Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Schema di Contratto
per la fornitura di licenze del sistema operativo Microsoft Windows 7 Enterprise
per le postazioni di lavoro INPDAP
SOMMARIO
ART. 1 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 5
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 6
ART. 3 DECORRENZA E DURATA 6
ART. 4 CORRISPETTIVI 6
ART. 5 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 7
ART. 6 GARANZIA 8
ART. 7 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 9
ART. 8 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 9
ART. 9 RESPONSABILI DELLA FORNITURA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 10
ART. 10 RISERVATEZZA 10
ART. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 11
ART. 12 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA 12
ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 13
ART. 14 SUBAPPALTO 13
ART. 15 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE 14
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 17 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 16
ART. 18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 17
ART. 19 FORO COMPETENTE 17
ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI 17
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LICENZE DEL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 7 ENTERPRISE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (nel seguito indicato come INPDAP o “Istituto”), con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale
n. 97095380586, nella persona del Dr. , Dirigente dell’ufficio della Direzione Centrale , domiciliato per la carica a Roma presso la sede dell’Istituto
E
La Società , con sede per gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza
giuridica in , iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero di iscrizione
in data / / , Codice Fiscale e p.iva numero
(successivamente indicata come “Impresa”), legalmente rappresentata da ,
C.F. , nato a ( ) il / / , domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di Procuratore Speciale con legale rappresentanza (giusta procura autenticata nella firma in data / / , dal Notaio ).
PREMESSO CHE
- INPDAP dispone di circa 9.000 postazioni di lavoro (fisse e portatili) date in uso al proprio personale, sulle quali è attualmente installato il sistema operativo Windows XP o Windows 7 O.E.M.;
- il processo di adeguamento e riorganizzazione delle infrastrutture Microsoft presenti presso INPDAP, che ha portato a sviluppi notevoli degli ambienti anche in ottica telelavoro, virtualizzazione, gestione documentale, collaboration etc, prevede necessariamente l’evoluzione anche del sistema operativo delle postazioni di lavoro verso un sistema operativo più recente, ovvero Windows 7 ES per i seguenti principali motivi:
• Windows XP è una piattaforma rilasciata nel 2001 ed è ormai vicina alla fine del
suo ciclo di supporto da parte di Microsoft, che già non prevede il rilascio di ulteriori aggiornamenti, oltre l’ultimo Service Pack 3 che è stato rilasciato nel 2008,
• la conferma di una progressiva riduzione del parco mondiale dei pc desktop con Windows XP viene anche dai produttori di hardware che ormai rilasciano i nuovi pc con Windows 7 preinstallato e rendono disponibili i driver principalmente per questo sistema operativo,
• la medesima situazione si ha con le aziende che sviluppano software, che già privilegiano Windows 7 come ambiente di riferimento per la compatibilità con le proprie applicazioni e non rilasciano più aggiornamenti e manutenzioni per le applicazioni utilizzate in ambiente XP. Continuare a mantenere Windows XP come piattaforma può quindi tradursi in costi ulteriori per la necessità di supporto specifico, da acquisire ad hoc per le esigenze dell’Istituto,
• le compatibilità con altri prodotti Microsoft di recente rilascio sono sempre più ridotte e potrebbe risultare difficoltoso se non addirittura impossibile gestire in futuro i disallineamenti,
• La sicurezza, da quando non saranno più rilasciati aggiornamenti da Microsoft, non è più garantita. Windows 7 ES offre inoltre maggiori funzionalità di sicurezza, sia rispetto a Windows XP e Vista, sia anche rispetto a Windows 7 O.E.M.
• Windows 7 ES ha un browser internet che offre un’interfaccia semplificata per la ricerca di informazioni in grado di far comprendere meglio i risultati delle ricerche evidenziando quelli più attinenti. Ciò include l’introduzione di indicatori che indicano la rilevanza di un risultato e l’utilizzo di suggerimenti nell’inserimento delle parole su cui cercare che aiutano gli utenti a definire meglio l’ambito della ricerca.
• Windows 7 ES ha opzioni per la gestione del risparmio energetico che migliorano la durata della batteria e quindi riducono l’impatto di un pc sull’ambiente attraverso una corretta gestione dell’energia;
- per quanto su esposto, si ritiene quindi necessario procedere alla migrazione del sistema operativo attuale delle postazioni di lavoro INPDAP passando a Windows 7 ES, che,
dopo un opportuno periodo dal suo rilascio sul mercato, si è dimostrato in grado di fornire le necessarie prestazioni e livelli di sicurezza attesi da un contesto come quello INPDAP;
- il processo di migrazione deve essere avviato subito in quanto è necessario completarlo prima della scadenza del contratto vigente per la gestione delle postazioni di lavoro (febbraio 2012);
- con l’occasione, l’Istituto ritiene altresì necessario provvedere al passaggio delle licenze Windows 7 O.E.M. già installate sulle pdl INPDAP (circa 1.500) alla versione Enterprise (ES);
- per acquisire le suddette licenze di Windows 7 ES per le proprie postazioni di lavoro l’Istituto ha bandito una gara a procedura aperta, da aggiudicare al prezzo più basso, aggiudicata all’Impresa con determinazione n. del / /2011 del Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Centrale Sistemi Informativi dell’Istituto (DCSI).
Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse, l’Offerta Tecnica economica dell’Impresa e i suoi allegati, la Procura Speciale, la ricevuta di pagamento del CIG N. .
Tutto ciò premesso tra le parti (Istituto e Impresa) come sopra indicate e rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
1. L’esecuzione del contratto è regolata:
- dalle clausole del presente contratto, ivi inclusi gli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Istituto e l’Impresa relativamente all’oggetto del presente contratto;
- dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPDAP, approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 132 del 16.3.2005 e s.m.i ed, in
mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato;
- dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- dal D.L. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i. convertito in legge n. 217 del 17.12.2010.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura delle licenze d’uso dei prodotti Microsoft indicati nella tabella che segue, inclusa la loro software assurance per 15 mesi.
Tabella 1 – Prodotti della fornitura
Descrizione prodotto | Part Number | Quantità |
WinPro UpgrdSAPk OLP XX Xxx | XXX-00000 | 0.000 |
XxxXxx XX XXX XX Gov | FQC-02398 | 1.500 |
ART. 3 DECORRENZA E DURATA
1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula ed ha validità fino al compimento dei 15 mesi di manutenzione in garanzia di quanto fornito, che decorrono dai termini indicati nel Capitolato Tecnico.
ART. 4 CORRISPETTIVI
1. Il corrispettivo massimo complessivo per la fornitura di cui all’art. 2 è pari a €
,00 ( /00) + iva.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è composto dalle seguenti voci:
a) € ,00 ( /00) + iva per la fornitura di 7.500 licenze del prodotto WinPro UpgrdSAPk OLP NL Gov, di cui € ,00 ( /00) + iva per la manutenzione in garanzia per 15 mesi;
b) € ,00 ( /00) + iva per la fornitura di 1.500 licenze del prodotto WinPro SA OLP NL Gov, di cui € ,00 ( /00) + iva per la manutenzione in garanzia per 15 mesi.
3. I corrispettivi di cui sopra saranno riconosciuti all’Impresa previa verifica da parte di INPDAP, nei modi di cui al successivo Art. 7.
4. Tutti i corrispettivi indicati nel presente contratto sono al netto di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
5. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
ART. 5
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Per quanto riguarda i corrispettivi relativi a quanto previsto all’art. 2, l’Impresa fatturerà l’importo dovuto alla consegna. L’importo sarà corrisposto previo collaudo positivo di quanto fornito, effettuato da parte del personale INPDAP incaricato, nei modi di cui al successivo art. 7. Dalla data di collaudo, decorreranno i quindici mesi della manutenzione in garanzia.
2. Le fatture dovranno essere inviate dall’Impresa in triplice copia all’INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi, xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. La struttura della fattura dovrà recepire le richieste dell’INPDAP in relazione al dettaglio delle singole voci di costo.
3. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 (convertito in L. n. 217/2010) di modifica dell’art. 5, comma 3, della L. n.136/2010, il codice identificativo di gara - CIG - è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, deve essere indicato il CIG su tutte le fatture emesse dall’Impresa.
4. I pagamenti saranno disposti a favore della Impresa, mediante accrediti presso gli istituti di credito specificati secondo le modalità di cui all’art. 17 del presente contratto e all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010. Dovranno essere, altresì, indicati le Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
5. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l’Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate.
6. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di fine mese fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto previsto dal presente contratto. Il termine di cui sopra per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
7. INPDAP si riserva di richiedere all’Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. A tal fine l’impresa, entro 3 mesi dalla richiesta comprensiva delle specifiche tecniche dell’INPDAP, si impegna ad inviare le fatture esclusivamente con la fatturazione elettronica di cui al D.lgs. n. 52/2004 e art. 1 com. 209-216 della L. n. 244/2007.
ART. 6 GARANZIA
8. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza degli obblighi stessi, l’Impresa presenterà fidejussione bancaria di € ,00 ( /00) corrispondente al 5% del valore complessivo del contratto, corrispondente al 5% del valore complessivo del contratto, importo così ridotto in quanto l’Impresa possiede la certificazione del proprio sistema qualità rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, come previsto dall’art. 113, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
9. La garanzia sarà restituita al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento
dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte dell’impresa, di tutti gli obblighi contrattuali.
ART. 7
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
1. Le modalità di svolgimento della fornitura sono descritte nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati (Contratto Microsoft Open License 20101124090356 (Dec2010)).
2. La fornitura descritta all’art. 2 dovrà avvenire mediante consegna elettronica delle licenze al funzionario INPDAP incaricato, di cui al successivo art. 9.
3. L’Impresa si impegna ad effettuare la consegna entro 30 (trenta) giorni solari dalla stipula del contratto.
4. L’Istituto collauderà, riservandosi di farlo anche solo a campione, i prodotti consegnati, per verificare che corrispondano a quanto richiesto in questo contratto.
5. A seguito dell’esito positivo delle attività di verifica e collaudo di cui al precedente comma verrà redatto un apposito Verbale di consegna, sottoscritto dall’Impresa e da INPDAP; tale Xxxxxxx avrà valore di accettazione dei prodotti da parte di INPDAP. Nel caso in cui l’esito delle verifiche fosse negativo, l’Impresa avrà 15 giorni per la riconsegna dei prodotti. Anche la nuova consegna sarà sottoposta a verifica da parte di INPDAP nei modi di cui sopra.
ART. 8
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
1. La licenze software oggetto della fornitura, di cui all’art. 2, dovranno essere consegnate a INPDAP entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine previsto per la consegna, verrà applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00).
ART. 9
RESPONSABILI DELLA FORNITURA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
1. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa e l’Istituto si comunicheranno reciprocamente, mediante lettera, i nominativi dei rispettivi Responsabili della fornitura per l’esecuzione del contratto.
2. Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
3. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere trasmessa via email.
ART. 10 RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei
rapporti attualmente in essere con l’INPDAP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L’obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
5. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa.
8. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet.
ART. 11
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 (di seguito definito “Codice”) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni anche con riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25
del Codice medesimo.
2. INPDAP, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del Codice, riconosce che l’impresa dispone delle autonomie operative necessarie, dell’esperienza, delle capacità e dell’affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
ART. 12
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
1. L’Impresa si impegna a fornire, durante tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori oneri per l’Istituto, gli aggiornamenti del software (successive release o nuove versioni) oggetto della presente fornitura.
2. L’Impresa dichiara sotto la propria responsabilità di essere a norma per quanto prescritto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in merito alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
3. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
4. L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto alla categoria o alla località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza o fino alla loro sostituzione.
5. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ART. 13
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. L’Impresa non può cedere in nessun caso e in nessun modo il contratto a terzi.
2. L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte di INPDAP.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006
ART. 14 SUBAPPALTO
1. Non è ammesso il subappalto.
ART. 15
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
2. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Qualora venga promossa nei confronti dell’INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne l’INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’INPDAP.
4. L’INPDAP informerà prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma ai fini dell’intervento della medesima Impresa in giudizio.
5. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l’Impresa ottenga, senza onere alcuno per l’Istituto, il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. INPDAP ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi:
▪ in caso di ripetuti inadempimenti dell’Impresa non dovuti a cause imputabili all’Istituto o a forza maggiore - In tal caso, l’Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto oltre che procedere alla richiesta del danno;
▪ per gravi e recidive violazioni delle norme sicurezza accertate in contraddittorio fra la INPDAP e l’Impresa; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’Impresa.
2. INPDAP, accertato l’inadempimento, lo contesterà all’Impresa mediante apposita lettera raccomandata a.r. nella quale fisserà all’Impresa un termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza del termine, l’inadempimento persista, INPDAP avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno. In ogni caso resta salva la facoltà di INPDAP di procedere all’esecuzione del contratto in danno dell’Impresa.
3. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, INPDAP può risolvere il contratto di appalto senza preavviso nei seguenti casi:
• qualora l’Impresa ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante;
• nel caso in cui sia stato depositato contro l’Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all’art. 135 X.Xxx 163/2006;
• In caso di mancato rispetto dell’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione del contatto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;
• In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ex art. 3, numero 8), comma
9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010, comporta la risoluzione;
• per ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
4. In caso di risoluzione per colpa dell’Impresa, INPDAP è liberato da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
5. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l’Impresa non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Tuttavia, quando la situazione di inadempienza dovuta a forza maggiore si prolunghi in modo da ledere in maniera consistente l’interesse dell’Istituto al mantenimento in vita del contratto, ovvero sia di natura o consistenza tale da far venir meno l’interesse alla prosecuzione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da INPDAP, senza addebito di responsabilità per l’Impresa.
ART. 17
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai
sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura dell’Impresa.
ART. 18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa si obbliga all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010.
2. Pertanto, entro 7 giorni dalla data della stipula del contratto, pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l’aggiudicatario dovrà comunicare all’Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle finalità indicate nella citata Xxxxx, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
ART. 19
FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI
1. A norma dell’art. 11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che il presente contratto potrà subire aumenti nella misura massima di un quinto dell’importo contrattuale.
L'Impresa L’Istituto
Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 11 (Protezione dati
personali e consenso al trattamento dei dati), 16 (risoluzione del contratto), 18 (tracciabilità dei flussi finanziari).
L'Impresa L’Istituto
Roma,