Common use of Divieto di cessione del contratto e subappalto Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto e subappalto. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

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Samples: Contratto

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità della cessione medesima. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore inadempimento da parte del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione delle attività Fornitore degli obblighi di cui al Contrattopresente articolo, l’Aggiudicatario potrà avvalersi la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura. E’ ammesso il subappalto ai sensi di quanto previsto dall’artdell’art.118 del D.lgs. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, n.163/06 nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto contratto. Il Fornitore deve in tal caso aver dato indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguonola relativa misura percentuale. In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°. L’esecuzione fronte al Committente delle prestazioni affidate subappaltate. L'affidamento in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto sarà è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato - che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso Soresa e la/e Amministrazione/i servizi Contraente/i interessata/e le parti di servizi che intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) venti giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto relative prestazioni; - che al momento del deposito del contratto di subappalto medesimo, trasmettendo l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi prescritti dal Xxxxxx Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se il possesso dei motivi di esclusione requisiti generali di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di all'articolo 38 del Codice Appalti; - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, corredato alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della documentazione tecnicalegge 31 maggio 1965, amministrativa n. 575, e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:successive modificazioni.

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Samples: Convenzione

Divieto di cessione del contratto e subappalto. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. contratto stipulato Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto sarà è sottoposto alle seguenti condizioni: • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi prescritti dal Xxxxxx Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve dovrà essere effettuata rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale ; tale termine può potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della alla metà. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

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Samples: Contratto

Divieto di cessione del contratto e subappalto. In conformità a Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione. Si dà atto dell’impossibilità per l’amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 105117 del D.lgs. 163/2006, comma 1°la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto . E’ consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni in quanto si dà atto che in sede di offerta, ai sensi dell’ art. 18 del CodiceD.Lgs. n. 163/2006 l’Impresa A.G.R. S.r.l. ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: parte delle lavorazioni rientranti nella categoria OG 1 opere edili: ponteggi, intonaci, trasporti e conglomerati cementizi nella misura stabilita dalla vigente legge 30%; non è fatto divieto all’Appaltatore consentito, così come dichiarato dalla stessa Impresa, il subappalto di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codicelavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in caso di modifiche soggettiveforma singola o associata. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il ContrattoSi dà atto che, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’artdisposto dal comma 2 lettera b) dell’art. 105 31 del Codice D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’appalto o nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile l’Amministrazione provvederà ad acquisire d’ufficio il DURC in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltantecorso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 8°. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 3 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:articolo 31.

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Samples: Contratto Di Appalto Repubblica Italiana

Divieto di cessione del contratto e subappalto. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è È fatto assoluto divieto all’Appaltatore al Concessionario di cedere il relativo Contratto stipulatocontratto di appalto del Servizio in concessione. Resta fermo quanto previsto all’artÈ consentito il subappalto, così come disciplinato dall’art. 106, comma 1°, lett30 e dall’art. d) 174 del Codice, in caso di modifiche soggettive. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L’esecuzione delle attività in subappalto resta subordinata, sotto pena di cui al Contrattorisoluzione del contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti all’assenso della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con , che dovrà accertare il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza possesso dei requisiti occorrenti in capo ai subappaltatori alla ditta subappaltatrice proposta prima dell’esecuzione. Non è considerato subappalto l’affidamento a Ditta esterna dell’esecuzione dei motivi servizi di esclusione seguito elencati: - pulizia dei piazzali; - taglio erba e manutenzione verde; - derattizzazione e disinfestazioni e sanificazioni; - monitoraggi ambientali; - trasporto compost all’utilizzo; - trasporto dei rifiuti solidi e liquidi provenienti dalle attività dell’impianto ad impianti esterni di smaltimento autorizzati. In tal caso la Ditta deve essere in possesso delle relative iscrizioni all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti. Per l’affidamento dei servizi di cui all'artsopra resta fermo l’obbligo di rispetto di quanto disciplinato in materia di contratti pubblici e Codice dell’Ambiente. 80 È fatto inoltre divieto di cessione totale o parziale del Codicecontratto. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel Nel caso di raggruppamento temporaneocontravvenzione a tale divieto, società o consorziola cessione si intenderà nulla e l’Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dalla relativa richiestaProvincia. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti Ogni cessione di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione credito non autorizzata è da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:ritenersi nulla.

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Samples: www.provincia.nuoro.it

Divieto di cessione del contratto e subappalto. In conformità E’ vietata, a quanto stabilito dall’art. 105pena di nullità, comma 1°, la cessione totale o parziale del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguonocontratto. In caso di subappaltoviolazione del divieto. L’azienda ha diritto alla risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido limiti e con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore modalità previste dall’art. 105116 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, comma 8°che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda di quanto subappaltato. L’esecuzione L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% della prestazione principale; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata; - l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il Nel contratto di subappalto, corredato a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un’apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del contratto affidato, Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La ditta dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve Il subappalto dovrà comunque essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso autorizzato con formale atto dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneosubappalto occulto, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola voltalegislazione vigente, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia provvedutoverso l’azienda, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti sia eventualmente verso terzi, di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o qualsiasi infrazione alle norme degli atti di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione gara da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metàdel subappaltatore. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:In tale ipotesi, l’azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

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Samples: www.aulss4.veneto.it