Durata del Contratto, recesso, corrispettivi, modifica delle CGC e modalità di comunicazione Clausole campione

Durata del Contratto, recesso, corrispettivi, modifica delle CGC e modalità di comunicazione. Il presente Contratto avrà una durata di 12 mesi dalla conclusione dello stesso, corrispondente alla durata del servizio erogato. II Contratto si intenderà di volta in volta rinnovato tacitamente alla scadenza per un periodo ulteriore di 12 mesi a seconda dell’edi- zione attivata, salvo disdetta, da comunicare a mezzo A/R o con altro mezzo previsto dalle condizioni applicate da Vodafone con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza originaria o successiva. Resta inteso che Vodafone non sarà tenuta a restituire al Cliente le somme già versate dallo stesso ai sensi del presente Contratto. Nel caso in cui il Cliente dovesse recedere prima della scadenza del termine per la fornitura dei Servizi, continuerà a pagare con le medesime modalità e cadenza temporale pattuite, continuando a poter fruire dei Servizi sino alla scadenza originaria del Contratto. Nel caso in cui Vodafone dovesse modificare unilateralmente le condizioni commerciali e/o economiche dei Servizi, anche a seguito della modifica delle condizioni praticate dai Partner e/o fornitori di servizi o parti di detti servizi, i clienti potranno recedere dal con- tratto relativo ai soli Servizi. Le comunicazioni relative ai Servizi, veicolati attraverso il Marketplace, comprese le proposte di modifica delle condizioni contrattuali e/o economiche, potranno avvenire anche via mail indirizzata al cliente che ha attivato i servizi sul Marketplace. Resta infine inteso che l`eventuale cessazione del rapporto principale di connettività tra Vodafone ed il Cliente, come richiamato al precedente art. 2, ha quale conseguenza la cessazione dei Servizi di cui al presente Contratto.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.