Common use of Durata del contratto1 Clause in Contracts

Durata del contratto1. Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato. Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis del Codice. E’ altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

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Samples: www.assicoop.it, www.marshaffinity.it

Durata del contratto1. Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato. Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis del Codice. E’ altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

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Samples: www.unipolsai.it, www.asscombrokers.it

Durata del contratto1. Il contratto ha durata di un anno anno, o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato. Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo inizialeini- ziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza Po- lizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente Assicurativo even- tualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo Articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione so- stituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. Contratti di durata inferiore ad un anno I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta di- sdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo dall’Articolo 170 bis del Codice. E’ altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione Appropriazio- ne indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

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Samples: www.todayitalia.it

Durata del contratto1. Il contratto ha durata di un anno anno, o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato. Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis del Codice. E’ altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

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Samples: static.cercassicurazioni.it

Durata del contratto1. Il contratto ha durata di un anno anno, o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato. Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo inizialeAssicurativo ini- ziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza Po- lizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente Assicurativo even- tualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo Articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione so- stituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. Contratti di durata inferiore ad un anno I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta di- sdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo dall’Articolo 170 bis del Codice. E’ altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione Appropriazio- ne indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

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