Durata del tirocinio. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari: − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d); − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1,lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni. Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire. La durata massima prevista per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. ll tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contralto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Il tirocinante ha diritto a un periodo di riposo in proporzione all’impegno svolto. L’orario di tirocinio non deve superare l’80 % dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.
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Samples: Linee Guida Per Tirocini Formativi E Di Orientamento, Linee Guida Sui Tirocini Formativi E Di Orientamento
Durata del tirocinio. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari: − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d); − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1,lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni. Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva ordinaria del tirocinio è indicata all’interno del PFI di 12 settimane (3 mesi). Sono ammessi tirocini della durata di due mesi solo in casi eccezionali e deve essere congrua motivati. A tal proposito, si precisa che, con il Programma Erasmus+, ogni studente può beneficiare complessivamente di 12 mesi di mobilità (per studio e tirocinio) nello stesso ciclo di studi (Laurea Triennale, Magistrale o Specialistica, Corso di Dottorato, Scuola di Specializzazione e Master universitario) e di 24 mesi di mobilità (per studio e tirocinio) per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico. Tutti i tirocini a valere sui fondi europei dovranno concludersi entro il 30 settembre 2022 in relazione agli obiettivi formativi da conseguirequanto le spese relative alla borsa di mobilità non sono ammissibili oltre tale data. Non sono ammesse interruzioni o sospensioni di tirocinio. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a 2 mesi o l’annullamento della mobilità comporteranno la decadenza della mobilità Erasmus+ Traineeship e la restituzione dell’intera borsa o della somma già versata al beneficiario. La durata massima prevista chiusura per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali prorogheferie dell’impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità; il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell’impresa ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza (due mesi). Il tirocinante ha diritto ad una sospensione Eventuali periodi di chiusura dovranno comunque essere autorizzati per iscritto dall’Ateneo. È possibile prolungare il tirocinio, previa richiesta scritta da parte dell’interessato, da presentare almeno un mese prima del termine del periodo di tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solariinizialmente concordato. Il tirocinio può inoltre dovrà comunque concludersi entro il 30 settembre 2022 e il relativo prolungamento della borsa verrà inizialmente concesso senza contributo, potendo essere sospeso finanziato solo qualora risultasse disponibile la somma per i periodi il periodo supplementare. N.B. Il persistente stato di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solariemergenza legato alla diffusione del contagio da COVID-19 che interessa molte nazioni europee, potrebbe indurre gli interessati, previo accordo con l’istituzione ospitante, allo svolgimento delle attività in modalità virtuale o blended. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati- ERASMUSINTERN (xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx/) - ESPA (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx) - EURES (xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxx/xx/xxxxxxxxxxxxx) - EURODESK (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/) - EUROPE INTERNSHIP (xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/) - EUROYOUTH (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx) - GARAGERASMUS (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx) - GLOBAL PLACEMENT (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx) - INTERNWISE (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/) - ISPO (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx) - PHILOX, connecting European students (xxxx://xxx.xxxxxx.xx) - SPAIN INTERNSHIP (xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/) Al riguardo si precisa che:
1. ll tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in In caso di interruzione del tirociniomodalità virtuale svolta dall’Italia, ossia dal proprio domicilio, allo studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività, così come concordata nel Learning Agreement, senza alcun contributo finanziario.
2. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in In caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contralto collettivo applicato dal soggetto modalità virtuale svolta nel Paese dell’Istituzione ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativoallo studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività, così come concordata nel Learning Agreement, e il contributo finanziario per il periodo certificato dall’Istituzione ospitante a fine mobilità.
3. Il tirocinante ha diritto a un In caso di modalità blended, ossia svolta parzialmente all’estero, allo studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività, così come concordata nel Learning Agreement, e il contributo finanziario per il periodo svolto all’estero purché di riposo in proporzione all’impegno svolto. L’orario una durata minima di tirocinio non deve superare l’80 % dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante60 giorni.
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Durata del tirocinio. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari: − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d); − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1,lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni. Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva ordinaria del tirocinio è indicata all’interno del PFI di 12 settimane (3 mesi). Sono ammessi tirocini della durata di due mesi solo in casi eccezionali e deve essere congrua motivati. A tal proposito, si precisa che, con il Programma Erasmus+, ogni studente può beneficiare complessivamente di 12 mesi di mobilità (per studio e tirocinio) nello stesso ciclo di studi (Laurea Triennale, Magistrale o Specialistica, Corso di Dottorato, Scuola di Specializzazione e Master universitario) e di 24 mesi di mobilità (per studio e tirocinio) per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico. Tutti i tirocini a valere sui fondi europei dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2023 in relazione agli obiettivi formativi da conseguirequanto le spese relative alla borsa di mobilità non sono ammissibili oltre tale data. Non sono ammesse interruzioni o sospensioni di tirocinio. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a 2 mesi o l’annullamento della mobilità comporteranno la decadenza della mobilità Erasmus+ Traineeship e la restituzione dell’intera borsa o della somma già versata al beneficiario. La durata massima prevista chiusura per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali prorogheferie dell’impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità; il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell’impresa ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza (due mesi). Il tirocinante ha diritto ad una sospensione Eventuali periodi di chiusura dovranno comunque essere autorizzati per iscritto dall’Ateneo. È possibile prolungare il tirocinio, previa richiesta scritta da parte dell’interessato, da presentare almeno un mese prima del termine del periodo di tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solariinizialmente concordato. Il tirocinio può inoltre dovrà comunque concludersi entro il 31 ottobre 2023 e il relativo prolungamento della borsa verrà inizialmente concesso senza contributo, potendo essere sospeso finanziato solo qualora risultasse disponibile la somma per i periodi il periodo supplementare. N.B. Il persistente stato di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solariemergenza legato alla diffusione del contagio da COVID-19 che interessa molte nazioni europee, potrebbe indurre gli interessati, previo accordo con l’istituzione ospitante, allo svolgimento delle attività in modalità virtuale o blended. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicatiAl riguardo si precisa che:
1. ll tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in In caso di interruzione del tirociniomodalità virtuale svolta dall’Italia, ossia dal proprio domicilio, allo studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività, così come concordata nel Learning Agreement, senza alcun contributo finanziario.
2. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in In caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contralto collettivo applicato dal soggetto modalità virtuale svolta nel Paese dell’Istituzione ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativoallo studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività, così come concordata nel Learning Agreement, e il contributo finanziario per il periodo certificato dall’Istituzione ospitante a fine mobilità.
3. Il tirocinante ha diritto a un In caso di modalità blended, ossia svolta parzialmente all’estero, allo studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività, così come concordata nel Learning Agreement, e il contributo finanziario per il periodo svolto all’estero purché di riposo in proporzione all’impegno svolto. L’orario una durata minima di tirocinio non deve superare l’80 % dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante60 giorni.
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Samples: Bando Di Concorso
Durata del tirocinio. La 1. Salvo quanto previsto al co. 10, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovirinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurricolari: − extracurriculari:
1) non può essere superiore a dodici sei mesi per quelli i destinatari di cui all’art. 2, comma co. 1, lettere lett. a), b), c), e d); − ;
2) non può essere superiore a dodici mesi per quelli i destinatari di cui all’art. 2, comma 1,lettera co. 1, lett. e). Per i soggetti , salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto attivato presso i soggetti ospitanti che operano stagionalmentesvolgono attività stagionali, per i quali il quale la durata minima è ridotta ad a un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giornigiorni per un massimo di tre mesi.
3. Nell’ambito dei massimali previsti, la La durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione rispetto agli obiettivi formativi da conseguire. La durata massima prevista per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicatie minimi indicati ai commi 1 e 2.
5. ll Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
6. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione.
7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, osservare e che comunque non possono può essere superiori superiore a quanto previsto dal contralto contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativotirocinio.
8. Il tirocinante ha diritto soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dal co. 1.
9. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui al co. 1. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicato l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a un periodo di riposo in proporzione all’impegno svoltoquelle precedentemente acquisite.
10. L’orario di tirocinio non deve superare l’80 % dell’orario La Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitanteco. 1 e comunque non superiore a 12 mesi.
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Samples: Accordo Sui Tirocini
Durata del tirocinio. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari: − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d); − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1,lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro 12 mesi. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è • Le ore di 14 giorni. Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata frequenza saranno stabilite all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguirePiano Formativo Individuale considerando che non sarà possibile prevedere una frequenza settimanale superiore all’orario previsto dal contratto collettivo applicabile al Soggetto Ospitante. La durata massima prevista per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe. • Il tirocinante ha diritto ad a una sospensione del tirocinio per maternità, maternità o per malattia od infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solarigiorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solarigiorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della C_B227 - C_B227 - 1 - 2022-01-31 - 0002283 durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il tirocinante- come il Soggetto Ospitante- può interrompere in qualsiasi momento il percorso formativo se in possesso di una reale motivazione. Resta inteso che i tirocini dovranno comunque concludersi, ivi incluse eventuali proroghe o sospensioni- entro i termini di conclusione del progetto ITIA (30 giugno 2022) Indennità di partecipazione L’indennità di partecipazione lorda mensile è pari ad euro 500,00 (cinquecento euro) per una durata di 12 mesi e sarà erogata a ciascun tirocinante sia appartenente alla categoria “persone svantaggiate maggiormente vulnerabili” sia per i tirocini rivolti alle persone con disabilità. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile in riferimento al monte ore previsto nel Piano Formativo del tirocinante. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene proporzionalmente ridotta. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio dovuta a maternità e paternità obbligatoria, infortunio o malattia di lunga durata (entrambi con durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento) o chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicatiprevisti dalla normativa vigente. ll tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotoreDurante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione. Le indennità spettanti saranno erogate dalla Ami Training Soc. coop. in qualità di Soggetto Promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze previo trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania, direttamente al tirocinante. Le indennità di uno dei soggetti coinvoltifrequenza non saranno in alcun modo a carico del Soggetto Ospitante in quanto finanziate a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7, Azioni 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2 (D.D. N.191 Del 22 Giugno 2018). Nel PFI deve essere indicato il numero Si specifica a tal proposito che in capo all’azienda ospitante non vi è alcun obbligo od impegno di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contralto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Il tirocinante ha diritto a un periodo di riposo in proporzione all’impegno svolto. L’orario di tirocinio non deve superare l’80 % dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitantenatura retributiva o assunzionale.
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Samples: Tirocinio Extracurriculare