CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE VMWARE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 36 MESI
AREA DEI SERVIZI AI COMUNI
SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE VMWARE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
PER LA DURATA DI 36 MESI
Scadenza 28/11/2025 CIG 93120166B2
Sommario
DEFINIZIONI E GENERALITÀ 3
Art. 1 FINALITA’, OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
Art. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 3
Art. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO E MODIFICHE DEL CONTRATTO 4
Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO 4
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 4
Art. 6 SCELTA DEL CONTRAENTE 5
Art. 7 GARANZIE 5
Art. 8 STIPULA DEL CONTRATTO 5
Art. 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 6
Art. 10 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 6
Art. 11 SLA (Service Level Agreement) 6
Art. 12 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 7
Art. 13 MODALITA’ DI PAGAMENTO 7
Art. 14 INADEMPIENZE E PENALITA' 8
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
Art. 16 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 10
Art. 17 RECESSO UNILATERALE 10
Art. 18 PATTO D’INTEGRITA’ 11
Art. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 11
Art. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 11
Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI 11
DEFINIZIONI E GENERALITÀ
Il presente Capitolato d’oneri viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, nonché al D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.
Per "Appaltatore" si intende l’Operatore Economico partecipante alla procedura.
Per "Stazione Appaltante" (SA) si intende la Provincia di Brescia che affida all’Operatore Economico la fornitura oggetto del presente appalto.
Per “RUP” si intende il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del X.X.xx. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per “Codice” si intende il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.
Art. 1 FINALITA’, OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Provincia di Brescia ha attualmente in essere un servizio di manutenzione e assistenza software VMWARE installato presso il data center della Provincia di Brescia così identificato:
Account VMware della Provincia di Brescia: 115391991 Attuale contratto (Contract Renewal Number): 443382588 Reseller PO # : RN VMW_Provincia di Brescia
Il servizio è in scadenza al 28/11/2022 ed è necessario quindi provvedere ad affidarlo nuovamente.
La fornitura del servizio prevede lo svolgimento delle attività di manutenzione e assistenza sulle seguenti componenti software: N.1 Basic Support/Subscription VMware Enterprise Acceleration Kit for 8 CPUs.
Le richieste di assistenza, a fronte del presente contratto, verranno inserite direttamente nel portale VMware Customer Connect.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, per- tanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Resta comunque facoltà dell’Appaltatore richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento “In- formazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta: art. 7, comma 1, lett. b) del d. lgs. 19.09.1994 n. 626”.
Eventuali richieste non previste dal presente Capitolato dovranno preventivamente essere autorizzate dal RUP.
Art. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è l’istruttore direttivo informatico del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO E MODIFICHE DEL CONTRATTO
L’importo negoziabile soggetto a ribasso ammonta ad € 13.000,00 (al netto dell’IVA di Legge).
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, d. lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice fino all’ammontare di
€ 6.500,00 oltre IVA di legge per l’aggiornamento di versione delle licenze acquistate o per l’aggiunta di copertura di ulteriori server.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice il valore complessivo della procedura ammonta ad € 19.500,00 (13.000,00 + 6.500,00) oltre IVA di legge.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto pari ad € 2.600,00 oltre IVA, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà una durata di 36 mesi decorrenti dal 29/11/2022.
Il contratto si perfezionerà alla data di sottoscrizione che verrà effettuata secondo quanto previsto all’Art. 8 del presente documento.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
La Provincia di Brescia potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 20 giorni al fornitore. In tal caso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, l’Appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite oltre ad un decimo del servizio non eseguito, rinunciando, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del Codice, che possiedono i seguenti requisiti:
• iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
• Requisiti di ordine generale - di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del Codice e dell’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/01;
• Requisiti di idoneità professionale - di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Art. 6 SCELTA DEL CONTRAENTE
La procedura viene gestita mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunica- zione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, si utilizza la procedura della richiesta di offerta (RDO aperta) all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) per svolgere un’indagine di mercato fina- lizzata alla raccolta di preventivi.
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge n.120/2020 e novellato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con X. 108/2021.
L’affidataria sarà tenuta a presentare la documentazione amministrativa per procedere alle verifiche di cui all’art. 80 e 83 del Codice in capo all’affidatario.
Pertanto, al solo migliore offerente verrà richiesto di produrre (su modelli dell’Ente per i punti 2-4) entro 5 gg. dal ricevimento della richiesta tramite la funzione comunicazioni della RDO:
1. PASSOE;
2. documento di gara unico europeo “semplificato” (DGUE),
3. dichiarazione integrativa al DGUE;
4. sottoscrizione per accettazione del Patto d’integrità per la partecipazione alla procedura.
In caso di rifiuto verrà selezionato l’operatore economico successivo in ordine di prezzo decrescente.
