Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre dalle ore 24 del …/.../2015 e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche il Contraente lo ritenga conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in facoltà di quest'ultimo richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno, per un periodo ulteriore di massimo 24 mesi, a mezzo lettera raccomandata o pec da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima della scadenza annuale. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
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Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del …/.../2015 31/03/2009 e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 30/06/2011, senza obbligo tacita proroga. Viene fissata la scadenza annuale al 30/06 di disdetta alla scadenza di detto periodoogni anno, determinando un primo rateo dal 31/03/09 al 30/06/09. Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche il Contraente lo ritenga conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in Si conviene che le Parti hanno la facoltà di quest'ultimo rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto di anno in annocontratto, per un periodo ulteriore di massimo una durata massima pari a 24 mesi, a mezzo lettera raccomandata o pec da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 inoltrando richiesta scritta alla Società entro trenta giorni prima della scadenza contrattualeantecedenti la scadenza. La Compagnia si impegna presente polizza non è soggetta a riscontrare proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 30 giorni antecedenti la richiesta comunqe scadenza. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 30 giorni prima dal ricevimento della scadenza annuale. L'assicurazione decorre polizza, fermo restando l’effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre in polizza, che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 24 del giorno di del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento del premio. dei premi scaduti, ai sensi dell’art.1901 C.C. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
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Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre dalle L’assicurazione ha effetto dalla ore 24 del …/.../2015 31/12/2007 e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 31/12/2011, senza obbligo di disdetta tacito rinnovo alla scadenza finale. E’ facoltà delle parti recedere dal contratto con preavviso di detto periodo. Tuttavia30 giorni da ogni scadenza annuale, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base da inviarsi tramite raccomandata A.R. E’ facoltà delle Parti concordare una proroga temporanea della presente assicurazione alle proprie valutazioni tecniche medesime condizioni contrattuali ed economiche il Contraente lo ritenga conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in facoltà di quest'ultimo richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno, per un periodo ulteriore massimo di massimo 24 mesi180 giorni decorrenti dalla scadenza, a mezzo lettera raccomandata o pec da inoltrarsi con preavviso finalizzata all’espletamento delle procedure di almeno 60 aggiudicazione della nuova assicurazione. A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni prima dal ricevimento della scadenza contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima polizza, fermo restando l’effetto della scadenza annuale. L'assicurazione decorre operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre in polizza, che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 24 del giorno di del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento del premio. dei premi scaduti, ai sensi dell’art.1901 C.C. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
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Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre dalle ore 24 del …/.../2015 Le parti convengono e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche si danno reciprocamente atto che il Contraente lo ritenga conveniente e qualora non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP (ora ANAC). L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto; rimane ferma la facoltà per le Parti di recedere annualmente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi con preavviso non inferiore a 180 giorni. Ove ne ricorrano i presupposti di leggele condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, è in facoltà di quest'ultimo richiedere accordo tra le Parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria. La Provincia di anno Brescia si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite. La Società si impegna tuttavia a concedere la continuazione del servizio, alle stesse condizioni normative ed economiche in annocorso, per un la durata massima di 180 giorni qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Al termine di detto periodo, la Società resta comunque obbligata a mantenere operante la garanzia fino all'effetto della nuova polizza stipulata dal Contraente, eventualmente anche con altra Impresa, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni. Decorso tale ulteriore di massimo 24 mesi, a mezzo lettera raccomandata o pec da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima termine la garanzia si intenderà definitivamente cessata. Fermo restando l’effetto dell’operatività della scadenza contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima della scadenza annuale. L'assicurazione decorre copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che in polizza, il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.Contraente:
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Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre L’assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del …/.../2015 31/12/2009 e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 31/12/2012, senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodotacita proroga. Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche il Contraente lo ritenga conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in Si conviene che le Parti hanno la facoltà di quest'ultimo rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto di anno in annocontratto, per un periodo ulteriore una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza. La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di massimo 24 mesilegge ed accordo tra le parti, a mezzo lettera raccomandata o pec con richiesta da inoltrarsi con preavviso parte del Contraente almeno 90 giorni antecedenti la scadenza. A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di almeno premio entro 60 giorni prima dal ricevimento della scadenza contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima polizza, fermo restando l’effetto della scadenza annuale. L'assicurazione decorre operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre in polizza, che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 24 del giorno di del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento del premio. dei premi scaduti, ai sensi dell’art.1901 C.C. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. I premi devono potranno essere pagati all'Agenzia alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Societàpolizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
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Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre L’assicurazione ha durata 24 mesi e ha effetto dalle ore 24 del …/.../2015 31/12/2013 e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 31/12/2015, senza obbligo tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di disdetta rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto alla scadenza di detto periodoscadenza. TuttaviaLa Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di comune accordo con l’Impresa 180 giorni (centottanta giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di Assicurazionegara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche il Contraente lo ritenga conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in facoltà di quest'ultimo richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno, per un periodo ulteriore di massimo 24 mesi, a mezzo lettera raccomandata o pec da inoltrarsi L’Ente invierà l’eventuale richiesta alla Società con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni prima dal ricevimento della scadenza contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima polizza, fermo restando l’effetto della scadenza annuale. L'assicurazione decorre operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre in polizza, che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 24 del giorno di del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento del premio. dei premi scaduti, ai sensi dell’art.1901 C.C. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. I premi devono potranno essere pagati all'Agenzia alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Societàpolizza. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
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Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24 24.00 del …/.../2015 30/11/2015 e scadrà scadenza alle ore 24 24.00 del …/…/2016 30/11/2018 senza obbligo di disdetta tacito rinnovo alla scadenza di detto periodofinale. Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche Tuttavia il Contraente lo ritenga conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in avrà facoltà di quest'ultimo richiedere il rinnovo una proroga annuale del contratto contratto, alle medesime condizioni e economiche e normative tutte in corso, fino ad un massimo di anno in annodue anni. La Società sarà tenuta a concedere tale proroga, per un periodo ulteriore di massimo 24 mesi, salvo disdetta dell’assicurazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o pec A.R., con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetta alla data di scadenza del contratto. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inoltrarsi inviarci con preavviso almeno 180 giorni di almeno anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni prima dalla data di decorrenza della scadenza contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della scadenza annuale. L'assicurazione decorre copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di assicurazione sempre che 60 giorni vale anche per il pagamento della prima rata di appendici comportanti un premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premioalla firma. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono potranno essere pagati all'Agenzia alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Societàpolizza, anche per il tramite del broker. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: · l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; · il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.
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Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre L’assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del …/.../2015 31/12/2008 e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 31/12/2011, senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodotacita proroga. Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche il Contraente lo ritenga conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in Si conviene che le parti hanno la facoltà di quest'ultimo rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto di anno in annocontratto, per un periodo ulteriore una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza. A parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di massimo 24 mesi, a mezzo lettera raccomandata o pec da inoltrarsi con preavviso di almeno premio entro 60 giorni prima dal ricevimento della scadenza contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima polizza, fermo restando l’effetto della scadenza annuale. L'assicurazione decorre operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre in polizza, che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 24 del giorno di del pagamento. Se il contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento del premiodei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 C.C. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. I premi devono potranno essere pagati all'Agenzia alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Societàpolizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
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Durata del contratto – Pagamento del premio. La presente polizza decorre dalle ore 24 del …/.../2015 Le parti convengono e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche si danno reciprocamente atto che il Contraente lo ritenga conveniente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e qualora ne ricorrano i presupposti alla sua naturale scadenza sarà priva di legge, è in effetto. E’ facoltà di quest'ultimo del Contraente richiedere alla Società: - il rinnovo ex art. 63, c. 5 del contratto di anno in annoD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo ulteriore massimo di 36 mesi. La Società, si impegna sin d’ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. - una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo 24 mesidi 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a mezzo fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inoltrarsi inviare con preavviso almeno 90 giorni di almeno 60 giorni prima anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Società s’impegna all’emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della scadenza contrattualepolizza secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima Fermo restando l’effetto dell’operatività della scadenza annuale. L'assicurazione decorre copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che in polizza, il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.Contraente:
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