Common use of DURATA DEL SERVIZIO Clause in Contracts

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è fissata in 24 mesi dalla data di sottoscrizione, con facoltà della Camera di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istituto. La Camera di Commercio, qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata massima di ulteriori due anni. Alla cessazione dalle sue funzioni, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora aperte. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per la Camera di Commercio, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.

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DURATA DEL SERVIZIO. La durata complessiva del servizio è servizio, per ciascun rischio, si intende fissata in 24 mesi dalla data di sottoscrizione12. In particolare, con facoltà della Camera di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesiil servizio avrà decorrenza per le tutte coperture dalle ore 24:00 del 15/07/2018, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istitutoalle ore 24:00 del 15/07/2019. La Camera di CommercioStazione Appaltante si riserva, qualora consentito dalla normativa vigentealtresì, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ricorrere a quanto previsto dall’art.106, comma 11, del D. Lgs.50/2016 e smi. Ovvero è prevista la possibilità di applicare una proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la durata massima l’individuazione di ulteriori due anni. Alla cessazione dalle sue funzioni, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed un nuovo contraente; tale possibilità è vincolata alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora aperte. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio positiva verifica sull’andamento del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza prestato. Qualora ci si avvalga della proroga la Compagnia assicurativa, risultata aggiudicataria per ciascun lotto, sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e senza oneri condizioni. In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per la Camera il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di Commercio180 (centottanta) giorni, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione successivo alla scadenza del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzionitermine contrattuale.

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DURATA DEL SERVIZIO. La durata concessione del servizio è fissata di cui all’art. 1 avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data indicata in 24 mesi sede di stipula del contratto ovvero dalla data di sottoscrizioneconsegna del servizio e delle aree se antecedente. L’esecuzione del servizio deve avere inizio, con facoltà della Camera a seguito di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere formale consegna - risultante da parte dell’Istituto. La Camera di Commercio, qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata massima di ulteriori due anni. Alla cessazione dalle sue funzioni, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, apposito verbale - entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ aggiudicazione definitiva da parte della cessazioneCentrale Appalti, con appositi ordinativi fatta salva comunque la verifica dei requisiti dichiarati in sede di incasso (reversali) gara. Non è tacitamente rinnovabile e la sua scadenza sarà automatica senza necessità di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti disdetta, salvo eventuale proroga per il periodo necessario all’espletamento delle procedure di entrata e di spesa ancora aperte. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio nuovo affidamento della concessione del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per a terzi. Il concessionario è tenuto a garantire la Camera prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di Commercioconcessione del servizio vigente fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo affidatario. Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosideterminerà, se necessarionon debitamente giustificato, a continuare la temporanea gestione l’immediata revoca dell’aggiudicazione e risoluzione del servizio fino contratto con incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al concreto avvenuto passaggio delle funzionirisarcimento dell’eventuale maggior danno e del mancato guadagno da parte dell’Amministrazione Comunale.

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DURATA DEL SERVIZIO. La Il servizio ha durata del servizio è fissata in 24 mesi pari a tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizionestipula del contratto e alla scadenza naturale si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. L’Università, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare al Broker aggiudicatario- il quale sarà obbligato a darvi corso- di dare inizio al servizio, dopo la notifica dell’avvenuta aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto; da tale data l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara. Alla naturale scadenza il Broker si impegna ad assicurare il servizio, per un periodo massimo di 180 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto salvo richiesta di riduzione di tale termine da parte dell’Università. Il Broker si impegna a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario. In ogni caso, l’incarico cesserà di produrre effetti, con facoltà della Camera decorrenza immediata, nell’ipotesi di Commercio cancellazione del Broker dalla sezione “B” del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ( di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso seguito RUI) di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 a diritti e/o eccezioni seguito del manifestarsi di alcun genere da parte dell’Istitutouna delle ipotesi previste all’art. La Camera di Commercio, qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata massima di ulteriori due anni. Alla cessazione dalle sue funzioni, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento 113 del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora aperte. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per la Camera di Commercio, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzionicitato decreto.

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DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto avrà durata di mesi 48 (quarantotto). La durata del servizio contratto può essere modificata, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 xx.xx., limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo assuntore. In questo caso l’assuntore è fissata in 24 mesi dalla data di sottoscrizionetenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, con facoltà della Camera di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/patti e condizioni o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istituto. La Camera di Commercio, qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto più favorevoli per la durata massima stazione appaltante. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto di ulteriori due anniappalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di Xxxxx, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione definitiva. Alla cessazione dalle sue funzioniQualunque fatto che induca la ASM a sospendere il servizio, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi obbliga l'assuntore a tutta la durata della gestione sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora aperteART. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per la Camera di Commercio, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.5 –

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DURATA DEL SERVIZIO. La Il servizio ha una durata di due (2) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante di AREA entro sessanta (60) giorni dall’efficacia della Determinazione di aggiudicazione definitiva. A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatario, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. L’esecutore del servizio è fissata in 24 mesi dalla data obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Tutte le spese contrattuali e diritti di sottoscrizione, con facoltà della Camera rogito sono a carico del soggetto aggiudicatario. Altresì l’esecutore del contratto assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istitutotrattasi. E’ vietato il rinnovo del contratto. La Camera cessione del contratto è vietata a pena di Commercionullità, qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata massima di ulteriori due annifatto salvo quanto previsto all’art. Alla cessazione dalle sue funzioni, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento 51 del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della gestione del servizioD.Lgs. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora aperte. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per la Camera di Commercio, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzionin. 163/2006.

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DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è fissata in 24 mesi dalla data di sottoscrizione, con facoltà della Camera di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istituto. La Camera di Commercio, qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata massima di ulteriori due cinque anni. Alla cessazione dalle sue funzioniconclusione del rapporto contrattuale, l’Istituto il Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidataglisua posizione debitoria, dovrà effettuare, senza oneri, effettuare all'Istituto subentrante (o in mancanza all'Ispettorato direttamente) la consegna delle cartedei documenti, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della stampati e di quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata L’Ispettorato, per suo conto, provvederà a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) regolarizzare eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora apertesospese prima della scadenza contrattuale, mediante adozione degli atti a ciò necessari. L’Istituto cassiere Cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per la Camera di Commercioefficienza, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni. Tale periodo di durata potrà essere esteso esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi quattro - l'istituto cassiere è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

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