A seguito dell’esito positivo delle verifiche, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di ANAC, verrà stipulato il contratto.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’affidamento, di reindire, sospendere o annullare la procedura, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso il concorrente non ha diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Non saranno accettate offerte pari o superiori all’importo negoziabile posto a base di gara, pena l’esclusione dell’offerta. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente Capitolato.
Art. 7 GARANZIE
Ai fini della partecipazione non è prevista alcuna forma di garanzia provvisoria. Ai fini della sottoscrizione del contratto, non è prevista alcuna forma di garanzia definitiva.
Art. 8 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato tramite apposita funzione del portale MEPA di Consip.
Il contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/4/1986 n. 131.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Consip l’appaltatore provvederà all’assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari a € 16,00. Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con docu- menti firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale, allegando copia
scansionata di n. 1 marca da bollo da € 16,00 appositamente annullata, su un foglio, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso: ragione sociale, sede e cf.
Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:
• Ufficio o Ente: “TMJ”
• Estremi dell’Atto o del Documento: Anno “2022” e Numero della trattativa MEPA
• Codice Tributo: “456T”
• Descrizione: “Imposta di Bollo”.
Art. 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 10 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme europee e nazionali attinenti le materie gestite dagli applicativi oggetto della manutenzione oltre che quelle indirizzate ai ser- vizi di outsourcing, quelle relative alla privacy (GDPR n. 679/2016), al diritto d'autore, all'accessibilità e usabilità degli applicativi e al Codice di Amministrazione Digitale (CAD) e alle relative linee guida per l'attuazione e agli standard di qualità dei software.
Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia, delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio oltre che del presente capitolato.
Art. 11 SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)
Il servizio offerto dovrà essere erogato nel rispetto dei livelli di servizi previsti dal VMware Basic Support, secondo quanto indicato nella tabella sottostante:
FEATURE | BASIC SUPPORT |
Hours of Operation | 10 hours/day, Monday - Friday |
Method of Access | Web |
Response Method | Telephone / Web |
Remote Support | Yes |
Access to VMware Discussion Forums and Knowledge Base | Yes |
Number of Support Administrators | 4 |
Number of Support Requests | Unlimited |
Target Response Times | Severity 1 – 4 business hours Severity 2 – 8 business hours Severity 3 – 12 business hours Severity 4 – 12 business hours |
Business Hours | Monday - Friday |
Art. 12 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore:
• si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008;
• si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona;
• è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 13 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso spettante all’Appaltatore verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura secondo il seguente schema:
• 10% ad un mese dall’inizio del servizio di manutenzione/assistenza (Dicembre 2022);
• 30% annualmente dall’inizio del servizio di manutenzione/assistenza (2023;2024);
• 30% al termine del contratto (2025).
Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
UF95O3
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva trac- ciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclu- sione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 alle- gata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono:
• nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.;
• nel campo CIG: riportare il numero CIG;
• nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'appalto (vedere oggetto del contratto);
• nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
• nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale e riportare il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al man- cato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Ammini- strazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le ope- razioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti cor- renti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria contro- parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata co- municazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di di- ritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate me- diante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 14 INADEMPIENZE E PENALITA'
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria, ove si
verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP.
Sulla base degli SLA previsti all’Art. 11 si definiscono le seguenti penali:
• per ogni ora di ritardo nella risposta in caso di severità da 1 a 2, per cause non imputabili alla SA, potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille);
• per ogni ora di ritardo nella risposta in caso di severità da 3 a 4, per cause non imputabili alla SA, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille).
Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla Provincia, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la Stazione Appaltante, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appalta- tore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempi- mento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni solari consecutivi secondo i termini previsti all' art. 1 del presente documento;
• non intenda sottostare alle penalità previste nell' art. 13;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte);
• violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.
La risoluzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione; è fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Provincia di Brescia. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per fatti non imputabili all’aggiudicatario ovvero nei casi di recesso, spetteranno all’operatore solamente le competenze maturate relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di risoluzione/recesso, mentre non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione od indennizzo per l’interruzione dell’incarico.
Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria.
Art. 16 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valuta- zione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’Appaltatore non aderisca alla proposta di xxxx- fica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 17 RECESSO UNILATERALE
Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da
darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.
Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l’Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente.
Art. 18 PATTO D’INTEGRITA’
L’affidatario, in fase di stipula del contratto, dovrà altresì accettare ed osservare senza riserve il contenuto del “Patto di integrità”, mediante sottoscrizione digitale.
Art. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento, da parte della Provincia di Brescia (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.
Ai sensi del citato Regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:
• la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono all’eventuale affidamento della fornitura in oggetto;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che l’operatore economico che intende partecipare deve rendere la documentazione e i dati richiesti dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;
• la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dall’indagine di mercato nonché dall’eventuale procedura di affidamento.
Art. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, in vigenza di contratto, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia.
Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge che regolano la materia.
Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.
Brescia, 21/07/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx