Modifica delle condizioni contrattuali. 12.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri eventualmente applicati per il servizio oggetto del presente contratto).
12.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali.
12.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 11, comma 11.1.
12.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 12.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente prat...
Modifica delle condizioni contrattuali. L’impresa socia accorda specificamente a Neafidi la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del T.U.B., in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.). Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa socia, entro la data di efficacia della variazione, che sarà comunicata da Neafidi con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall’impresa socia stessa, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal presente contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate. Le modifiche al presente contratto, derivanti da variazione di norme di legge o dell’Autorità di Xxxxxxxxx, si intendono automaticamente recepite. In caso di soppressione o mancata rilevazione del parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile, le parti concordano sin da ora che il mutuo continuerà a produrre interessi all’ultimo tasso in vigore.
Modifica delle condizioni contrattuali. 11.1 Alla BANCA è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni che regolano il presente contratto, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto o abbia rifiutato la variazione. In quest’ultimo caso, la BANCA può recedere dal Contratto.
11.2 La BANCA si riserva altresì la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche previste nel presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore, ovvero senza preavviso se vi sia un giustificato motivo. Nel caso in cui non accetti tale modifiche, l’Investitore ha comunque facoltà di recedere dal contratto, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico ed ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
11.3 Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e della BANCA.
Modifica delle condizioni contrattuali. (ius variandi) 162
Modifica delle condizioni contrattuali. Il Concedente può variare, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, le condizioni di contratto (sia economiche sia normative), se sussiste un giustificato motivo. Il Concedente comunica all’Utilizzatore le modifi- che unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità pre- viste dall’articolo 118 del Decreto Legislativo 385/1993 – Testo Unico Bancario e successive modifiche. I termini di cui a tale articolo sono da computarsi come giorni fissi di calendario. Le parti convengono che nel presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventua- li variazioni normative e regolamentari che interverranno successiva- mente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente in- tegrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che il Concedente invia all’Utilizzatore, oppure dell’entrata in vigore della norma o disposizione dell’Autorità di vigilanza, quando l’entrata in vi- gore è successiva alla comunicazione. Il presente contratto costituisce l’unico accordo vigente tra le parti e pertanto annulla e sostituisce ogni precedente accordo di pari oggetto. Eventuali integrazioni o variazioni al presente contratto, concordate tra le parti, dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta.
Modifica delle condizioni contrattuali. 1. Gli operatori modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell’utente.
2. Gli operatori informano con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore. La volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche.
3. Il recesso ha efficacia a far data dall’entrata in vigore delle modifiche contrattuali se la relativa comunicazione perviene all’operatore prima di tale data e, in ogni caso, rende inapplicabili all’utente le nuove condizioni.
4. Nel caso in cui l’utente che ha esercitato il diritto di recesso chiede contestualmente il passaggio ad altro operatore, nel periodo tecnicamente necessario per tale passaggio, si applicano le condizioni previgenti alle modifiche di cui al comma 1. L’operatore, nel caso in cui non riesca tecnicamente ad impedire l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare all’utente le somme in eccesso eventualmente addebitate in virtù della modifica contrattuale.
5. La comunicazione agli utenti, a sensi del comma 2, deve avvenire secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente regolamento.
Modifica delle condizioni contrattuali. 1. Il Licenziante si riserva il diritto di modificare le condizioni del contratto di Licenza d’uso dei software prodotti da NextFEM SRLS a mezzo e-mail da inviare al Licenziatario all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione del proprio account sul sito xxxxxxx.xx, salvo facoltà di recesso del Licenziatario da esercitarsi, a pena di decadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero raccomandata a mano, all'indirizzo “NextFEM SRLS, Xxxxxx xxx Xxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX)”, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx ed entro 14 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di modifica.
Modifica delle condizioni contrattuali. 12.1 Hostpoint mira a mantenere la sua infrastruttura a uno stan- dard aggiornato, che corrisponde alle prescrizioni di sicurezza del settore e allo standard tecnico del settore. Il cliente prende atto, dando il suo accordo, che i nuovi sviluppi tecnici e le nuo- ve esigenze di sicurezza e/o modifiche nell’offerta di servizi dei partner contrattuali di Hostpoint o del software open source impiegato da Hostpoint possono avere come conseguenza un ampliamento o una limitazione dell’offerta dei servizi e che pos- sono pure esercitare un influsso sullo sviluppo dei prezzi.
12.2 Hostpoint si riserva pertanto esplicitamente il diritto di modi- ficare in ogni momento le condizioni contrattuali, comprese le presenti CG. Le modifiche delle CG vengono rese accessibili sul sito web di Hostpoint ed entrano in vigore con la loro pubblica- zione. Hostpoint notifica al cliente in caso di contratti di presta- zione hosting per iscritto mediante e-mail eventuali aumenti del prezzo o limitazioni delle prestazioni a carico del cliente durante la durata del contratto. Se il cliente non accetta le modifiche, egli ha la possibilità di comunicarlo per iscritto a Hostpoint, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, mediante raccomandata o telefax con conferma di invio, o online utilizzando l’Hostpoint ID nel Control Panel, e di disdire il contratto per la fine del mese. Senza notifica scritta entro questo termine le modifiche sono considerate approvate dal cliente.
Modifica delle condizioni contrattuali. 1. Le condizioni economiche applicate ai servizi di pagamento regolati dalla presente Sezione II-C sono indicate nel Documento di Sintesi contrattuale.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme della presente Sezione, le condizioni, anche economiche, e le informazioni ad essa relative, che verrà esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del TUB e con almeno due (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
3. La modifica delle condizioni contrattuali: • si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla; • in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata; • il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per il Cliente, le modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto.
5. Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a), del Codice del Consumo, le norme della presente Sezione, le condizioni, anche economiche, inclusi i tassi, e le informazioni ad essa relative possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo.
Modifica delle condizioni contrattuali. 1. In presenza di un giustificato motivo, il Cliente accorda specificamente alla Banca la di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni 118 del D. Lgs. n. 385/93. precisamente, la Banca al Cliente, con la convenuta, una di modifica unilaterale del con preavviso minimo attualmente di due mesi.
2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto delle condizioni precedentemente praticate.
3. In caso di soppressione o mancata rilevazione di riferimento nei mutui a tasso variabile, le parti concordano sin che il mutuo a produrre interessi al tasso indicato nel documento di sintesi.