritto di INPDAP al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’accertamento negativo dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.231/2001, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In tali ipotesi il Contratto si intende risolto di diritto, anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, e INPDAP avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento del eventuale maggior danno.
3. Il presente contratto è altresì condizionato in via risolutiva all’esito del controllo degli accertamenti antimafia; nell’ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte di INPDAP della garanzia prestata; resta salvo, in ogni caso, il diritto di INPDAP al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 25 RECESSO
1. INPDAP avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso
di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r.
2. In caso di recesso, l’Impresa avrà diritto al pagamento dei servizi prestati, purché effettuati correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile.
ART. 26
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura dell’Impresa.
ART. 27 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa si obbliga all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010.
2. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l’aggiudicatario dovrà comunicare all’Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle finalità indicate nella citata Xxxxx, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. L’impresa aggiudicataria si obbliga, in caso di ricorso al subappalto previamente autorizzato, ad inserire le seguenti clausole di relative agli obblighi di tracciabilità:
a) L’impresa (…………..…), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (………...) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’INPDAP, identificato con il CIG N. , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
b) L’impresa (…………..…), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (……….. ), si impegna a dare immediata comunicazione a INPDAP della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
c) L’impresa (………………), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta ( ), si impegna ad inviare copia del presente contratto a INPDAP.
ART. 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito in Roma; si applicano le disposizioni previste dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C. e s.m.i. e dall’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006.
2. Per ogni controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, non devoluta al giudizio del Collegio Arbitrale di cui al precedente comma, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI
1. A norma dell’art. 11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che il presente contratto potrà subire aumenti nella misura massima di un quinto dell’importo contrattuale.
L'Impresa L’Istituto
Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 10 (specifiche dei servizi richiesti, livelli di servizio, penalità), 16 (Protezione dati personali e consenso al trattamento dei dati), 23 (risoluzione del contratto), 24 (condizioni particolari di risoluzione), 25 (recesso), 27 (tracciabilità dei flussi finanziari) e 28 (clausola compromissoria).
L'Impresa L’Istituto
Roma,