Doveri del Collaboratore Clausole campione
Doveri del Collaboratore. Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e/o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore medesimo. Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia nel rag- giungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione. In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l’altro, l’obbligo di:
1) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo collettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e ri- servatezza;
2) nei rapporti con l’utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia conoscenza, nel rispetto delle indicazioni fomi- te;
3) mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta informata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
4) attenersi, nell’ambito di professionalità e criteri organizzativi propri, alle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione;
5) avere cura dei beni a lui affidati;
6) non utilizzare beni e strumenti preordinati all’espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del Commit- tente;
7) astenersi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei relativi programmi messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il Collaboratore nell’esecuzione della prestazione tutela gli interessi del Committente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione utile per valutare l’andamento dell’attività.
