DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto avrà durata di mesi 48 (quarantotto). La durata del contratto può essere modificata, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 xx.xx., limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo assuntore. In questo caso l’assuntore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto di appalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di Xxxxx, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione definitiva. Qualunque fatto che induca la ASM a sospendere il servizio, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. ART. 5 –
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DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto avrà Il servizio ha durata pari a tre anni con decorrenza dalla data di mesi 48 (quarantotto). La durata stipula del contratto può essere modificatae alla scadenza naturale si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. L’Università, ai sensi dell’arta suo insindacabile giudizio, potrà ordinare al Broker aggiudicatario- il quale sarà obbligato a darvi corso- di dare inizio al servizio, dopo la notifica dell’avvenuta aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto; da tale data l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 xx.xx.Alla naturale scadenza il Broker si impegna ad assicurare il servizio, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione un periodo massimo di un nuovo assuntore. In questo caso l’assuntore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 180 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto in essere e comunque sino alla stipula di appaltoun nuovo contratto salvo richiesta di riduzione di tale termine da parte dell’Università. Il Broker si impegna a porre in essere, ovveroalla scadenza, sussistendone i presupposti tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di leggecompetenze corretto e completo, nelle more della stipula stessoad eventuale nuovo aggiudicatario. In ogni caso, sotto le riserve l’incarico cesserà di Xxxxxprodurre effetti, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità con decorrenza immediata, nell’ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione “B” del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ( di seguito RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione definitivaseguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all’art. Qualunque fatto che induca la ASM a sospendere il servizio, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione 113 del servizio, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. ART. 5 –citato decreto.
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DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto avrà durata di mesi 48 (quarantotto). La durata del contratto può servizio è di cinque anni. Alla conclusione del rapporto contrattuale, il Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni sua posizione debitoria, dovrà effettuare all'Istituto subentrante (o in mancanza all'Ispettorato direttamente) la consegna dei documenti, dei registri, degli stampati e di quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L’Ispettorato, per suo conto, provvederà a regolarizzare eventuali partite sospese prima della scadenza contrattuale, mediante adozione degli atti a ciò necessari. L’Istituto Cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni. Tale periodo di durata potrà essere modificata, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 xx.xx., limitatamente al esteso esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione l'individuazione di un nuovo assuntorecontraente, ai sensi dell'art. In questo caso l’assuntore 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi quattro - l'istituto cassiere è tenuto all’esecuzione all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto di appalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di Xxxxx, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione definitiva. Qualunque fatto che induca la ASM a sospendere il servizio, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. ART. 5 –l'Amministrazione.
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DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto avrà durata di mesi 48 (quarantotto). La durata del servizio è fissata in 24 mesi dalla data di sottoscrizione, con facoltà della Camera di Commercio di recedere unilateralmente dal contratto può essere modificatacon preavviso di sei mesi, ai sensi dell’artsenza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istituto. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 xx.xx.La Camera di Commercio, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di un nuovo assuntore. In questo caso l’assuntore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel rinnovare il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltantedurata massima di ulteriori due anni. 'esecuzione Alla cessazione dalle sue funzioni, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare, senza oneri, la consegna delle carte, dei registri, degli stampati, degli archivi informatici relativi a tutta la durata della gestione del servizio. La Camera di Commercio sarà obbligata a regolarizzare, entro 30 giorni dalla data della cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata e di spesa ancora aperte. L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio avrà inizio su disposizione al subentrante avvenga nella massima efficienza e senza oneri per la Camera di Commercio, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del RUP, previa formale stipula del contratto di appalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di Xxxxx, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione definitiva. Qualunque fatto che induca la ASM a sospendere il servizio, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. ART. 5 –servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.
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DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto La durata complessiva del servizio, per ciascun rischio, si intende fissata in mesi 12. In particolare, il servizio avrà durata di mesi 48 (quarantotto)decorrenza per le tutte coperture dalle ore 24:00 del 15/07/2018, alle ore 24:00 del 15/07/2019. La durata Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art.106, comma 11, del contratto può essere modificataD. Lgs.50/2016 e smi. Ovvero è prevista la possibilità di applicare una proroga, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 xx.xx., limitatamente limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo assuntorecontraente; tale possibilità è vincolata alla positiva verifica sull’andamento del servizio prestato. In questo caso l’assuntore è tenuto Qualora ci si avvalga della proroga la Compagnia assicurativa, risultata aggiudicataria per ciascun lotto, sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltantecondizioni. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto di appalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di Xxxxx, previa in In ogni caso la positiva verifica circa la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione definitiva. Qualunque fatto che induca la ASM a sospendere il serviziosuccessivo periodo, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione è tenuta alla prosecuzione del serviziorapporto alle stesse condizioni contrattuali, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. ART. 5 –per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, successivo alla scadenza del termine contrattuale.
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DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto La concessione del servizio di cui all’art. 1 avrà durata di mesi 48 anni 3 (quarantotto). La durata del contratto può essere modificata, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 xx.xx., limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione tre) con decorrenza dalla data indicata in sede di un nuovo assuntore. In questo caso l’assuntore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto ovvero dalla data di appaltoconsegna del servizio e delle aree se antecedente. L’esecuzione del servizio deve avere inizio, ovveroa seguito di formale consegna - risultante da apposito verbale - entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ aggiudicazione definitiva da parte della Centrale Appalti, sussistendone i presupposti fatta salva comunque la verifica dei requisiti dichiarati in sede di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di Xxxxx, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria gara. Non è tacitamente rinnovabile e la costituzione sua scadenza sarà automatica senza necessità di disdetta, salvo eventuale proroga per il periodo necessario all’espletamento delle procedure di nuovo affidamento della concessione del servizio a terzi. Il concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di concessione del servizio vigente fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo affidatario. Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti, determinerà, se non debitamente giustificato, l’immediata revoca dell’aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva. Qualunque provvisoria, fatto che induca la ASM a sospendere salvo il servizio, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e del servizio, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. ART. 5 –mancato guadagno da parte dell’Amministrazione Comunale.
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DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto avrà Il servizio ha una durata di mesi 48 due (quarantotto)2) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante di AREA entro sessanta (60) giorni dall’efficacia della Determinazione di aggiudicazione definitiva. A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatario, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. L’esecutore del servizio è obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Tutte le spese contrattuali e diritti di rogito sono a carico del soggetto aggiudicatario. Altresì l’esecutore del contratto assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi. E’ vietato il rinnovo del contratto. La durata cessione del contratto può essere modificataè vietata a pena di nullità, ai sensi dell’artfatto salvo quanto previsto all’art. 106 co. 11 51 del D.Lgs. 50/16 xx.xxn. 163/2006., limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo assuntore. In questo caso l’assuntore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto di appalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di Xxxxx, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione definitiva. Qualunque fatto che induca la ASM a sospendere il servizio, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. ART. 5 –
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