Collaborazione tra le parti contraenti Clausole campione

Collaborazione tra le parti contraenti. 8.1 Siemens e il cliente collaboreranno nell’esecuzione del contrat- to e adotteranno a tempo debito tutti i provvedimenti necessari all’adempimento. 8.2 Per i collaboratori di Siemens che lavoreranno presso il cliente, questo mette a disposizione, tempestivamente e gratuitamen- te, postazioni di lavoro adeguatamente attrezzate (incluso il necessario approvvigionamento di energia) e mezzi ausiliari. 8.3 Il cliente metterà per tempo a disposizione di Siemens, a titolo di prestito, ulteriori mezzi ausiliari eventualmente necessari, software e/o e dati di test su idonei supporti per dati 8.4 Ciascuna parte può interrompere l’accesso remoto con effetto immediato, se vi è un abuso dell’accesso o sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato.
Collaborazione tra le parti contraenti. I datori di lavoro hanno un’attitudine positiva nei confronti delle associazioni dei dipendenti firmatarie del CCL. Ad ogni dipendente è presentata all’inizio dell’attività, la possibilità di affiliarsi alle organizzazioni sindacali contraenti. Previa comunicazione e consenso dell’azienda i funzionari sindacali han- no la facoltà di accedere agli spazi dove il personale trascorre le pause per presentare le attività e i servizi forniti dall’associazione.
Collaborazione tra le parti contraenti. Art. 52: Esecuzione comune
Collaborazione tra le parti contraenti. 1 Le associazioni contraenti si impegnano a collaborare e a sostenersi a vicenda in tutte le questioni economiche riguardanti il loro settore e i loro interessi professionali comuni. 2 Di comune accordo, devono essere adottate in modo particolare tutte le misure necessarie a combattere la concorrenza sleale e il ribasso artificiale dei prezzi. 3 Le parti contraenti si impegnano a concentrare tutti i loro sforzi al fine di far rispettare le disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro anche dai datori di lavoro e dai lavoratori non organizzati.
Collaborazione tra le parti contraenti. Le parti contraenti concordano di effettuare un monitoraggio sull'applicazione del presente accordo. A tal fine viene istituito un gruppo di lavoro misto di controllo e attuazione. Il gruppo di lavoro misto si compone di rappresentanti delle parti contraenti e si riunisce, tendenzialmente, con cadenza annuale, anche al fine di controllare la corretta applicazione del presente Accordo. Tali riunioni si svolgeranno alternativamente in Italia e in Cile. La data della riunione annuale è stabilita di comune accordo. Le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, nonché a promuovere iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione.
Collaborazione tra le parti contraenti. Le Parti contraenti s’impegnano a garantire il rispetto del presente CCL e, in particolare, sono responsabili relativamente ai seguenti punti: - trattative relative al presente CCL e al rispettivo rinnovo; - negoziazione e stipula delle disposizioni esecutive; - tempestiva informazione su tutte le questioni di interesse reciproco; - riunioni almeno due volte l’anno per l’esecuzione dei rispettivi compiti. Entrambe le Parti comunicheranno per iscritto 14 giorni prima le rispettive trattande; - se necessario, le Parti sono disponibili in qualsiasi momento a riunirsi per discutere su determinati punti del CCL. In caso di modifiche delle basi giuridiche che riguardano il contenuto del presente CCL, tra le Parti contraenti sussiste un obbligo di negoziazione. Ai fini della collaborazione tra le Parti relativamente a questioni disciplinate nel presente CCL viene istituita una commissione paritetica (CoPa). Quest’ultima si costituisce da sé ed emana un Regolamento (Allegato 1, Regolamento della commissione paritetica).
Collaborazione tra le parti contraenti. Nel quadro della Commissione paritetica, le parti contraenti cercano insieme i mezzi e le soluzioni per sfruttare, nel caso di tali ristrutturazioni aziendali, tutte le possibilità di mantenere o ricreare i posti di lavoro pur preservando la competitività.
Collaborazione tra le parti contraenti. 1. Le parti contraenti concordano di effettuare un monitoraggio sull'applicazione del presente accordo. A tal fine viene istituita un èquipe mista di controllo e implementazione. L'èquipe si compone di rappresentanti dell'Autorità centrale italiana e, per il Burundi, di rappresentanti delle strutture pubbliche coinvolte nelle procedure di adozione internazionale. L'èquipe si riunisce, tendenzialmente, con cadenza annuale al fine di confrontarsi sull'applicazione del presente Accordo. 2. Le parti contraenti stabiliscono di riunirsi una volta all'anno. Tali riunioni si svolgeranno alternativamente in Italia e in Burundi. La data della riunione annuale è stabilita di comune accordo tre mesi prima dell'incontro. Ciascuna parte invierà all'altra un rapporto sui punti che dovranno essere oggetto di approfondimento. 3. Le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, nonché a promuovere iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione e a raccogliere, altresì, i dati , le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale, nel rispetto della riservatezza; 4. Le parti contraenti, ove verifichino il mancato rispetto di una disposizione contenuta nel presente Accordo, o il rischio manifesto che una disposizione non sia rispettata, ne informa immediatamente l'Autorità competente dello Stato di appartenenza perché vengano emessi i provvedimenti conseguenti.

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  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Terre e rocce da scavo 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO