Decorrenze Clausole campione
Decorrenze. 1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente...
Decorrenze. Le previsioni del presente accordo troveranno applicazione nei confronti di tutti i Dipendenti di BPB Banca a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando quanto diversamente previsto negl i specifici articol i. L.C.S. Premio aziendale per Quadri Direttivi e Personale delle Aree Professionali per l'anno 2006 Il giorno 1 marzo 2007, in Bergamo tra: Banca Popolare di Bergamo S.p.a. e Le Delegazioni Sindacali Aziendali di - DIRCREDITO - FABI - FALCRI - FIBA-CISL - FISAC - CGIL - UILCA si conviene quanto segue:
ART.1 Il PREMIO dell'esercizio 2006, da erogarsi nell'anno 2007, verrà calcolato sulla base dei quattro seguenti indicatori:
1) Risultato della Gestione Operativa netta pro capite;
2) Variazione del risultato della Gestione Operativa netta pro capite del 2006 rispetto al 2005 (Incremento redditività);
3) Masse gestite pro capite (Produttività);
Decorrenze. Gli artt. 5, 6, 7 e 9 trovano applicazione con decorrenza 01/01/2006. L’art. 10 trova applicazione con decorrenza dall’inizio dell’annata agraria 2005/2006.
Decorrenze. La normativa relativa ai quadri decorre dal 1º luglio 1987. Con pari decorrenza verrà erogata una indennità di funzione di € 51,65 lorde mensili per i quadri di livello A e di € 36,15 per i quadri di livello B. Con decorrenza 1º gennaio 1991 l'indennità di funzione di cui al precedente comma viene elevata rispettivamente a € 69,72 lorde mensili per i quadri di livello A e a € 49,06 lorde mensili per i quadri di livello B. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 90 avrà decorrenza 1º luglio 1987. La decorrenza della copertura del rischio di cui all'art. 89 e della conseguente polizza assicurativa è fissata dal 1º gennaio 1988.
Decorrenze. Tabelle Contratto apprendistato
Decorrenze. Una riforma di così grande spessore e portata comporta una modulazione articolata delle decorrenze di avvio. Ferma restando in via generale la decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’approvazione da parte del Consiglio Superiore, con riferimento ai diversi istituti sono state concordate differenti decorrenze. Fino alle date di decorrenza resta in vigore la previgente disciplina.
Decorrenze. 1. Il nuovo importo dell’indennità di mensa di cui all’articolo 12 del contratto integrativo del 12/07/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art.5 del presente accordo, decorreranno dal giorno 1 ottobre 2006, subordinatamente alla ratifica del presente accordo da parte del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Ravenna.
2. Il nuovo importo dell’EVR di cui all’articolo 2 del presente accordo, ha efficacia con riferimento agli obiettivi 2006/erogazione 2007.
3. La prima scadenza utile al fine della verifica della congruità dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 12ter introdotto dal presente accordo è fissata al 31 ottobre 2006.”
Decorrenze. L’attribuzione della categoria avverrà con decorrenza 1/7/1987. Con pari decorrenza verrà erogata una indennità di funzione di € 51,65 lorde mensili per i quadri di livello A e di € 36,15 per i quadri di livello B. Con decorrenza 1/1/1991 l’indennità di funzione di cui al precedente comma viene elevata rispettivamente a € 69,72 lorde mensili per i quadri di livello A e a € 49,06 lorde mensili per i quadri di livello B. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 4 avrà decorrenza 1/7/1987. La decorrenza della copertura del rischio di cui all’art. 3 e della conseguente polizza assicurativa è fissata dall’1/1/1988.
Decorrenze. Raggruppamenti 1° Passaggio 2° Passaggio
Decorrenze. Ogni decorrenza non specificatamente individuata è da intendersi con riferimento alla data dell'Accordo 26.6.2001 o, se motivi tecnici impongono un riferimento di inizio mese, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'Accordo stesso. In conformità alle previsioni dell'art. 22 del C.C.N.L. 11.7.1999 il presente Contratto scadrà il 31.12.2003