Common use of Dotazione tecnica minima Clause in Contracts

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla presente procedura a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedura. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Gestione Dei Servizi Di Medicina Di Primo Soccorso, Medicina Preventiva E Legale, Accordo Quadro Di Gruppo, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Trasporto Valori Postali

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla presente procedura a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedura. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Confronto Competitivo Per La Fornitura Di Carta Uso Mano Bassa Grammatura in Bobina FSC Mix, Appalto Per Servizi Di Vigilanza

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla presente procedura a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedura. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri, Capitolato Speciale d'Oneri

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membromem- bro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima suddetta normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale multilate- rale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento stru- mento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendocostituen- do, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consor- zio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Appalto Per Servizi Di Pianificazione E Organizzazione Eventi

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprovacomprova , e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e Poste da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sigilli Di Sicurezza

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente del Parlamento europeo e del Consiglio ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale bilate- rale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprovacomprova , e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà do- vrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario or- dinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio Consor- zio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.LgsD.lgs. 50/2016, dal legale rappresentante rappre- sentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore procurato- re di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci ef- ficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla previsti dalla normativa vigente del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. n. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente Bravo Solution e Poste da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Gestione Dei Servizi Di Medicina Di Primo Soccorso, Medicina Preventiva E Legale

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla presente proceduragara di appalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla previsti dalla normativa vigente del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. n. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente Bravo Solution e Poste da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi in Materia Di Sorveglianza Sanitaria

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativasuddetta direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pianificazione E Monitoraggio

Dotazione tecnica minima. Dotazione Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo: La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la partecipazione alla presente procedura a) creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: - il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; b) ; - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) direttiva; - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea Europea e Paesi paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa A tal fine è necessario indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente. E’ onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti: ▪ (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all’interno del Portale fornitori; ▪ (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione inserimento del documento stesso nel sistema. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale); 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto; 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative). Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. RTI o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e RTI costituito/costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante delle Imprese partecipanti al RTI o RTI/Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 45, comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedura. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.lettera

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Agenzia Viaggi E Del Servizio Di Gestione Integrata Delle Trasferte

Dotazione tecnica minima. Dotazione Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo: La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la partecipazione alla presente procedura a) creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; b) ; il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) direttiva; il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea Europea e Paesi paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa A tal fine è necessario indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Si fa presente che sul Portale fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. Coni Servizi effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). E’ necessario effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione inserimento del documento stesso nel sistema. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale); il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto; il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative). Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. raggruppamento o Consorzioconsorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo raggruppamento già costituito/da costituirsi o come Consorzio consorzio ordinario costituendoda costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante delle imprese partecipanti al RTI o Consorzioraggruppamento/consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio consorzio ordinario già costituito nonché come Consorzio consorzio di cui all’art. 45 34, comma 21, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata delle imprese consorziate indicate dal Consorzio consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e Coni Servizi da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesterichiesta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla presente proceduraprocedura Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx- host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta tecnica/economica, è, altresì, obbligatorio il possesso, (laddove espressamente indicato) da parte del legale rappresentante o procuratore sottoscrittore dell’Allegato A “Istanza di ammissione”, di un certificato di firma digitale, in corso di validità alla data di apposizione della firma, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Sono, altresì, ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 comma 4, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. Poste Italiane effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa, una volta scaricato/i in locale il /i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Autority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Si suggerisce, pertanto, alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedura. N.B. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. n. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e Poste da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla previsti dalla normativa vigente del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprovacomprova , e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. n. 82/2005 e s.m.i. ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e Poste da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Capitolato Speciale D’oneri

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprovacomprova , e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sacchi Grandi

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla previsti dalla normativa vigente del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprovacomprova , e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Appalto Per Servizi Di Vigilanza

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla presente procedura ad) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; be) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; cf) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedura. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Appalto

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente del Parlamento europeo e del Consiglio ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale bilate- rale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprovacomprova , e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà do- vrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.LgsD.lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore procura- tore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata con- sorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci ef- ficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla al presente proceduraappalto a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativadirettiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprovacomprova , e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente proceduragara. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura a Noleggio, Consegna E Montaggio Di Prefabbricati Monoblocco

Dotazione tecnica minima. Dotazione Per poter partecipare alla presente gara è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima ri- portata al seguente indirizzo: Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta tecnica ed economica, è altresì obbligatorio il possesso, (laddove espressamente indicato) da parte del legale rappresentante o procuratore sottoscrittore dell’Allegato A “Istanza di ammissione alla gara”, di un certificato di firma digitale, in corso di va- lidità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGITPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la partecipazione alla presente procedura a) creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisi- ti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 comma 4, del D.Lgs. 82/2005 certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: • il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; b) ; • il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso pos- sesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) direttiva; • il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare in- dicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Poste effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale e, nel caso di verifica con esito negativo, una volta scaricato/i in lo- cale il /i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. RTI o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo RTI o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 34, comma 21, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedura. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.lettera

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Samples: Accordi Quadro Per La Fornitura in Full Rent Di Autoveicoli

Dotazione tecnica minima. Dotazione Per poter partecipare alla presente gara è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indi- xxxxx: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx. Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta economica, è altresì obbligatorio il possesso, (laddove espressamente indicato) da parte del legale rappresentante o pro- curatore sottoscrittore dell’allegato “Istanza di ammissione alla gara”, di un certificato di firma digitale, in corso di validità alla data di apposizione della firma, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGITPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. 82/2005) generato mediante un di- spositivo per la partecipazione alla presente proceduracreazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rila- sciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 comma 4, del D.lgs. 82/2005 certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguen- ti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativadirettiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione l'U- nione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà sa- rà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.). N.B.: Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. Poste Italiane effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Autority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Si suggerisce, pertanto, alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione sottoscrizio- ne del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera let- tera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, Consorzio nonché dal legale rappresentante rappre- sentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedurapre- sente gara. N.B. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conser- vazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.lgs. n. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ul- teriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente Bravo- Solution e Poste da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti sot- toscritti secondo la modalità sopra richiesterichiesta.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carta

Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla presente procedura a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima normativa; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come R.T.I. o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: - in caso di partecipazione come R.T.I. costituito e costituendo o come Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; - in caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all’art. 45 65 comma 2, lettera b), c) o cd) del D.Lgs. 50/201631 marzo 2023, n. 36, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente procedura. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richieste.

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri