Common use of Doveri del personale Clause in Contracts

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per l’esecuzione, la disciplina, la sicurezza e l’igiene del lavoro; - il divieto di concorrenza, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiunti, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno i rapporti con loro alla collaborazione e al rispetto. E’ vietato ai dipendenti ritornare nei locali di lavoro ed intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazione. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus, Ipotesi Di Accordo Definitivo

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario Qualora all’Ente datore di lavoro concordato possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e nel le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo stabilitoben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Sono altresì consideratiDetto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970, nel rispetto negli arttn. 300. 2104 La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e 2105 c.c., obblighi i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per l’esecuzione, la disciplina, la sicurezza e l’igiene del lavoro; - il divieto di concorrenza, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiunti, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno superiori imposteranno i rapporti con loro alla a sensi di collaborazione e al di rispetto. E’ È vietato ai dipendenti alla lavoratrice ed al lavoratore ritornare nei locali di lavoro ed e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazionedalla Direzione dell’Ente. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto È vietato altresì sostare durante le ore di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di leggeriposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Settori Socioassistenziale,, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Settori Socioassistenziale, Socio Sanitario Ed Educativo Uneba

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal Qualora all'Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell'Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell'ambito della prestazione lavorativa (o dai suoi collaboratori per l’esecuzioneanche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull'efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, la disciplinaoltre che dagli articoli seguenti, la sicurezza da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e l’igiene a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del lavoro; - presente contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300. La prestatrice ed il divieto di concorrenzaprestatore dopera, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti in tutte le manifestazioni del datore rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Le lavoratrici ed Essi devono usare modi educati verso i lavoratoricolleghi, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoroil pubblico, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiuntii superiori e osservare le disposizioni ricevute. ln armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestato re d'opera, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno superiori imposteranno i rapporti con loro alla a sensi di collaborazione e al di rispetto. E' vietato ai dipendenti alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro ed e intrattenersi oltre l’orario l'orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazionedalla Direzione dell'Ente. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto E' vietato altresì sostare durante le ore di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente. Art. 70

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere la propria prestazione lavorativale funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità. A ciascun lavoratore verrà fornito da Asp “Centro Servizi alla Persona” un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e contenete le generalità del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza lavoratore ed il rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per l’esecuzione, la disciplina, la sicurezza e l’igiene del lavororuolo assegnato all’interno dell’Azienda; - detto tesserino dovrà obbligatoriamente essere sempre indossato in modo ben visibile durante tutto il divieto di concorrenza, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiunti, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno i rapporti con loro alla collaborazione e al rispetto. E’ vietato ai dipendenti ritornare nei locali di lavoro ed intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazione. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto tempo di lavoro, oltre dovrà essere conservato con la massima cura e andrà riconsegnato al Servizio Personale al termine del periodo di somministrazione. Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale, nonché il Regolamento di gestione del personale ASP, per quanto compatibile con l’istituto della somministrazione. L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dall’Agenzia, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modificazioni, che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di leggeprovvederà ad informare tempestivamente Asp “Centro Servizi alla Persona” dell’esito della procedura.

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Samples: www.aspfe.it

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organiz- zazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da compor- tamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o dai suoi collaboratori per l’esecuzioneanche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, la disciplinaoltre che dagli articoli seguenti, la sicurezza da un eventuale re- golamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e l’igiene a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del lavoro; - presente contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300. La prestatrice ed il divieto di concorrenzaprestatore d’opera, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti in tutte le manifestazioni del datore rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Le lavoratrici ed Essi devono usare modi educati verso i lavoratoricolleghi, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoroil pubblico, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiuntii superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestato re d’opera, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno superiori imposteranno i rapporti con loro alla a sensi di collaborazione e al di rispetto. E’ vietato ai dipendenti alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro ed intrattenersi e intratte- nersi oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazionedalla Direzione dell’Ente. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto E’ vietato altresì sostare durante le ore di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di leggeriposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organiz- zazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavora- tiva (o dai suoi collaboratori per l’esecuzioneanche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, la disciplinaoltre che dagli articoli seguenti, la sicurezza da un eventuale regolamento interno, che do- vrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e l’igiene a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del lavoro; - presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300. La prestatrice ed il divieto di concorrenzaprestatore d’opera, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti in tutte le manifestazioni del datore rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, co- me previsto dall’organizzazione aziendale. Le lavoratrici ed Essi devono usare modi educati verso i lavoratoricolleghi, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoroil pubblico, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiuntii su- periori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestatore d’opera, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno superiori imposteranno i rapporti con loro alla a sensi di collaborazione e al di rispetto. E’ È vietato ai dipendenti alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro ed e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazionedalla Direzione dell’Ente. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto È vietato altresì sostare durante le ore di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di leggeriposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipenden- te.

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Samples: www.frgeditore.it

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario Qualora all’Ente datore di lavoro concordato possa effettivamente riconoscersi la qualità di organiz- zazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e nel le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comporta- menti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo stabilitoben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Sono altresì consideratiDetto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della l. 20 maggio 1970, nel rispetto negli arttn.300. 2104 La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e 2105 c.c., obblighi i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per l’esecuzione, la disciplina, la sicurezza e l’igiene del lavoro; - il divieto di concorrenza, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiunti, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno superiori imposte- ranno i rapporti con loro alla a sensi di collaborazione e al di rispetto. E’ È vietato ai dipendenti alla lavoratrice ed al lavoratore ritornare nei locali di lavoro ed e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazionedalla Direzione dell’Ente. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto È vietato altresì sostare durante le ore di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di leggeriposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal Qualora all’ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizza- zione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavora- tiva (o dai suoi collaboratori per l’esecuzioneanche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, la disciplinaoltre che dagli articoli seguenti, la sicurezza da un eventuale regolamento interno, che do- vrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e l’igiene a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del lavoro; - presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300. La prestatrice e il divieto di concorrenzaprestatore d’opera, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti in tutte le manifestazioni del datore rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale. Le lavoratrici ed Essi devono usare modi educati verso i lavoratoricolleghi, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoroil pubblico, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiuntii supe- riori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestatore d’opera, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno superiori imposteranno i rapporti con loro alla a sensi di collaborazione e al di rispetto. E’ È vietato ai dipendenti alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro ed e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazionedalla direzione dell’ente. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto È vietato altresì sostare durante le ore di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di leggeriposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

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Samples: Accordo Per L’elezione Delle Rsu Nelle Realtà Di Cui Alla Sfera Di Applicazione Del CCNL Uneba

Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal Qualora all'Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell'Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell'ambito della prestazione lavorativa (o dai suoi collaboratori per l’esecuzioneanche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull'efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, la disciplinaoltre che dagli articoli seguenti, la sicurezza da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e l’igiene a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del lavoro; - presente contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300. La prestatrice ed il divieto di concorrenzaprestatore dopera, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti in tutte le manifestazioni del datore rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Le lavoratrici ed Essi devono usare modi educati verso i lavoratoricolleghi, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoroil pubblico, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiuntii superiori e osservare le disposizioni ricevute. ln armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestato re d'opera, i rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno superiori imposteranno i rapporti con loro alla a sensi di collaborazione e al di rispetto. E' vietato ai dipendenti alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro ed e intrattenersi oltre l’orario l'orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall’Amministrazionedalla Direzione dell'Ente. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto E' vietato altresì sostare durante le ore di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di leggeriposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro