Durata del lavoro. 1. La durata settimanale del lavoro non può essere superiore, nella media dei tre mesi consecutivi, a 40 ore (impiego al 100%) per tutto il personale. 2. La ripartizione sull’arco della settimana, come pure la definizione dei turni di lavoro e dell’orario giornaliero, sono di competenza della Direzione, che può adottare disposizioni particolari secondo le esigenze del servizio. 3. In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordinario su ordine del responsabile del relativo servizio e con la ratifica della Direzione.
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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro
Durata del lavoro. 1. La durata settimanale del lavoro non può essere superiore, nella media dei tre mesi consecutivi, a 40 ore (impiego al 100%) per tutto il personale. L’orario aziendale si intende dalle ore 06.00 alle ore 23.00.
2. La ripartizione sull’arco della settimana, come pure la definizione dei turni tur- ni di lavoro e dell’orario giornaliero, sono di competenza della Direzione, Direzione che può adottare disposizioni particolari secondo le esigenze del servizio, sentita la Commissione del personale e nel rispetto della legge sul lavoro (LL) e relative ordinanze.
3. La durata massima giornaliera comprensiva dello straordinario è la se- guente: 12.5 ore nello spazio di 14 ore.
4. In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordinario straordina- rio su ordine del responsabile del relativo servizio e con la ratifica della Direzione.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro